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Buongiorno Mulo,
la strada di fare le notule per un’altra persona è sconsigliabile e credo pure illegale.
Posso consigliarle di attivare una partita IVA oppure di trovare una formula contrattuale (apprendistato, contratto a tutele crescenti, per dirne alcune) che possa venire incontro in qualche modo anche alle necessità dell’azienda.
Per quanto riguarda il tipo di apprendistato, bisogna considerare anche la sua età perché ci sono diverse soluzioni.
Per quanto riguarda il contratto a tempo indeterminato o “a tutele crescenti” come denominato col Jobs Act, per quest’anno ci sono ulteriori incentivi economici per le aziende (anche se inferiori allo scorso anno).
Spero di esserle stato d’aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno Biginjapan,
ho fatto una verifica ulteriore con un mio collega che, al contrario di quanto scritto sopra, ha sottolineato come il CCNL del Commercio-Terziario NON disciplina l’indennità di reperibilità.
Solo nel Protocollo aggiuntivo per le attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi si fa riferimento alla reperibilità con gli importi che appaiono su internet, ma tale norma NON è valida come norma di CCNL, ossia al di fuori di quella ristretta area.
L’unico consiglio che possiamo darle è di comunicare per iscritto (con Raccomandata A/R) all’azienda che in mancanza di un corrispettivo per la reperibilità (consigliamo un forfettario mensile) il lavoratore a partire dal …. (data di un mese dalla lettera) non fornirà più tale prestazione.
Ci faccia sapere gli sviluppi e speriamo di aver fornito delle informazioni utili, precise e corrette.
Saluti,
Mario
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Questa risposta è stata modificata 9 anni, 5 mesi fa da
Sindacato-Networkers.it.
Ecco i contatti della UILTuCS Torino:
Sede Principale
Presso Palazzo Lancia
Via Lancia, 27 – 10141 Torino
Tel. +390113855554
e-mail: sindacato@uiltucspiemonte.it
pec: sindacato@pec.uiltucspiemonte.it
e-mail torino@uiltucs.itSede Secondaria
Via Bologna, 11 – 10152 Torino
tel. +390112475245
e-mail uiltucs.due@tiscali.itFaccia presente ai colleghi che ci ha già contattato tramite questo forum.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Muller,
grazie per averci contattato.
Sì, può iscriversi o ricevere informazioni in merito al suo CCNL e ai suoi diritti tramite un ufficio della nostra organizzazione che si occupa del CCNL Commercio.
Se mi indica la città dove lavora, posso inoltrarle l’indirizzo del nostro ufficio più vicino a lei.
Per quanto riguarda informazioni in merito ai temi ICT legati al suo lavoro, può invece scrivere su questo forum, telefonare allo 02,45495518 o inviarci un’email a consulenza@sindacato-networkers.it.
In attesa di un suo riscontro, porgo
cordiali saluti,
Mario
Se la sua domanda è relativa ai termini di preavviso, considerato che lei è un quarto livello del commercio con 2 anni e mezzo di rapporto di lavoro, i termini di preavviso sono 20 giorni di calendario e decorrono o dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.
Saluti,
Mario
Buongiorno Biginjapan,
il concetto di reperibilità non è legato agli orari ma alla sua disponibilità a essere reperibile.
Il contratto nazionale fissa dei criteri, anche economici, per questa disponibilità.
Consigliamo un accordo scritto tra le parti.
Se a seguito della reperibilità, lei fa un intervento in ore straordinarie (fuori dal normale orario di lavoro) sarà retribuito come lavoro straordinario secondo quanto previsto dal CCNL Terziario.
Sul fatto di tenere acceso/spento il cellulare, le consigliamo di verificare sempre un possibile accordo (sempre!) scritto.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo
cordiali saluti,
Mario
Ecco i contatti della DTL di Verona:
Via Quirico Filopanti, 3/5 – 37123
Tel. 0458092711 – Fax 0458092700
E-mail: DTL-Verona@lavoro.gov.it
Qui trova altre informazioni in merito (orari, uffici, ecc.): http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/DTL/VR/Pagine/default.aspx
Se vuole contattare un nostro ufficio sindacale di Verona, ecco i recapiti:
UILTuCS Verona
Via Giolfino, 10 – 37133 Verona
Tel. +39 0458873106 – Fax +39 0458486958
E-mail: verona@uiltucs.itCordialità,
Mario
Buongiorno Fran588,
se il suo datore di lavoro non ha fatto comunicazione all’INPS e all’INAIL di utilizzo dei voucher prima che lei abbia iniziato a lavorare, può rischiare la cosiddetta maxi sanzione per “lavoro nero” da parte dell’ispettorato del lavoro, così come scritta nella nota del 12 luglio 2013 del Ministero del Lavoro.
La cifra della sanzione va da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Inoltre, secondo la nota del nota del 12 luglio 2013 sempre del Ministero del Lavoro, se il suo datore di lavoro ha già fatto le dovute comunicazioni ma non ha pagato quanto le spettava, può richiedere un controllo dall’ispettorato del lavoro o Direzione Territoriale del Lavoro.
Se dovesse annullarli, si prospetta ugualmente il reato di “lavoro nero”. Quindi va fatta ugualmente la dichiarazione alla DTL o a uno sportello sindacale.
Se mi scrive in quale città lavora, le posso fornire l’indirizzo della DTL o di un nostro ufficio sindacale.
Saluti,
Mario
Buongiorno Chiarac,
vuole informazioni generali sul funzionamento delle dimissioni online oppure qualche aspetto specifico?
In attesa di riscontro, porgo
distinti saluti,
Mario
Buongiorno mcasell2,
che io sappia il suo problema è regolato a livello aziendale (cioè, ogni azienda gestisce i cambi turni con un proprio regolamento/accordo interno) e deve essere fatto per iscritto. Magari previo accordo con i colleghi e il coordinatore che poi deve autorizzare il cambio.
Spero di essere stato chiaro e utile.
Resto a disposizione e porgo
cordiali saluti,
Mario
Buongiorno ninni87,
in linea generale, solo con i voucher non decade il diritto alla disoccupazione.
Per il resto, ha letto bene poiché nella sua regione il documento scritto dalla Conferenza Stato-Regioni su Garanzia Giovani è stato reinterpretato dalla Regione Umbria.
L’articolo 13 del decreto regionale 597/2014 conferma il fatto che se percepisci la disoccupazione non viene data l’indennità di tirocinio per il periodo che coincide.
Tuttavia, il decreto stabilisce anche che se la somma della Naspi è inferiore all’indennità di tirocinio, il tirocinante ha diritto al pagamento della differenza.
Questo approccio è stato confermato anche nella determinazione dirigenziale n. 9994 del 2014.
Comunque, essendo un documento del 2014, le consiglio di sentire l’ufficio regionale competente.
Ecco i recapiti:
Via M. Angeloni, 61 – 06124 Perugia
Dirigente: Sabrina Paolini
Tel. 075/504. 5741 – 5783 – 6425
Fax 075/504.5568
spaolini@regione.umbria.it; politichelavoro@regione.umbria.it
Spero di essere stato d’aiuto.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Chiara,
L’articolo 42, comma 4, del Decreto legislativo n. 81/2015 prevede che al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso a partire dalla data di scadenza del contratto.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le parti potranno recedere liberamente al termine del periodo di apprendistato, nel rispetto dei termini di preavviso individuati nel contratto o eventualmente previsti dal contratto collettivo.
Spero di essere stato chiaro.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo
cordiali saluti,
Mario
Salve Chiara,
l’Indennità di disoccupazione Aspl spetta:
Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi gli apprendisti.
L’indennità spetta solo nel caso di “Stato di disoccupazione involontaria”. Questo è quanto stabilisce la legge e l’Inps, ente erogatore.
Saluti, Gioia
Salve Antonio,
il suo contratto collettivo di lavoro (CCNL) prevede che, il socio-lavoratore possa essere inquadrato come dipendente. Nelle prime pagine del CCNL, vengono esemplificate ed elencate le varie tipologie di adesione alla Cooperativa/Ditta.
Scorrendo il contratto, non ho trovato riferimenti ad un orario di lavoro settimanale di 39h.
L’orario di lavoro settimanale previsto è di 40h su 5gg o su 6gg.
Le consiglio di informarsi presso un ufficio sindacale nella sua città, su quali sono i suoi diritti di socio-lavoratore. Noi siamo della Uil se vuole possiamo indirizzarla ad un ns ufficio nella sua zona.
Saluti, Gioia
Buongiorno Tonyzac,
il datore può cambiare l’orario di lavoro per effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Tuttavia deve informare i lavoratori preventivamente di questi cambi o trovare accordo a livello sindacale.
Inoltre le chiedo se nel contratto che ha firmato con l’azienda c’è un riferimento alle ore settimanali lavorate e se sono inquadrate in un determinato arco temporale (per esempio, dalle 9 alle 18).
Se mi scrive il suo CCNL di riferimento posso fare un’ulteriore analisi.
Saluti,
Mario
Buongiorno Sissa27,
può tranquillamente accettare la proposta di lavoro migliore e comunicare la sua scelta (sia telefonicamente, sia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) all’azienda che l’avrebbe pagata con i voucher.
Spero di essere stato d’aiuto.
Saluti,
Mario
Prego, si figuri.
Certo, può scrivere a consulenza@sindacato-networkers.it oppure telefonare allo 0245495518.
Saluti,
Mario
Buongiorno Mercury,
grazie per averci contattato innanzitutto.
L’articolo 2105 del codice civile vieta al lavoratore di divulgare notizie attinenti all’azienda e ai suoi metodi di produzione, o di farne uso in modo da recarle danno o pregiudizio.
La giurisprudenza considera il divieto introdotto dal suddetto articolo come un dovere connesso all’obbligo di non concorrenza, poiché come quest’ultimo è teso a tutelare l’azienda dai vantaggi che il lavoratore o i terzi potrebbero trarre dalle informazioni giunte all’esterno dell’impresa stessa.
Detto questo, se le informazioni o i grafici che vuole inserire negli articoli per il sito web in oggetto sono già rese pubbliche o diffuse online dall’azienda, credo si possano condividere anche nei contenuti che lei stesso produrrà.
Su questo aspetto, le consiglio di vedere se ci sono restrizioni alla condivisione/pubblicazione contenute nei documenti cartacei che vuole riprendere (di solito li ritrova all’inizio o alla fine del documento) o se sono protetti da licenza CC (Creative Commons) e che tipo di riutilizzo prevede quest’ultima.
In linea generale, anche se i documenti sono pubblici, è sempre bene citare la fonte del documento utilizzato.
Con la speranza di averle dato qualche informazione utile, porgo
cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Francesco,
se lavora per una azienda ICT e le applicano il CCNL Terziario cui fa riferimento, è giusto che venga inquadrato al IV livello.
Lo faccia presente all’azienda e capire che risposta le danno.
Ci tenga aggiornati e in caso di necessità ci può ricontattare per ragionare su quali azioni intraprendere.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Tonyzac,
grazie per averci contattato, innanzitutto.
Riprendo il testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto merci e spedizione relativo alle mense aziendali:
Art. 75 – Mense aziendali/Indennità di mensa
1. Qualora non esista una mensa aziendale, verrà corrisposta ai lavoratori un’indennità sostitutiva di € 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva prestazione di lavoro.
2. L’eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni concordate localmente.
3. Il lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove esiste non ha diritto alla predetta indennità sostitutiva.
4. L’indennità sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie, della tredicesima e della erogazione annuale.
In sintesi, se non c’è la mensa in azienda devono pagarle l’indennità suddetta. Controlli la sua busta paga se effettivamente questa indennità le viene pagata.
Se c’è la mensa e non funziona come da ccnl, le consiglio di contattare un rappresentante sindacale della sua azienda e fargli presente il problema.
Consideri inoltre che potrebbero esserci ulteriori accordi aziendali di secondo livello che regolano la fruizione della mensa, l’indennità e i buoni pasto.
Spero di essere stato d’aiuto e resto a disposizione per altri chiarimenti.
Saluti,
Mario
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Questa risposta è stata modificata 9 anni, 5 mesi fa da
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