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Buongiorno Sig. Cristalli,
per favore, mi potrebbe dire quale dei tre contratti ha preso in considerazione?
Dal sito Aiop, ho visto questa classificazione: http://www.aiop.it/CCNL.aspx
Tuttavia, ho cercato nei tre contratti l’articolo 13 ma mi sembra che parli di altro rispetto al passaggio a una categoria superiore.
Resto in attesa di riscontro e le auguro una buona giornata.
Mario
Buongiorno Daw,
le consiglio di leggere quanto prevede l’INPS sul loro sito per quanto riguarda il congedo parentale, così da andare sicuri sulla richiesta e sulla base della vostra posizione lavorativa e familiare. Sotto i link.
Congedi parentali: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46130
Indennità per congedo parentale: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50583
Per quanto riguarda l’aspettativa non retribuita, l’articolo 78 del ccnl trasporti e logistica prevede quanto segue:
Art. 78 – Aspettativa
1. Al lavoratore che abbia una anzianità di servizio non inferiore a tre anni, l’Azienda
può concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto
di cui all’art. 36 trattamento malattia infortunio) nella misura massima di 6 mesi, prorogabile, per
documentate ulteriori necessità di convalescenza, sino ad un massimo di altri 6 mesi.
2. Sempre che ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, l’Azienda può concedere al
lavoratore che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali e familiari
una aspettativa, in relazione alla natura della necessità, che ha motivato la richiesta stessa.
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3. Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione, né maturazione di
alcun effetto contrattuale.Spero di essere stato di aiuto.
Cordiali saluti,
Mario
Grazie a lei per averci contattato.
Continui a seguirci sul sito e sui nostri social network.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Susanna,
diciamo innanzitutto che è vero che non prenderebbe la Naspi (l’indennità di disoccupazione) ma non è legata allo stato di disoccupazione per la ricollocazione.
Probabilmente l’azienda le ha detto così poiché potrebbe attivare una Dote Lavoro tramite un ente per le politiche attive del lavoro all’interno di un accordo per la ricollocazione.
Ma non dovrebbero esserci problemi di assunzione per questo ultimo aspetto.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Elena,
il decreto legislativo 66 del 2003 esonera dal lavoro notturno la madre di un figlio/a di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, il padre lavoratore.
Con l’eccezione delle lavoratrici gestanti e madri (queste ultime fino al compimento di un anno di età del bambino), per le altre categorie di soggetti esonerati dall’obbligo di lavoro notturno (art. 11 co. 2, lett. a), b), c)), l’esenzione è subordinata alla comunicazione della volontà di esercitare la facoltà dio esonero da indirizzare al datore di lavoro “entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione” (art. 18 bis, co. 1).
In ogni caso, la legge prescrive un divieto assoluto di lavoro notturno delle lavoratrici gestanti dalle ore 24 alle ore 6, a partire dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza “fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Per quanto attiene alla durata della prestazione lavorativa resa dai lavoratori assegnati a turni di lavoro notturno, la legge prescrive che la stessa non possa superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, rimettendo sempre alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare “un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.
Ovviamente, il contratto collettivo che le applicano o eventuale contrattazione aziendale può applicare condizioni di miglior favore. Altrimenti si fa riferimento alla legge suddetta.
Spero di aver dato una risposta utile.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Michele,
come ha scritto la mia collega quanto lei ha maturato in precedenza resta di diritto nonostante la rescissione del contratto aziendale.
Tuttavia, le consiglio di far controllare le sue buste paga a un ufficio sindacale della sua categoria, così da avere la certezza che tutto sia in regola.
Qui trova i contatti degli uffici della UILPoste: http://www.uilpost.net/DoveSiamo.asp
Cordiali saluti,
Mario
Salve Michele,
mi scusi ma non capisco, Il CCNL di riferimento (settore nel quale si lavora es. Terziario, Turismo, Metalmeccanici ecc.) deve essere sempre il contratto applicato e la contrattazione aziendale è un derivato di quella nazionale. In ogni caso, non avendo interrotto rapporto di lavoro, quanto maturato resta come diritto acquisito. Mi faccia capire meglio.
Saluti, Gioia
Buongiorno mia75,
la mia interpretazione, leggendo il CCNL Artigiani del Legno, è che le varie descrizioni/articoli prevedono anche lavori di filiera fino allo show room. Penso perciò che sia abbastanza corretta la scelta del datore di lavoro. Può comunque chiedere ad una struttura sindacale nel suo territorio, se è possibile richiedere applicazione CCNL terziario; con in mano lettera di assunzione e possibile verifica delle mansioni, sarà più facile capire. Molte aziende che commercializzano il mobile sono nel settore Terziario, molte piccole fabbriche con show room anche dislocati applicano invece il CCNL Artigiani del Legno.
Ci faccia sapere dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. sportello. Noi siamo della UIL,
saluti, Gioia
Salve giandelv,
il periodo di preavviso da lei concordato deve essere lavorato. Il CCNL cito capoverso dello stesso dice: “La Parte che risolve il rapporto di lavoro (datore e/o lavoratore) senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.”
Per cui la mia interpretazione è che l’eventuale periodo di ferie, o allunga il preavviso o viene decurtato dalle competenze di Fine Rapporto. Logicamente nelle stesse competenze, le dovranno retribuire per intero le ferie e i PAR da lei maturati.
Provi a trovare un accordo anche su questa parte, saluti
Gioia
Salve Serena84,
provi a rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio, credo sia la cosa migliore da fare per avere delle risposte corrette. Noi siamo della Uiltucs, ci faccia sapere dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns struttura nel suo territorio. Tenga tutta la documentazione in suo possesso comprese le mail spedite e ricevute, potranno esserle utili.
Ci faccia sapere, saluti
Gioia
Salve Martina V,
Il contratto di Apprendistato nel CCNL del Terziario fa comunque riferimento per le linee guida all’art. 44 D.Lgs. n. 81/2015 ed al ccnl stesso siglato nel 2015.
Cio detto, bisogna riferirsi al percorso formativo e all’inquadramento in uscita per stabilire se, è o non è corretto, l’attuale inquadramento. Sia la legge che il contratto, prevedono un percorso formativo di entrata nel mondo del lavoro, con due livelli di inquadramento inferiori rispetto al livello finale. La differenza tra impiegati e operai in questo caso non esiste. E’ transitoria la sua permanenza nel 7°liv. e probabilmente anche nel 6° liv. Bisogna come già detto vedere, il suo livello di uscita dal periodo di formazione.
Saluti, Gioia
Salve Marco,
è così, perchè è l’INPS che non lo paga se sei in ferie o giorno non lavorativo per azienda. Mentre il datore di lavoro non può a posteriori, (dopo aver effettuato la donazione) metterti in ferie.
Spero di aver ulteriormente chiarito, saluti
Gioia
Salve Francesca,
al IV liv. del CCNL terziario vengono inquadrate persone che, cito dallo stesso CCNL:
al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, seguono esempi di tipologie di lavoro;
contabile, cassiera, commesso alla vendita al pubblico, addetto alle operazioni ausiliarie di vendita compreso l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione ecc. è una lunga lista.
Cosa le spetta e cosa no, così non me la sento di dirlo, consiglio invece, di non rifiutare di fare un qualsiasi lavoro ma verifichi prima, presso una struttura sindacale (con lettera di assunzione, descrizione ancora più dettagliata delle effettive mansioni e responsabilità), la possibilità di richiedere un adeguato e corretto inquadramento.
Noi siamo della Uiltucs, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioiaq
Grazie Marco, per la precisazione ulteriore, saluti
Gioia
Buongiorno Scorpion77,
sempre più difficile, vediamo; nel CCNL del Terziario di norma le ferie non possono essere suddivise in più di 2 periodi. ( le ferie sono 26gg lavorativi comprensivi del sabato)La mia interpretazione è che sia durante il periodo di ferie ma sopratutto, durante il periodo di malattia, non può essere attiva la “Reperibilità”. Nel capitolo relativo alle ferie il CCNL fa riferimento alla possibilità di essere richiamato al lavoro, ma non è certo riferito alla Reperibilità. Questa è la mia interpretazione, saluti
Gioia
Buongiorno Fabio,
sì, può contattarli anche telefonicamente e capire insieme a loro quale ufficio più vicino a lei può esserle d’aiuto.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Marco,
in linea generale il datore di lavoro non può ridurre l’orario di lavoro in maniera unilaterale.
Soprattutto nel caso di lavoro full time. Nel caso di part time, bisogna vedere se in fase di assunzione sono state concordate con i lavoratori le cosiddette clausole flessibili o elastiche di modifica degli orari di lavoro.
Per capire come agire in loco, le consiglio di rivolgersi ai rappresentanti sindacali di categoria presenti nella sua azienda o ai colleghi della UILM della città dove lavora, così da approfondire bene il suo caso e farsi rappresentare da loro qualora fosse necessario.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Marco,
sì, in questo caso ha ragione il datore di lavoro.
La legge n.219 del 21 ottobre 2005 – legge che regola l’astensione da lavoro per la donazione del sangue – non prevede alcuna indicazione specifica per i casi come i suoi.
Quindi, se è vero che le ferie hanno lo scopo del recupero psicofisico del lavoratore e rappresentano un giorno di assenza retribuita, il giorno di assenza per la donazione del sangue si configura come un’assenza da lavoro calcolata comunque come giornata di ferie.
Spero di essere stato chiaro e di aiuto.
Cordialmente,
Mario
Salve troxy26,
Si, nella rateizzazione dovrebbero essere contemplati anche gli interessi. Come già detto dovrebbe far verificare a struttura sindacale tutto il suo rapporto di lavoro con la suddetta azienda; giusto per capire se è tutto regolare.
Saluti ancora, Gioia
Salve troxy26
L’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria.
Oltre allo stato di disoccupazione involontaria per ottenere l’ indennità, è necessario un minimo di 13 settimane di contribuzione Inps nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
Sono necessari inoltre, un minimo di 30gg. di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Se vuole ulteriori informazioni si può rivolgere ai Patronati sindacali, l’aiuteranno a compilare la domanda di disoccupazione NASpI.
Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nel suo territorio.
Saluti, Gioia
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