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Buongiorno,
l’articolo 131 (Decorrenza dell’Orario per i Lavoratori Comandati Fuori Sede) è quello cui fa riferimento il suo datore di lavoro.
Il testo dell’articolo 131 del Ccnl commercio è il seguente: “Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore – in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione – per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’ultimo comma del successivo articolo 167 (Missioni)”.
Qualora dovesse riconoscere che ciò che fa il datore di lavoro è in contrasto con questo articolo, le consiglio di sentire i colleghi della UILTuCS della città dove lavora o dove ha la sede la sua azienda.
Trova i contatti utili cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
In alternativa, se mi scrive la città dove lavora, sarò lieto di indicarle i riferimenti utili.
Resto comunque a disposizione per ulteriore supporto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
no, non è prevista.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
sa dirmi quale Ccnl le applicano? Così possiamo provare a darle una risposta più precisa.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
una volta firmato il contratto individuale di assunzione, quest’ultimo ha valore.
Per quanto riguarda la retribuzione lorda del secondo livello di inquadramento, per il 2019, è di 1.692,18 euro.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
secondo il decreto legislativo 66 del 2003 si può monetizzare solo la parte di ferie che eccede le 4 settimane all’anno.
Questo significa che 4 settimane è anche il periodo di ferie minime che spetta al dipendente (sempre che le abbia maturate con il proprio lavoro nel corso dell’anno). Nel suo caso, quindi, andiamo oltre tale periodo.
Può rinunciare solo alla parte di ferie residua alle 4 settimane (se eventualmente prevista dal proprio contratto).
Questa rinuncia comunque va remunerata con quella che viene detta indennità per ferie non godute.
Inoltre, risultano illegittime le norme previste dai contratti collettivi che escludono il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per ferie non godute al momento della risoluzione del rapporto, salvo il caso del lavoratore che abbia disatteso la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.
Per ogni evenienza, le consiglio comunque di sentire pure i colleghi della UILM presenti nella sua azienda o nella sua città, per fare un controllo della busta paga.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
secondo l’articolo 125 del ccnl turismo e pubblici esercizi, il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali.
Il lavoratore non può esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario nei limiti fissati di 260 ore annuali.
Il pagamento del lavoro straordinario sarà effettuato di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo.
Inoltre, se lei è assegnato a servizi notturni, non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro.
Detto questo, la lettera di assunzione (il contratto individuale) può integrare la lettera di intenti e fa da contratto a tutti gli effetti.
Quindi, per verificare la retribuzione e anche la sua situazione sugli straordinari, le consiglio comunque di fissare un appuntamento con l’ufficio della UILTuCS presente nella sua città.
Così con i documenti alla mano, può fare una verifica dei documenti insieme ai colleghi ed eventualmente mandare una lettera di contestazione all’azienda se c’è qualche inesattezza da parte dell’azienda.
Può trovare l’ufficio più vicino a lei, cliccando sulla mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
In alternativa, se mi scrive in quale città lavora, sarò lieto di indicarle un riferimento utile.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
senta i colleghi della Uilcom Novara:
Viale Dante Alighieri 23
Telefono: 0321626189 – 0321627005
Saluti,
Mario
Buongiorno,
il mio consiglio è di sentire un ufficio vertenze del sindacato di categoria presente nella città dove ha lavorato. Così può fare innanzitutto una verifica contrattuale e scrivere una lettera di sollecito tramite il sindacato.
Se mi scrive quale Ccnl le applicavano (lo trova nella lettera di assunzione o nel modello Unilav) e in quale città ha lavorato, posso indicarle dei riferimenti utili.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
rispetto alla sua ulteriore riflessione, confermo quanto scritto sopra e quanto prevede la legge.
Tuttavia, se vuole farsi riconoscere il suo diritto al riposo settimanale e il suo datore di lavoro impone orari di lavoro non previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge, deve rivolgersi ai colleghi della UILTuCS presenti nella sua azienda o nella città dove lavora.
Resto a disposizione per metterla in contatto con un collega.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
bisogna capire se il trasferimento le comporta il passaggio delle condizioni economiche e contrattuali maturate durante il suo apprendistato.
Se dovesse scegliere tra licenziamento e dimissioni, meglio sicuramente il licenziamento, così da usufruire della Naspi. In alternativa, può valutare le dimissioni per giusta causa (anche così avrebbe la Naspi) ma devono esserci le condizioni.
Il mio consiglio finale è di sentire i colleghi della Uilcom presenti nella sua azienda e nella città dove lavora, così da valutare bene il suo caso e fare la scelta migliore.
Qui trova i contatti utili: https://www.uilcom.it/index.php/segreterie-regionali
Saluti,
Mario
Buongiorno,
non è del tutto lecito questo comportamento del suo datore di lavoro perché se da un lato è vero che il datore di lavoro, sentite anche le esigenze dei lavoratori, può definire un aumento delle ore settimanali di lavoro per un determinato periodo di settimane durante l’anno per poi farle recuperare come riposo compensativo, dall’altro è la legge (decreto legislativo 66/03) che prevede il diritto di ogni lavoratore a un riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni, anche se in un giorno diverso dalla domenica, a seconda dal tipo di attività lavorativa svolta.
Il mio consiglio finale è quindi di sentire i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora o se presenti nel punto vendita dove lei opera. Così, con i turni e il suo contratto alla mano, potrete valutare bene il suo caso e capire come procedere nei confronti del suo datore di lavoro.
Può trovare i contatti dell’ufficio più vicino a lei, cliccando sulla mappa dell’Italia che trova in questa pagina.
Cordialmente,
Mario
25 Giugno 2019 alle 12:30 in risposta a: Pausa può essere obbligatoria se il lavoratore non supera 6 ore di lavoro #8233Salve Elisabetta,
La legge (Dlgs. n. 66/2003) riconosce a tutti i lavoratori che hanno un orario superiore alle 6 ore giornaliere, il diritto di fruire di una pausa la cui durata è fissata nei CCNL di categoria e comunque non inferiore ai 10 minuti.
La Corte di Cassazione con sentenza n.21562 del 3/9/2018 ha ritenuto legittima la modifica unilaterale dell’orario di lavoro disposta dal datore di lavoro, con l’introduzione di una pausa pranzo di 30m. (lavoratore part-time )
Il mio consiglio è di trovare un accordo con datore di lavoro, verificare anche la lettera di assunzione ed inoltre di farsi aiutare da una struttura sindacale nel suo territorio.
Noi siamo della Uiltucs, se vuole dirci dove risiede, potremmo indirizzarla in una ns. struttura nel suo territorio.
SALUTI, GIOIA
Buongiorno,
ecco i contatti della UILM de L’Aquila:
Via Muzio Febonio, 40 – 67051 Avezzano (AQ)
telefono: 0863 441965
e-mail: uilm.aq.te@gmail.com
pec: uilmavezzano@legalmail.it
http://www.uilmlaquila.itSaluti,
Mario
Buongiorno,
per quanto riguarda il lavoro straordinario, il limite massimo, previsto per legge e confermato dal suo Ccnl, è di 48 ore settimanali, straordinario incluso.
Possono esserci tuttavia delle modifiche in base alle esigenze tecnico-operative o organizzative del suo datore di lavoro.
Per quanto riguarda il riposo, può succedere che debba lavorare in uno dei giorni di riposo. In questi casi, scatterà il riposo compensativo.
Comunque ha per legge e da Ccnl almeno un giorno di riposo settimanale coincidente solitamente con la domenica.
Per i turnisti, il giorno di riposo deve essere definito tra le parti a livello aziendale in base agli schemi di turnazione previsti.
Provi pure a sentire i colleghi della UILTrasporti della sua città o i rappresentanti sindacali della sua azienda per ulteriori dettagli sul Ccnl di riferimento.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
20 Giugno 2019 alle 15:18 in risposta a: Assunzione con stage e apprendistato per neolaureati in ingegneria informatica #8225Salve Claudio111,
le rispondo per punti:
L’apprendistato è regolamentato dal D.Lgs. 81/2015 ed è legge dello stato italiano.
Il datore di lavoro può, iniziare una collaborazione attraverso un periodo di Stage e poi assumere il lavoratore con un contratto di apprendistato.
L’art. 2 del decreto suddetto prevede che, per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente la professionalità da conseguire, tale durata sarà ridotta di 6 mesi. Per il tipo di professionalità a lei proposta il periodo massimo di apprendistato è 36 mesi.
Posso aggiungere che lei dovrebbe avere uno scatto economico pari al livello superiore ogni 10 mesi.
Tutto il resto dovrebbe/deve essere regolamentato dal CCNL (Contratto Collettivo di Lavoro) dei metalmeccanici. (il contratto è valido in tutta la nazione)
Saluti, Gioia
Salve nina 10,
per quanto riguarda la cessione dell’azienda, bisognerà vedere come viene effettuata la stessa. Posso consigliare a lei ed ai suoi compagni di lavoro, di richiedere un incontro possibilmente alla presenza delle OO.SS (Organizzazioni Sindacali), per vedere tutelati una serie di diritti compreso, la continuità del rapporto di lavoro e tutte le competenze maturate con l’azienda cedente.
Per quanto riguarda la sua specifica posizione, la legge sulla maternità la garantisce fino al compimento dell’anno del bambino; di fatto non può essere licenziata per tutto quel periodo. Sempre la legge dice che, lei deve comunicare entro il terzo mese al datore di lavoro, il suo stato di gravidanza.
Se vuole dirci dove risiede e il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Categoria) applicato, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nelle sua città. Noi siamo della Uil.
Saluti, Gioia
Salve Auronzolo,
credo che sia la cosa giusta, auguri e saluti
Gioia
Buongiorno.
posso suggerirle il seguente indirizzo::
UilTrasporti Veneto, Via Brembo, 2 – Mestre (Ve) – Tel.: 041 2905311
Li contatti per eventuale appuntamento e faccia verificare le sue buste paga.
Saluti, Gioia
Salve betta10,
dovrebbe far controllare la busta paga in questione da una struttura sindacale. Se vuole dirci in quale settore e città opera, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio. Comunque non ha ancora ricevuto il TFR e le competenze di fine rapporto?
Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede e qual’è il CCNL applicato. Grazie
Saluti, Gioia
Salve Auronzolo,
se ho letto bene la sua lettera, le sue dimissioni decorrono dal 1°luglio, immagino che farà preavviso, alla fine del quale l’azienda per contratto, ha tempo massimo 30/45gg. per liquidare le competenze di fine rapporto. Con questa documentazione lei può recarsi ad un ns. ufficio sindacale, per far verificare se le è stato riconosciuto quanto le spetta. Compreso tutte le mensilità mancanti e le 13*/14° di cui ha diritto.
Nel caso di fallimento della azienda, lei come gli altri lavoratori è, dopo INPS, uno dei creditori privilegiati.
Il motivo per cui ritengo opportuno l’intervento sindacale, riguarda sopratutto la possibilità di un fallimento aziendale oltre che, il controllo puntuale di quanto le spetta.
A Genova ci trova al seguente indirizzo:
Uiltucs, Via San Vincenzo, 2 – Torre S.Vincenzo – Ge – Tel.: 010 594216
Li contatti per eventuale appuntamento, saluti
Gioia
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