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Buongiorno Alice,
può cortesemente dirmi – se ne è a conoscenza – che tipo di assenza ha intenzione di richiedere (ferie, permessi, congedo parentale, aspettativa non retribuita per malattia o per infortunio)?
Immagino le applicano il CCNL Commercio ma le chiederei comunque conferma per darle una risposta più precisa.
In attesa di un suo riscontro, porgo
cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Sig. Gianni,
nel caso le applichino il CCNL Commercio, l’articolo 148 relativo alla determinazione del periodo di ferie prevede che compatibilmente con le esigenze aziendali, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da maggio a ottobre.
I turni di ferie, sempre secondo l’articolo 148, non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Quindi, se il suo datore di lavoro accetta la sua richiesta di ferie – al netto delle suddette condizioni – può tranquillamente godersele.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Consuelo,
sul ccnl acconciatura estetica non è prevista una scadenza per il pagamento del trattamento di fine rapporto. L’articolo 39 del contratto disciplina solo gli aspetti economici e non la scadenza del pagamento.
Solitamente il tfr va liquidato entro il 15 del mese successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, così da consentire i calcoli per una eventuale rivalutazione dell’importo dovuto.
Purtroppo non c’è una legge che definisce in maniera precisa la scadenza per il pagamento.
In linea generale, va pagato con le altre spettanze di fine rapporto.
Qualora questo non dovesse succedere e visto che il suo datore di lavoro rimbalza la palla al commercialista, può in prima battuta mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno con la richiesta del tfr al suo datore di lavoro oppure le consiglio di rivolgersi direttamente a un nostro ufficio per valutare bene la sua situazione rispetto al tfr ed eventualmente agire tramite i nostri rappresentanti.
Se mi scrive la città dove lavora, le posso indicare un nostro ufficio più vicino a lei. Oppure può consultare la mappa blu dell’Italia che trova nella colonna di destra del nostro sito web.
Cordialmente,
Mario
Sì, sicuramente andrà fatta un’integrazione o un accordo da zero.
Le consiglio di contattare i colleghi prima telefonicamente per fissare un appuntamento con il funzionario, così da supportarla al meglio. Salvo che lavora in zona e non le comporta problemi spostarsi.
Chieda – se non le viene detto prima dai colleghi – pure che tipo di documentazione bisogna portare all’incontro.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Giorgio,
ecco le risposte nel merito delle sue tre domande iniziali:
1) Se la reperibilità è già prevista nella lettera di assunzione ovvio che si è obbligati a farla, ma trattandosi di una reperibilità notturna sarebbe opportuna precisare le modalità di compensazione e le turnazioni, nonché la possibilità in casi particolari di esonero dalla stessa. Devono rivolgersi alla struttura sindacale territoriale affinché prenda contatto con l’azienda. Come vengono retribuite le ore di reperibilità? E’ un forfait? Sono ore straordinarie? E’ un forfait mensile fisso a cui si aggiunge il pagamento dello straordinario per gli interventi realmente realizzati durante la reperibilità?
2) Formalmente il limite è quello previsto per le ore di straordinario dal CCNL relativamente agli interventi effettivamente operati (250 ore annue). Anche a questo riguardo è opportuno formalizzare la cosa attraverso l’intervento delle organizzazioni sindacali territoriali.
3) Certo che sì! Se si interviene in notturna…poniamo dalle ore 22 alle 24, se lo stesso lavoratore avrebbe il turno di lavoro ordinario che inizia alle 9…non può montare in servizio prima delle 11, pena una violazione di norma di legge, a meno di un accordo sindacale che preveda diversamente (ad esempio riducendo in determinati casi a 9 ore il riposo giornaliero).
In sintesi, credo sia opportuno rivolgersi ai colleghi della UILTuCS di Roma. Ecco i contatti:
Via Cavour, 147 – Roma
Tel. +39 064880910 – 064819285 – 0647821849
Fax +39064881219
E-mail roma@uiltucs.it
Sito web http://www.uiltucsromaelazio.infoResto a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Giorgio,
in linea generale, bisogna avere un accordo aziendale che disciplini tutti gli aspetti relativi alla reperibilità.
Questo perché il CCNL Commercio al momento non ha previsto un articolo sulla reperibilità.
In questo senso, per darle ulteriori informazioni, le chiedo se avete già siglato un accordo sulla reperibilità e la città dove si trova l’azienda informatica per cui lavora.
Intanto faccio un’ulteriore verifica sulle sue richieste con un collega e le fornirò altre indicazioni sulla reperibilità al più presto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Cristian,
siamo qui per questo 🙂
Ho girato il tuo contatto e la tua richiesta di informazioni al segretario generale UILTuCS delle Marche che ti scriverà a breve per metterti in contatto con un collega che potrà supportarti sul territorio.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Cristian,
il CCNL Terziario prevede all’articolo 101 che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia acquisito successivamente.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva.
Inoltre, anche l’articolo 102 prevede l’inquadramento al livello superiore se – in caso di mansioni promiscue – si farà riferimento all’attività prevalente, cioè quella di maggiore valore professionale prestata in maniera abituale, al di fuori di periodi di addestramento o con carattere accessorio o complementare.
Tuttavia per far valere i suoi diritti e vedere riconosciuti le sue mansioni a un livello superiore (e possibile aumento di retribuzione) le consiglio di incontrare un collega dei nostri uffici territoriali, fissare un appuntamento e portare i documenti utili (lettera di assunzione, ultime buste paga, eventuali accordi aziendali integrativi o individuali) per capire bene la sua situazione lavorativa e agire al meglio.
Se mi scrive la città dove lavora, le indico i recapiti di un nostro ufficio della sua zona.
Cordialmente,
Mario
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Questa risposta è stata modificata 8 anni, 5 mesi fa da
Sindacato-Networkers.it.
Salve Babys101,
il suo CCNL al titolo “Lavoro supplementare e straordinario” da facoltà al datore di lavoro in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, come punte di intensa attività o necissità di sostistuzione di lavoratori assenti, previa comunicazione ai rappresentanti sindacali (quando ci sono), di richiedere ai lavoratori part-time ore integrative sino e non oltre il raggiungimento delle 40h settimanali. Niente specifica che queste siano obbligatorie. Le consiglio di trovare accordo con il suo datore di lavoro.
Saluti, Gioia
Buongiorno Cutox,
visto che sono passati i 10 giorni previsti dall’articolo 157 del CCNL Terziario, le consiglio di fare ricorso alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione e al Collegio arbitrale che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il suo caso non rientra direttamente nelle dimissioni per giusta causa secondo i principali motivi espressi dalla giurisprudenza (per esempio, da sentenze già emesse dalla Cassazione), quindi sarebbe tutto da dimostrare.
Le dimissioni senza obbligo del preavviso sono previste per i contratti a tempo determinato, come scritto sempre nell’articolo 157 del CCNL Terziario.
Per quanto riguarda un’eventuale valutazione sulle dimissioni per giusta causa o per il ricorso alla commissione paritetica/Collegio arbitrale le consiglio comunque di rivolgersi a un nostro rappresentante sindacale nella sua azienda, se presente, oppure a un nostro ufficio della sua città.
Se interessato, trova i contatti tramite la mappa blu dell’Italia che vede nella colonna di destra del nostro sito web. Oppure, se mi scrive la città dove lavora, le indicherò volentieri i recapiti.
Cordialmente,
Mario
27 Giugno 2017 alle 16:07 in risposta a: Donazione sangue, temporaneamente non idoneo, permesso? #5809Buongiorno Federico,
la circolare INPS numero 29 del 7 febbraio 2017 regola la retribuzione dei dipendenti privati (la prego di darmi conferma) e il rimborso dei datori di lavoro in caso di donazione del sangue.
Il punto 2 della circolare definisce i requisiti anche per i donatori inidonei: https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2029%20del%2007-02-2017.htm
Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.
Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.
Per tutti i dettagli, le consiglio comunque di leggere la suddetta circolare INPS sul pagamento e rimborso per la giornata di riposo dei dipendenti per la donazione del sangue.
Pare sia così a causa della variazione dell’inflazione più bassa rispetto alle attese.
Buongiorno Emanuele 79,
per avere l’indennità di disoccupazione deve perdere il lavoro in maniera involontaria. Quindi, se il suo datore di lavoro le chiede di dare le dimissioni, non è il suo caso.
L’unico caso in cui potrebbe avere la Naspi è di dimissioni per giusta causa (per esempio, mancati pagamenti degli stipendi, condizioni di lavoro non favorevoli, ecc.).
Per quanto riguarda le altre domande, se proprio dovesse dimettersi, le verranno conteggiate ferie e TFR nell’ultima busta paga.
Piuttosto, le consiglio di rivolgersi ai nostri colleghi della sua città per valutare al meglio la sua posizione lavorativa con carte alla mano (lettera di assunzione, busta paga, eventuali accordi integrativi aziendali) e trovare una soluzione (anche con l’intervento del sindacato) per avere continuità tra il suo attuale lavoro e quello nella cooperativa.
Se mi indica la città dove lavora, posso scriverle i recapiti dei colleghi.
Cordialmente,
Mario
Salve Enea,
per poter rispondere in modo corretto alla sua domanda, bisogna avere ulteriori informazioni.
1) è un contratto di apprendistato, quello da lei stipulato? 2) quale CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) le viene applicato? 3) in quale città risiede?
Ci faccia sapere, le risponderemo al più presto.
Saluti, Gioia
Salve Andry,
Per avere diritto alla Naspi, lei deve dimostrare che si è dimessa per “Giusta causa”. E’ l’unico motivo che l’Inps accetta per erogare l’assegno di disoccupazione. Può farsi assistere da un ufficio sindacale nella sua città e verificare quale percorso fare per dimostrare (se è possibile) la “giusta causa” della sue dimissioni.
Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede la indirizzeremo ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve a879,
per rispondere in modo preciso, bisogna conoscere i regolamenti aziendali che, nell’art. 167 del CCNL già citato prevede anche: (penultimo capoverso dell’articolo)
In luogo delle diarie di cui al n.4) del secondo comma, nonchè della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Le posso suggerire di rivolgersi ad uno sportello sindacale e con loro verificare sia la lettera di assunzione, il regolamento aziendale e se il tutto è compatibile con le norme previste dal CCNL del terziario.
Noi siamo della Uiltucs, se ci indica la città dove opera potremmo indirizzarla ad un ns. sportello sindacale.
Saluti, Gioia
Buongiorno,
ecco quanto dice il CCNL Terziario sulle missioni all’articolo 167:
Art. 167 – Missioni
L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete:- il rimborso delle spese effettive di viaggio;
- il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
- il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
- una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
Spero di essere stato utile. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente,
Mario
19 Giugno 2017 alle 09:49 in risposta a: CCNL (Industria Metalmeccanica Privata) – Dimissioni e Licenziamento #5794Buongiorno Arkom,
a pagina 200 del ccnl metalmeccanici trova la tabella con i dati relativi al preavviso per dimissioni e licenziamento: http://www.fim-cisl.it/wp-content/uploads/2014/07/Ccnl_2012.pdf
Nel caso di dimissioni di un lavoratore al V livello e con meno di 5 anni di servizio il periodo di preavviso è di 1 mese e 15 giorni.
Per la giusta causa, il discorso è un attimo più complesso perché deve essere accolta dal datore di lavoro e deve essere tale, altrimenti rischia di non avere l’indennità di disoccupazione.
Per questo, prima di procedere con le dimissioni, le consiglio di rivolgersi a un ufficio sindacale della sua categoria e – con i documenti in mano (lettera di assunzione, busta paga, eventuali contratti integrativi aziendali) verificare la sua situazione.
Qui trova i contatti della UILM: http://www.uilm.it/contatti.php Cerchi l’ufficio più vicino a lei della sua città.
Cordialità,
Mario
16 Giugno 2017 alle 16:32 in risposta a: CCNL (Industria Metalmeccanica Privata) – Dimissioni e Licenziamento #5791Buonasera arkom,
il datore può recedere dal contratto di apprendistato una sola volta a fine periodo formativo e senza motivazione.
Nel suo caso, il preavviso è di 1 mese e 15 giorni. La disdetta del contratto decorra dalla data di ricezione della lettera e i giorni di preavviso si calcolano a iniziare dal giorno successivo alla disdetta.
Sia il licenziamento che le dimissioni devono avvenire per iscritto.
Se si dimette senza giusta causa potrebbe correre il rischio di non usufruire dell’indennità di disoccupazione, cioè la Naspi. Il licenziamento in generale invece la prevede.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Troxy,
la norma prevede che sia beneficiario di Naspi anche il lavoratore per giusta causa. E’ però opportuno che la lettera poiché deve contenere le motivazioni sostanziali che attengono alla giusta causa, sia scritta da un legale.
In questo senso, può rivolgersi al nostro ufficio vertenze della UILTuCS Bari o un avvocato del lavoro con tutta la documentazione necessaria.
Cordialmente,
Mario
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Questa risposta è stata modificata 8 anni, 5 mesi fa da
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