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Salve beppebeppe,
i termini di disdetta del rapporto di lavoro (Dimissioni), nel CCNL Metalmeccanici prevede che decorrano dal ricevimento della lettera di dimissioni e il periodo di Preavviso si calcola dal giorno successivo.
Saluti, Gioia
19 Dicembre 2018 alle 14:43 in risposta a: Licenziamento giusta causa per buoni pasto arretrati. #7613Salve beppebeppe,
leggendo il CCNL Metalmeccanici alla Sez. Quarta – titolo IV – art. 4 desumo che, le possibili dimissioni per “Giusta Causa” decorrono dopo il mancato pagamento di due o più stipendi. Non si fà menzione di mancato pagamento di una delle varie voci che compongono la busta paga, per utilizzare lo stesso strumento. Consiglio comunque di comunicare per scritto (lettera, mail) all’azienda, l’elenco delle varie mensilità in cui mancano i buoni pasto.
Saluti, Gioia
Salve Enrico,
per risolvere il suo problema, le consigliamo di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio. I 26gg della sua busta paga corrispondono a 30/31 mensili di calendario. E’ convenzionale il pagamento mensile a 26gg, nell’anno ci sono mesi di 30/31/28gg. La mia interpretazione è che il suo datore di lavoro le deve pagare 1 mese e mezzo di retribuzione, pari a circa 45gg. di calendario.
Ci dica dove risiede, potremmo come già detto, indicarle un ns. ufficio nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Salve Gianluca7679,
il CCNL Multiservizi non prevede la fruizione di ROL intesi come riduzione Orario di Lavoro. Prevede invece l’utilizzo come riposi delle ex Festività di cui alla legge n.54 del 5 marzo 1977, di cui:
1 festività è spostata alla domenica e pagata in aggiunta nel mese di competenza cioè, verrà pagato un giorno in più in quel mese (4 novembre), le altre 4 se coincidenti con domenica avranno lo stesso trattamento della festività suddetta, se cadono in giornate infrasettimanali lei ha diritto a ore di recupero pagato da concordare con datore di lavoro per un cumulo di 32 ore annue Full-Time.
Spero di aver risposta alla sua domanda, saluti
Gioia
Buongiorno,
consideri che i periodi del preavviso sono cambiati col Ccnl Commercio del 2011.
Adesso ai lavoratori licenziati con più di 10 anni di servizio al IV livello spetta un’indennità sostitutiva di preavviso di 30 giorni di calendario.
L’articolo 241 specifica inoltre che “Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far
cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente (cioè, una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^ mensilità) per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.Il mio consiglio infine è di sentire pure i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora, così da verificare bene il suo contratto e la sua busta paga, ai fini di un conteggio più preciso.
Se vuole, può trovare i contatti cliccando sulla sua regione dove abita che trova nella mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
In alternativa, mi scriva la città dove lavora. Sarò lieto di indicarle i riferimenti utili a lei.
Saluti,
Mario
Salve florentail,
ritengo opportuno che lei si rivolga ad un patronato nella sua città per farsi assistere nella richiesta da inoltrare ad Inps. Noi siamo della Uil ci faccia sapere dove risiede, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Saluti, Gioia
Buongiorno,
la situazione è abbastanza delicata.
In primis, a mio avviso, il datore di lavoro dovrebbe trovare una soluzione a questo clima di conflitto.
Anche il datore di lavoro può diventare responsabile di questa situazione, se non pone fine al problema, dato che deve garantire il benessere psico-fisico dei propri dipendenti.
Immagino sia anche un contesto aziendale piccolo, senza la possibilità di richiedere il trasferimento in un altro reparto.
Si può denunciare ma bisogna avere al solito prove e testimonianze dei colleghi.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
diciamo che il primo lavoro potrebbe essere considerato quello che svolge da più tempo.
Il monte ore settimanale è di 40 ore, quindi, in linea con il limite massimo di ore da svolgere ogni 7 giorni.
Per quanto riguarda i diritti, è importante che non ci siano vincoli di professionalità con una delle due aziende e che l’attività dell’uno non sia in conflitto con l’altra.
Inoltre, deve avere un riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore, salvo deroghe per specifici contratti collettivi.
Sì, possono modificare gli orari se sono previste clausole flessibili ed elastiche nella lettera di assunzione individuale e/o nella contrattazione collettiva di riferimento.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
certo, la questione è spinosa.
In linea generale, il contratto integrativo dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il consiglio è di rivolgersi ai rappresentanti sindacali che hanno firmato l’integrativo aziendale e provare a capire se questa discriminazione tra ore di lavoro straordinario e spese di viaggio è corretta.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
per evitare ulteriori fraintendimenti, mi contatti allo 02 45495518.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
provi a sentire nuovamente i colleghi della Uilm. Sono loro i rappresentanti della sua categoria di lavoro.
La mia collega le ha già scritto che le dimissioni durante il periodo di prova hanno un percorso diverso. Tuttavia, le ha voluto fornire alcune indicazioni pratiche per venirle incontro.
– la raccomandata ha la sua validità, anche dopo la scadenza del periodo di prova.
– sì, può specificarla. L’importante – come ho scritto sopra – che sia successiva alla ricezione della raccomandata da parte del suo datore di lavoro.
– deve aspettare che arrivi.
Mi auguro di aver sciolto definitivamente i suoi dubbi ora.
Per ulteriore assistenza sindacale, si può iscrivere alla Uilm, così potrà avere un pieno supporto su ogni aspetto del suo rapporto di lavoro.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
– no, la data è quella di ricevimento della raccomandata A/R. Sì, meglio in triplice copia;
– se riesce a fare la Pec non ha problemi di invio. Per sicurezza, tuttavia, mandi anche un’email anche con l’indirizzo del dominio aziendale, così rispetta anche il loro regolamento;
– Per quanto riguarda l’obbligo, la rimando alla lettura dei post scritti precedentemente dalla mia collega.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
dispiace leggere il suo racconto dei fatti che sono avvenuti nella sua azienda.
Da un mio approfondimento, ho letto che con l’ultimo rinnovo del Ccnl metalmeccanici è previsto un premio una tantum, da riproporzionare in base alla data di assunzione.
Quindi, se il premio una tantum cui fa riferimento lei è quello che ho scritto sopra, lei ne ha diritto da contratto collettivo nazionale.
Se non fosse così, sarebbe utile capire se l’una tantum ricevuto dai suoi colleghi è previsto dal contratto individuale, se è previsto per l’intero gruppo di lavoro, e anche se la data di accesso al gruppo di lavoro possa determinare o meno l’erogazione dell’una tantum a livello individuale.
Per capire comunque se ci sono state discriminazioni nei suoi confronti, il mio consiglio è di rivolgersi a un rappresentante sindacale aziendale, se presente, o rivolgersi alla Uilm della città dove lavora.
Di seguito, trova i contatti territoriali: http://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
rispondo per punti:
– no, l’importante che ognuno abbia una copia della comunicazione, come già scritto dalla mia collega, dato che la comunicazione non è obbligatoria;
– deve essere un allegato;
– no, la pec è nominativa. Quindi, le strade sono due: o ne attiva una oppure manda la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
diciamo che il decreto legislativo 61 del 2000 disciplina questi aspetti, in particolare quelli del passaggio dei contratti da part time a full time.
Nel caso di passaggio a full time, deve essere il lavoratore a opporsi, per iscritto, col supporto di un sindacato da lei indicato o, in assenza di rappresentanza sindacale in azienda, alla direzione provinciale del lavoro del suo territorio. Altrimenti, il datore può cambiarlo, anche senza consenso del lavoratore.
L’opposizione al cambio da part time a full time, salvo casi particolari, non prevede il licenziamento del lavoratore da parte del suo datore di lavoro.
Anche per la busta paga, credo sia utile fare un controllo “esterno” per verificare che sia tutto a posto. Soprattutto dopo il cambio di gestione che potrebbe modificare eventuali accordi aziendali o altro tipo di accordi.
Per quanto riguarda le telecamere, dovrebbe esserci un accordo sindacale sull’utilizzo.
In generale, visto il suo caso che affronta più punti, le consiglio di fissare un appuntamento con i miei colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora, così da supportarla e consigliarla al meglio.
Se mi scrive dove lavora, le posso indicare i riferimenti utili.
In alternativa, può consultare la mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Saluti,
Mario
Salve FG,
può rivolgersi anche a Milano, potranno darle tutte le risposte.
Saluti ancora, Gioia
Salve FG,
lei può rivolgersi al ns ufficio di Monza e Brianza al seguente indirizzo:
Uilm, Via Roberto Ardigò, 15 – Monza – Tel.: 039 39491
Li contatti per appuntamento.
Nel suo caso come già detto non è obbligatoria una lettera di dimissioni autorizzata dagli enti competenti.
Lei può compilare una normale lettera dove comunica la rescissione del suo rapporto di lavoro. La lettera dovrà essere compilata in triplice copia; una per RH, una per titolare azienda e l’ultima la tiene per lei controfirmata da responsabile ufficio RH, come ricevuta dell’ avvenuta comunicazione.
L’ufficio del personale (RH), è preposto per adempiere anche a questi compiti. Per maggiore sicurezza può anticipare al titolare azienda attraverso mail certificata (PEC), la comunicazione delle sue dimissioni con decorrenza immediata.
Spero di aver chiarito ogni suo dubbio, un saluto
Gioia
Salve EliGi,
il comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, sembrerebbe escludere azioni di tipo sanzionatorio per il caso da lei posto.
Confesso di non essere sufficientemente informata. Credo che dovrebbe rivolgersi a struttura sindacale che segue il Pubblico Impiego.
Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città.
Saluti, Gioia
Salve Antonio,
lei si può rivolgere al seguente indirizzo:
Uila-Uil, Via Benedetto Brin 59 sc.C – Napoli
Tel.: 081 282702
Li contatti per appuntamento, può dire di aver in precedenza contattato per e-mail, Uiltucs Nazionale.
Un saluto, Gioia
Salve Antonio
per poterla indirizzare ad un ns ufficio ho bisogno di sapere il CCNL che le viene applicato e cioè, il settore di appartenenza; Terziario, Turismo, Guardie Giurate o Metalmeccanici, Chimici ecc. Ci faccia sapere, sarò ben lieta di indicarle un ns. ufficio.
Resto in attesa , saluti
Gioia
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