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Buongiorno,
se il secondo lavoro si mantiene nell’ambito del lavoro autonomo occasionale, non ci sono problemi.
In caso contrario, dovrà attivare la partita Iva.
Più in generale, è un problema di tipo fiscale che contrattuale.
E’ chiaro però che se lavora a tempo pieno e con un contratto da subordinato con la prima azienda, non potrà avere un altro contratto da dipendente dopo aver accumulato redditi oltre i 4800 euro l’anno con il secondo lavoro autonomo occasionale.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in linea di principio dovrebbe consumare le ferie maturate. Sembra strano che il suo datore di lavoro non abbia attivato ulteriori ammortizzatori sociali previsti in questa fase dal governo per tutte le aziende.
Le consiglio quindi di sentire i colleghi della UILTuCS presenti nella sua città e capire come procedere al meglio per la sua situazione e quella probabilmente dei suoi colleghi.
Clicchi sulla mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina per i riferimenti dei nostri uffici più vicini a lei.
Saluti,
Mario
22 Dicembre 2020 alle 14:05 in risposta a: Preavviso dimissioni CCNL chimica piccola industria #10179Buongiorno,
deve vedere a quale categoria fa riferimento all’interno del suo ccnl di riferimento e in base al livello di inquadramento e all’anzianità potrà trovare il relativo periodo di preavviso.
Per informazioni più precise e ufficiali tuttavia le consiglio di sentire i colleghi della Uiltec, firmatari del Ccnl chimica piccola industria.
Cordialmente,
Mario
22 Dicembre 2020 alle 13:59 in risposta a: Gravidanza a rischio, azienda in concordato preventivo #10178Buongiorno,
in linea generale, la legge prevede che l’indennità di maternità (anche per i casi di gravidanza a rischio) viene anticipata dal datore di lavoro ma è l’Inps che la fornisce rimborsando l’azienda.
Qualora dovesse avere problemi col pagamento, le consiglio di informare l’Inps che valuterà la situazione ed eventualmente erogarle direttamente quanto dovuto.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
l’eventuale demansionamento della sua prestazione lavorativa deve essere firmata da ambo le parti in sede protetta. Ma deve garantire comunque il suo reddito precedente all’accordo.
Considerato comunque la sua situazione, le consiglio di sentire i colleghi della UILTuCS presenti nella città per valutare bene come agire nei confronti del suo datore di lavoro.
Può trovare i contatti cliccando sulla mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
le ho risposto qui: https://sindacato-networkers.it/diritti-del-lavoro/topic/inquadramento-contratto/#post-10168
Saluti,
Mario
Buongiorno,
non sapendo con precisione il suo ccnl di riferimento (sono diversi i contratti collettivi della metalmeccanica), posso comunque dirle che se i suoi colleghi, a parità di mansioni, hanno un livello di inquadramento migliore se previsto dal ccnl, così dovrà essere pure per lei, salvo particolari e precisi accordi a livello aziendale cui non sono a conoscenza.
Le consiglio quindi di mettersi in contatto con i colleghi della Uilm presenti o nella sua azienda o nella città/provincia dove lavora, dato che firmano i ccnl metalmeccanica.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
per questa domanda specifica sul Ccnl, le consiglio di sentire i colleghi firmatari della Uila. Qui trova i contatti sul territorio: http://www.uila.eu/sedi-uila-italia/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
sì, può riattivarla subito se è stata licenziata. Si rivolga all’Inps o a un patronato Ital Uil per avere tutte le informazioni e il supporto necessario.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
se i due lavori sono entrambi part time e non superano le ore settimanali massime previste dalla legge (48 ore in 7 giorni lavorativi, inclusi gli straordinari) e non si viola il principio di fedeltà e non concorrenza, non dovrebbero esserci problemi.
Potrebbe, come scritto in precedenza, fare entrambi i lavori. Perché il Ccnl commercio non prevede un’aspettativa non retribuita per svolgere altri lavori, così come la legge nazionale di riferimento.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
se le ore di supplenza non coincidono con le ore del primo lavoro, può evitare di chiedere aspettativa.
Tuttavia immagino non sia così.
A questo punto, se ha già un accordo col suo “primo” datore di lavoro, può formalizzarlo per iscritto con l’aspettativa non retribuita.
Diciamo anche che non è previsto da Ccnl commercio un’aspettativa non retribuita per questo tipo di motivi. Quindi, è anche da apprezzare il buonsenso del suo datore di lavoro nel venire incontro alla sua richiesta.
In alternativa, potrebbe, sempre con accordo scritto tra le parti e se il secondo lavoro è un part time, chiedere un orario di lavoro che possa incastrarsi al meglio. Oppure diminuire le ore del primo part time, sempre per iscritto.
Escluderei invece l’ipotesi del licenziamento.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
sì, tale voce e la relativa tassazione farà parte della sua busta paga.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
dato che è un nuovo contratto diciamo che riparte da zero in termini di anzianità/livello di assunzione.
E’ sicuramente positivo che l’abbiano ricontattata dato che già conosce l’azienda e in un’ottica di tutela nel reinserimento dei lavoratori licenziati.
Sul livello di inquadramento, dovranno proporle quello relativo alle mansioni che hanno previsto per lei.
Per maggiori informazioni sul ccnl di riferimento, le consiglio di sentire i colleghi della Uilcom presenti nell’azienda o nella città/provincia dove lavora.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
se quel contratto dal 28 al 30 rientra in una prestazione occasionale nel limite dei 5mila euro annui, non è tenuto a comunicarlo all’Inps, così come lo stesso ente ha chiarito con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017.
Le consiglio comunque per un approfondimento tecnico più specifico di sentire i colleghi del patronato Ital Uil presenti nella sua città/provincia.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
sì, deve fare riferimento alla tabella del tempo indeterminato.
Non mi risultano aggiornamenti sulla normativa ma per sicurezza le consiglio di sentire pure i colleghi della Uilm presenti nella città/provincia dove lavora, per capire se ci sono modifiche a livello regionale o alla contrattazione collettiva rispetto al tema dell’apprendistato.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
il decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo Unico sull’apprendistato) prevede all’articolo 2, comma 1, lettere l) e m) che:
l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.Detto questo, le consiglio di verificare sul Ccnl metalmeccanico di riferimento cosa è previsto per quanto riguarda i contratti di apprendistato. Se non trova alcuna voce specifica sulle dimissioni, vale il riferimento alla legge che le ho riportato sopra.
Per ogni ulteriore informazione, le consiglio comunque di sentire i colleghi della UILM presenti nella città/provincia dove lavora.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
c’è una vasta giurisprudenza sul tema che tocca anche le aziende con meno di 15 dipendenti che si rifà al principio che, in costanza di rapporto stabile di lavoro, la prescrizione decorra dalla conclusione del rapporto.
Ma, ripeto, non è facile dare una risposta chiara.
Le consiglio di conseguenza di sentire i colleghi dell’ufficio vertenza sindacale di categoria per valutare bene il suo caso.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in realtà sarebbe stato meglio far visionare la lettera di intenti a un avvocato o a un sindacato di categoria prima di firmarla.
E’ vero anche che se la inquadrano a un livello inferiore rispetto a quanto previsto dal ccnl di riferimento, in un certo senso potrebbe essere un inadempimento da parte loro.
Le consiglio quindi di sentire i colleghi della Uilm presenti nella città/provincia dove lavora per valutare bene come procedere.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
formalmente può rifiutarsi se ha riscontro provato che l’azienda non le paga in busta paga gli straordinari o il lavoro supplementare che nel suo caso è quello più corretto come istituto da utilizzare dato che ha un contratto part time.
Non vorrei tuttavia che il suo datore di lavoro possa farle problemi a seguito di un suo rifiuto.
Quindi, prima di procedere con un rifiuto, le consiglio di confrontarsi con un collega della UILTuCS presente nella città dove lavora.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
sicuramente non è regolare che le faccia fare gli straordinari senza includerli nella busta paga.
Mi auguro che non sia il presupposto per altre azioni poco chiare.
Le consiglio di sentire il prima possibile i colleghi della UILTuCS nella città/provincia dove lavora.
Cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina, trova i contatti degli uffici più vicini a lei.
Cordialità,
Mario
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