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Buongiorno Donato,
ogni contratto collettivo nazionale può regolare i permessi in maniera diversa. Dovremmo vedere tutti i ccnl applicati nella sua azienda e confrontare gli articoli relativi ai permessi, come prima cosa.
Per far valere le sue ragioni, provi intanto a vedere se nella sua lettera di assunzione o nella busta paga il tipo di ragione sociale (o il tipo di società di capitali) della sua azienda.
Potrebbe essere utile per capire se è una singola società o un insieme di realtà aziendali con ragioni sociali diverse.
Per quanto riguarda il CCNL commercio, i permessi retribuiti sono 88 ore annue per tutti. Poi ci sono alcune differenze tra le aziende con meno di 15 dipendenti e quelle con più di 15 dipendenti.
L’articolo di riferimento è il 146.
Tuttavia, le consiglio di andare in un nostro ufficio più vicino a lei con la lettera di assunzione e una busta paga, così da valutare l’ipotesi di una richiesta formale di informazioni sull’organizzazione societaria (o altro che emergerà dalla discussione col collega dell’ufficio territoriale) e l’applicazione dei ccnl nella sua azienda.
Se mi dice dove lavora, le posso fornire i contatti dei nostri referenti sul territorio. Oppure, può cliccare sulla mappa dell’Italia che trova qui nel forum, nella colonna di destra.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Harbort,
comunque ci troviamo di fronte a un contratto firmato da alcune sigle sindacali che non fanno riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Spero abbia avuto modo di contattare un nostro ufficio UIL per farsi assistere.
Se necessario, ci ricontatti così da indicarle un nostro ufficio più vicino alla città dove lavora.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Apetta,
l’articolo 69 sul diritto allo studio nelle cooperative sociali prevede:
1) Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro
richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi
settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le
prove d’esame.
Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore
dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,
dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati
sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali
retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e,
comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di
titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente
riconosciuti.Nel testo si parla di esami e non di tirocini. E’ possibile che nel contratto applicato alle sue colleghe universitarie che lavorano in ambito statale, ci sia qualche articolo o qualche accordo specifico che amplia il diritto allo studio anche per i tirocini previsti nei piani formativi universitari.
Se mi dice il CCNL che applicano alle sue amiche, posso fare una verifica.
Ha provato inoltre a parlarne anche con l’ufficio tirocini della sua facoltà? Se sì, cosa le hanno detto?
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Geremia,
l’articolo 157 del CCNL Commercio regola l’aspettativa per gravi motivi familiari.
Innanzitutto dovrà presentare una richiesta scritta specificando i motivi la durate del periodo di congedo precisando la durata minima dello stesso (il massimo consentito è di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, frazionabili o continuativi).
Nella lettera dovrà specificare, anche con autocertificazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela con i soggetti coinvolti.
Dovrà fornire i documenti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 e cioè: “devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.”
Il suo datore di lavoro dovrà rispondere entro 10 giorni dalla richiesta di congedo. I casi urgenti prevedono invece 3 giorni lavorativi.
L’eventuale diniego o proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato o la concessione parziale devono essere motivati. La domanda può essere riesaminata – su richiesta del lavoratore – nei successivi 10 giorni.
In caso di contrasto sulla presenza dei motivi familiari o sul diniego, può ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione che vi convocherà entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Sugli aspetti legati a suo fratello, credo non rientrino nella valutazione complessiva del problema.
Sulle dimissioni senza preavviso: secondo l’articolo 241 del CCNL commercio, lei può rinunciare al preavviso facendo richiesta scritta al datore di lavoro.
Per ulteriori informazioni, con documenti alla mano, le consiglio tuttavia di contattare un nostro ufficio vicino a lei per farsi assistere al meglio.
Se mi dice la città dove lavora, posso indicarle una nostra struttura.
Con la speranza di averle fornito qualche informazione utile di supporto, le porgo cordiali saluti.
Mario
Buongiorno Fly93,
se vuole può inviarci un’email a consulenza@sindacato-networkers.it
In alternativa, per trovare un nostro ufficio più vicino a lei, può cliccare sulla sua regione di appartenenza nella mappa dell’Italia che si trova nella colonna di destra del nostro sito.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Harbort,
Scorrendo il CCNL di cui lei fà menzione, non ritrovo l’inquadramento contrattuale stabilito in livelli (lei parla di 7livello) ma in categorie dalla F alla A, dove l’inquadramento F è il massimo livello e inquadramento A è il livello più basso. L’infermiere generico è inquadrato alla categoria C2, trova tutto specificato all’art. 19 del suddetto CCNL.
Art. 44 del CCNL – ferie – Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane. Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.
Le consiglio di rivolgersi a struttura sindacale nel suo territorio, per essere assistito in questo frangente. Noi siamo della Uil, se ci dice dove risiede e lavora , potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti Gioia
Salve fly93,
le consiglio con la sua lettera di assunzione (Apprendistato) , di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio. Immagino che lavori in una piccola azienda e questo non facilita la soluzione del suo problema. La cosa migliore è trovare soluzione condivisa.
Noi siamo della Uiltucs-Uil, ci dica dove risiede e lavora potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio sindacale.
Saluti, Gioia
Buongiorno Michele,
la Naspi non è cumulativa ma interviene sullo stato di disoccupazione reale. Quindi, non cumula eventuali periodi di Naspi legati a stati di disoccupazione precedenti all’ultimo.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Lucas2016,
la circolare INPS numero 94 del 12 maggio 2015, all’articolo 2.2 precisa che la Naspi è riconosciuta in caso di dimissioni per maternità.
Qui può leggere tutti i dettagli: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.htm
Inoltre, le consiglio di contattare l’INPS oppure un patronato che potrà assisterla in maniera adeguata e approfondita.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Fly93,
in linea generale, nel contratto del commercio non è prevista questo tipo di orario spezzato. Tuttavia, per dare una risposta più precisa, sarebbe utile sapere cosa è stato scritto nella sua lettera di assunzione e che tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro le applicano.
In attesa di riscontro, le auguro una buona giornata.
Mario
Buongiorno Michele,
grazie per averci contattato.
nella circolare INPS numero 94 del 12/5/2015 si spiega che la Naspi viene nuovamente pagata alla fine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi. La Naspi riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il calcolo della durata della sospensione si fa sui giorni di calendario e non sulle giornate effettivamente lavorate.
La decadenza della Naspi, tra l’altro, si ha quando supera lo stato di disoccupazione (8.000 euro/anno).
Se decade, e non si sospende, il periodo rimanente cui lei faceva riferimento si perde.
Per ulteriori dettagli, le consiglio di leggere anche la circolare suddetta.
Spero di essere stato d’aiuto e resto a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Donato,
per chiarire meglio il quadro potresti scriverci quali sono le tue mansioni? Operi come venditore esterno o solo all’interno dell’azienda?
L’agente di commercio in linea generale è un lavoratore autonomo a partita IVA. Se sei un venditore diretto (assunto con busta paga come hai scritto), e l’azienda applica a tutti i suoi dipendenti il CCNL Commercio, hai diritto alle ore di permesso come stabilito dal contratto collettivo nazionale.
Da contratto, hai diritto alle ore di permesso dopo 2 anni dall’assunzione.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Lira75,
l’articolo 241 del CCNL Commercio prevede 15 giorni di calendario di preavviso per le dimissioni (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) per i lavoratori al IV livello fino a 5 anni di servizio, 20 giorni da 5 a 10 anni, 30 giorni oltre i 10 anni.
Qualora non dovesse comunicare il preavviso, le sarà trattenuta la retribuzione rispetto ai giorni succitati, con i ratei di tredicesima e quattordicesima inclusa.
Tuttavia, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, su richiesta del lavoratore. In questo caso, il rapporto di lavoro finisce subito.
No, le ferie sospendono il decorso dei giorni di preavviso e spostano di tanti giorni in avanti il preavviso quanti giorni di ferie vengono goduti.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Lira75,
certo, la sua non è situazione piacevole.
Per capire quali cambiamenti ci sono stati e che ambiente ci sia a lavoro, può provare a sentire i suoi colleghi. Anche se credo che una percezione più o meno reale potrà averla solo quando rientrerà a lavoro.
Per quanto riguarda le disoccupazione, i requisiti per accedere alla Naspi sono i seguenti:
– Deve perdere il lavoro in maniera involontaria (quindi deve essere licenziata dal suo datore di lavoro e non deve dimettersi, salvo per giusta causa);
– Deve risultare disoccupata;
– Deve far valere nei 4 anni precedenti almeno 13 settimane di contribuzione;
– Deve avere 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.
Queste sono le indicazioni generali. Per ulteriori approfondimenti, può anche visitare il sito dell’INPS: https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=11316
Spero di essere stato d’aiuto e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Buona giornata,
Mario
Buongiorno Giuseppe,
l’articolo 186 del ccnl commercio Cisal regola gli scatti di anzianità. Ha diritto comunque a 10 scatti di anzianità ogni tre anni, come scritto nel suddetto articolo.
Spero di essere stato d’aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno valter12861,
nella prima riga della risposta precedente ho proprio scritto che la Naspi ricopre i contributi figurativi.
Qui c’è il link al sito dell’INPS con le informazioni che le interessano: https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=11316
Per il resto, è il patronato che si occupa di richieste come la sua e può verificare meglio la situazione personale e fornirle maggiori informazioni.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno gigipi,
grazie per la risposta.
Bisogna vedere se esiste anche una policy interna aziendale in merito e cosa sta scritto sulla lettera di assunzione.
Per verificare meglio la vostra situazione e per agire di conseguenza, vi consiglio di recarvi in uno dei nostri uffici territoriali.
Se mi scrive la città dove lavora, posso indicarle il nostro ufficio più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Gigipi,
avete firmato un accordo con l’azienda sulla reperibilità?
Se vuole, sentiamoci telefonicamente (0245495518) domani per maggiori dettagli.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno valter12861,
sì, come riporta il sito dell’INPS i periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l’importo dell’indennità).
I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; non sono utili ai fini del conseguimento del diritto, nei soli casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
Tuttavia, per avere informazioni più dettagliate sul suo caso, le consiglio di rivolgersi a un patronato.
Spero di essere stato comunque d’aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno ingegnere80,
si, ritengo che l’azienda possa richiedere e verificare che i titoli di studio e le esperienze effettuate siano reali, l’art. 26 della legge sulla privacy, non permette indagini di nessuna natura sulla sfera personale del candidato, es.: indagini religiose, di politica e/o politica sindacale, orientamento sessuale.
Spero di esserle stata utile, saluti
Gioia
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