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Buonasera Randolpho,
le consiglio di leggere il rinnovo del ccnl per verificare direttamente se è stato scritto se il superminimo è assorbibile o meno.
Qualora non fosse scritto, l’azienda ha facoltà di renderla assorbibile dal superminimo.
Cordialmente,
Mario
Si figuri, siamo qui per questo
Il contratto a termine non può avere una durata superiore a trentasei mesi ed è prorogabile, con il consenso del lavoratore e nei limiti della durata massima prevista (36 mesi), fino a un massimo di cinque volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi.
La proroga, per la quale è necessaria la forma scritta, è ammessa a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato, senza l’onere, a carico del datore di lavoro, di fornire la prova della causale che giustifica la prosecuzione del rapporto.
Spero di aver fornito qualche ulteriore elemento utile per capire la sua situazione lavorativa.
In aggiunta, qualora volesse approfondire l’argomento, le consiglio fortemente di contattare un sindacato di categoria della sua città, per vedere, carte alla mano, se ci sono delle violazioni della legge.
Se mi scrive quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano (lo trova scritto nella sua lettera di assunzione), posso indicarle i recapiti utili.
Cordialità,
Mario
18 Giugno 2018 alle 15:14 in risposta a: Posso uscire se sono in malattia? La sentenza della Cassazione #6908Buongiorno Marco,
grazie per il commento. Ci fa piacere che abbia animato il nostro forum con una sua riflessione.
Il nostro spunto sulla malattia vuole soltanto riprendere quello che stabilisce la legge. Né più, né meno.
Torni a scrivere su questo forum quando lo ritiene più opportuno.
Cordialmente,
Mario
Scusi il fraintendimento sull’assunzione allora.
Sì, vista la situazione, può fare una vertenza per richiedere quanto le spetta, dopo accurato conteggio e controllo dei documenti di lavoro (buste paga, lettera di assunzione).
Ecco i contatti delle nostre sedi in provincia di Lucca:
LUCCA
Via Barsanti e Matteucci, 83
Tel. 0583.1808888
Fax. 0583.1808801
E-mail: segreteria@uiltucs-toscananord.it
Pec: segreteria@pec.uiltucs-toscananord.itVIAREGGIO (LU)
Via Vespucci, 287 – 55049
Tel. 0584.388170Cordiali saluti,
Mario
Ciao Rdie77,
per evitare errori, ti rimando a pagina 66 (articolo 30, comma 10 e 11) del vostro ccnl, così da essere precisi e avere un quadro completo sulle maggiorazioni legate al lavoro festivo: https://bit.ly/1ogQjND
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Jumboxy,
la legge che disciplina i licenziamenti collettivi è la 223/1991.
Invece il ticket licenziamento è quel contributo a carico delle aziende e dei datori di lavoro introdotto dalla cosiddetta Riforma Fornero (legge 92/2012) e ha preso il posto dell’indennità di mobilità dal 1° gennaio 2017.
Premesso che non vogliamo entrare in contrasto con l’azione sindacale dei colleghi di categoria, se mi scrive quali sigle sindacali sono sedute al tavolo della trattativa e se coincidono con le nostre, possiamo provare a far presente anche la sua situazione.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Lowskillzz,
premesso che occorre vedere la documentazione relativa al caso, si può ragionevolmente ritenere che un tale accordo possa essere considerato nullo o invalidato.
Infatti rappresenta una deroga peggiorativa della norma collettiva vigente e sottoscritta dal lavoratore in stato di necessità, a pena evidentemente della mancata assunzione, e senza assistenza sindacale.
Se mi dice che ccnl le applicano e la città dove ha lavorato, posso indicarle un ufficio sindacale più vicino a lei per avere ulteriore supporto.
Cordialità,
Mario
Buongiorno,
vista la sua situazione delicata, le consiglio di rivolgersi a un ufficio sindacale per un supporto sia nei confronti del suo datore di lavoro, sia nei confronti dell’Inps.
Qui trova i contatti dei nostri uffici Uil più vicini a lei: http://www.uilmolise.it/pages/contact/
Cordialità
Mario
Buongiorno Salva,
ecco la pagina web con i contatti delle sedi regionali della Uil Trasporti: https://www.uiltrasporti.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=17540&Itemid=1120
Cordialmente,
Mario
Se lo studio medico è chiuso per decisione del suo datore, va da sé che debba restare a casa.
Per quanto riguarda l’uso delle ferie:
– Se fa 5 giorni lavorativi su 7 ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Se lo fa su 6 giorni (da lunedì a sabato) ha diritto a 66 ore.
– In entrambi i casi, ha diritto a ulteriori 32 ore di permesso retribuito derivanti dalle ex festività abolite.
Quindi, deve chiedere e usare i permessi retribuiti (consumati su base oraria) al posto delle ferie (consumati su base giornaliera).
Spero di essere stato di aiuto.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Elena,
grazie per contattati innanzitutto.
Dalla sua domanda non riesco a capire se l’ambulatorio è completamente chiuso nei prefestivi per scelta dei datori di lavoro o comunque resta aperto al pubblico o per lavori interni.
Inoltre, le chiedo di indicarmi quale CCNL le applicano, così da vedere se c’è qualche aspetto specifico che regola le ferie e le festività.
Se riesce a darmi queste informazioni, proverò a darle un’indicazione utile.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Sig. Federico,
non entro nel merito del CCNL Confapi perché non rientra nelle mie competenze, visto che il mio sindacato si occupa di turismo, commercio e servizi.
Le consiglio comunque di consultare questa pagina del sito web dell’INPS sull’indennità di malattia e verificare se lei rientra o meno tra gli aventi diritto: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50159
In secondo luogo, dopo una lunga ricerca, sono riuscito a recuperare il ccnl confapi completo (https://cdcpcnelblg01sa.blob.core.windows.net/archivio/2008/3e33a584-f5bd-4f10-bb54-da1bd422fb49/13195.pdf) con la parte relativa alla malattia ma non ho avuto modo di leggere la suddetta percentuale da lei menzionata.
Tuttavia il ccnl fa riferimento alle leggi per quanto non previsto dall’articolo 49.
Infine, le consiglio di sentire qualche collega del sindacato dei metalmeccanici della UILM che potrebbe darle qualche informazione più precisa e nel merito.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Jack,
giusta osservazione: deve verificare la regolazione del premio di produzione all’interno del contratto integrativo aziendale, se presente.
In caso contrario, le consiglio di rivolgersi a un ufficio sindacale della sua categoria.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
ecco i contatti della sede Uiltucs di Napoli:
Napoli
Corso Umberto I, 35 – 80138
Tel. +390815527847
Fax +390815527432
Web http://www.uiltucscampania.it
E-mail napoli@uiltucs.itLa metteranno in contatto con chi si occupa del suo settore.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Sabrina,
sul ccnl commercio non c’è un articolo che specifica un orario di preavviso sulla sede di lavoro ma più in generale sull’orario di lavoro che con l’articolo 133 impone al datore di lavoro di fissare gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze aziendali.
In linea generale, bisogna comunque fissare un tempo congruo di preavviso prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Questo tempo congruo di preavviso potrebbe essere di almeno 24 ore (come recita una sentenza della Corte Costituzionale del 2008), nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione.
Tuttavia, le consiglio di rivolgersi a un nostro ufficio territoriale, portando con sé la lettera di assunzione, in modo tale da valutare anche altri elementi tipo il numero di dipendenti dell’azienda, il tipo di azienda e le mansioni che lei svolge.
Resto a disposizione per ulteriore supporto e le auguro una buona giornata.
Mario
Buongiorno Jattulina,
l’articolo 136 del ccnl terziario consente – ai sensi delle attuali disposizioni di legge – al datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale fino a un massimo di 250 ore all’anno.
Inoltre, la legge non prevede una durata massima giornaliera del lavoro straordinario.
Esiste un tetto massimo di ore a livello settimanale che è fissato a 48 ore (comprese le ore di lavoro straordinario).
Per settimana si intende ogni periodo di 7 giorni.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialità,
Mario
23 Maggio 2017 alle 15:32 in risposta a: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – liquidazione società #5729Qui trova i contatti della Uilm Toscana: http://www.uilm.it/contatti.php?id_regione=16
Cordialità,
Mario
Salve Redakane,
contatti i colleghi della Uiltrasporti, fissi un appuntamento, porti con sé più documenti possibili (lettera di assunzione, eventuali contratti integrativi e altri documenti utili a dimostrare la sua posizione) e sicuramente le sapranno indicare la strada migliore da percorrere per far valere i suoi diritti e quelli dei suoi colleghi.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno xcass,
tuttavia è la legge che definisce queste regole.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Luigi87,
mi sa dire se fa un orario continuato o “spezzato” (tipo 9-13 e 15-19)?
Perché la gestione della pausa dipende dalla gestione dell’orario di lavoro nella sua azienda.
In generale, la legge prevede che dopo 6 ore continuative di lavoro, ci debba essere una pausa di almeno 10 minuti.
Cordialmente,
Mario
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