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Buongiorno Laura,
consideri che il requisito per richiedere la Naspi è di 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.
In questo calcolo, sia in termini di contributi, sia in termini di lavoro, si considera pure il periodo di maternità obbligatoria che, se ho capito bene, dovrebbe rientrare nel suo caso.
Pertanto bisogna capire quando ha finito il periodo di maternità obbligatoria per poter effettuare il calcolo preciso dei 12 mesi precedenti dallo stato di disoccupazione.
Inoltre consideri che le spetta se si dimette entro l’anno del bambino.
In ultimo, le consiglio comunque di rivolgersi a un patronato per fare un controllo completo della sua situazione lavorativa.
Resto in attesa di riscontro.
Cordialmente,
Mario
23 Luglio 2018 alle 10:53 in risposta a: Licenziamento in periodo di prova per ingiusta causa? #7045Buongiorno Melissa,
sulla prima domanda: sì, nel periodo di prova sia il lavoratore, sia il datore di lavoro possono chiudere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso e con diritto al Trattamento di fine rapporto e ai delle mensilità supplementari e delle ferie.
Sulla seconda domanda: in genere, rischi una violazione del marchio che avviene in questi casi:
– Una persona usa il marchio di un titolare del marchio (o un marchio simile) senza autorizzazione
– L’uso di questa persona è a carattere commerciale, ovvero avviene in relazione alla vendita o alla promozione di beni o servizi
– L’uso potrebbe confondere i clienti in relazione a fonte, approvazione o affiliazione dei beni o servizi della persona in questione.Quindi, ti consiglierei di nominare amministratrice della pagina la tua ex datrice di lavoro e cancellarti come amministratrice.
Considera anche che potresti incorrere nella violazione di dati personali che, alla luce della nuova legge europea sulla gestione dei dati, prevede delle sanzioni anche per gli amministratori delle pagine Facebook.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Fleurmale,
diciamo che secondo quanto prevede l’Inps, la disoccupazione del lavoratore deve avere un carattere di involontarietà.
Detto questo è vero anche che se il rinnovo è previsto dopo la scadenza naturale del contratto a tempo determinato e che eventualmente andrebbe firmato da entrambe le parti, dovrebbe riceverla.
Tuttavia, le consiglio di rivolgersi a un patronato della sua città per avere un quadro più preciso e mirato sulla sua situazione lavorativa.
Se mi scrive la città dove lavora, posso indicarle un patronato più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
Buonasera,
rispetto all’articolo che ha linkato, come avevo scritto nel post precedente, è l’articolo 2109 del codice civile che regola – in maniera generale – le ferie.
Poi spetta a un accordo tra lavoratore/i e datore di lavoro pianificare per tempo le ferie, sempre sentendo prima le esigenze dei dipendenti e poi incrociarle con le necessità tecnico-produttive dell’azienda.
Poi, se ha problemi nella definizione delle ferie con i colleghi e/o il datore di lavoro, le consiglio vivamente di rivolgersi al sindacato di categoria dei metalmeccanici che potrà rappresentarvi al tavolo con l’azienda e magari stipulare un accordo specifico sulla gestione delle ferie.
Spero di essere stato più preciso in questo caso.
Certo, letto così, se dovesse continuare a lavorare senza la firma del contratto per 30 giorni (dato che il rinnovo è di 6 mesi), il contratto dovrebbe trasformarsi in automatico a tempo determinato.
Comunque vediamo gli ulteriori sviluppi.
Grazie invece a lei per averci contattato.
Saluti,
Mario
Buonasera Davide,
secondo l’ultima legge di bilancio i pagamenti possono avvenire anche tramite assegno bancario o circolare.
L’assegno potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
Quindi, potrà delegare qualcuno come scritto sopra per ritirare l’assegno.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buonasera,
l’ha già firmato e lei deve controfirmarlo, giusto?
Se fosse così, dovrebbe licenziarla ma non credo tuttavia ci sia questa intenzione se le ha già inviato il rinnovo, seppur con anticipo rispetto all’avvio del Decreto Dignità.
Purtroppo c’è da dire che manca un documento di raccordo tra la vecchia e la nuova norma che vada a fare chiarezza su casi come il suo. Quindi, non è facile dare risposte definitive.
In tal senso, rimane sempre valido un approccio di attesa rispetto alla conversione entro 60 giorni in legge da parte del Parlamento dove il decreto potrebbe subire pure delle modifiche.
Staremo a vedere.
Restiamo in contatto e mi faccia sapere se ci sono eventuali problemi.
Cordialmente,
Mario
Buonasera avercoli,
i buoni pasto sono disciplinati a parte rispetto al bonus welfare (che può prevedere anche dei buoni spesa ma sono diversi rispetto ai suddetti) e possono coesistere tranquillamente entrambi.
Le consiglio quindi di rivolgersi alla rappresentanza sindacale – se presente – in azienda e parlare di questo problema.
O contattare i colleghi della UILM (il sindacato della UIL dei metalmeccanici) della sua città.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
rispondo per punti, così siamo più chiari.
Domanda: Qual è il preavviso da dare per le ferie forzate?
Risposta: non esiste un preavviso prefissato ma un accordo tra datore e lavoratori. Chiaro che deve essere congruo per favorire l’organizzazione delle ferie ai lavoratori e l’organizzazione del lavoro al datore di lavoro.Domanda: Queste devono comunque essere tracciate in maniera formale oppure possono essere comunicate tramite messaggio?
Risposta: l’articolo 2109 del codice civile prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo, da fruire nell’arco temporale disposto dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali, nonché dei suoi stessi interessi”. Inoltre, due settimane vanno godute consecutivamente, su richiesta del lavoratore, nell’anno in corso di maturazione. Le altre due settimane nei successivi 18 mesi. Quindi, anche in maniera frazionata.Domanda: E’ possibile mettere il dipendente in ferie solo per un giorno?
Risposta: sì, come scritto nella precedente risposta, se riguarda le giornate di ferie successive alle prime due settimane godute consecutivamente.Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Gabriele,
nel contratto si cita un’indennità pari alla retribuzione, senza specificare se la retribuzione è netta o lorda e su cosa viene calcolata.
Sulla cifra finale che potrebbero trattenerle come indennità, sempre il contratto nazionale fa riferimento al “periodo di mancato preavviso”. Quindi, credo che si riferisca – nel suo caso – solo all’ipotetico singolo mese.
Così, le consiglio di rivolgersi ai colleghi di categoria dei metalmeccanici che potranno supportarla al meglio.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Fleurmale,
il rinnovo è efficace se è datato 7 luglio, ovvero prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dignità che invece ha data 14 luglio 2018.
Saluti,
Mario
Buongiorno Gabriele,
dopo aver fatto alcune ricerche, ho avuto modo di comprendere che il Ccnl metalmeccanici (immagino si parli di quello “Industria” firmato con Federmeccanica) si rifà al testo dell’accordo interconfederale del 2004, dove in pratica le parti sociali hanno lasciato la libertà sia agli accordi aziendali di secondo livello, sia alla contrattazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore, di trovare le forme più idonee per definire in concreto il telelavoro.
Quindi, se non avete un accordo aziendale che lo disciplina, dovrà trovare un accordo scritto col suo datore di lavoro e definire tutti gli aspetti.
In caso di difficoltà nello stipulare un accordo sul telelavoro, le consiglio di rivolgersi a un rappresentante sindacale della sua azienda – se presente – o contattare una sede della UILM (il sindacato della UIL dei metalmeccanici) della sua città per valutare bene come procedere sul suo problema.
Spero di essere stato utile.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Fleurmale,
il decreto dignità non modifica il comma 3 dell’articolo 18 del Jobs Act che recita così: “fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.”
Se ho capito bene, lei lavora da più di 24 mesi per la stessa azienda e con le stesse mansioni.
Quindi, la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dovrebbe essere automatica, anche se non dovesse rinnovarle il contratto.
Resto a disposizione per chiarimenti e altre informazioni sul decreto dignità.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Emanuele,
l’articolo 1, punto 3, del decreto dignità, recita così in merito ai contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni: “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di
cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.Quindi, dovrebbe restare tutto immutato ai 36 mesi.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Matheus,
in generale nel contratto di apprendistato sta scritto il livello di partenza e quello di arrivo. Provi a verificare se è corretto nel suo piano formativo e nella lettera di assunzione.
Inoltre, la qualifica del titolo di studio non necessariamente obbliga l’azienda a inquadrarla a un determinato livello.
Spero di averla aiutata a chiarire il suo caso.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Fabiokry,
innanzitutto bisogna dire che può richiedere un anticipo del Tfr per le seguenti spese:
- spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
- l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
- le spese sostenute in caso di congedo facoltativo per maternità, in virtù del fatto che in questo periodo la retribuzione della lavoratrice è ridotta al 30%;
- le spese durante i congedi per la formazione extralavorativa o per la formazione continua.
La somma che vorrà richiedere non deve superare il 70% di quanto ha maturato al momento della richiesta e può essere chiesta solo una volta.
Il suo datore di lavoro può rifiutare la richiesta di anticipo del Tfr se il numero di lavoratori che ne hanno fatto richiesta supera il 10% del totale dei dipendenti che ne hanno titolo e comunque il 4% dell’intera forza lavoro.
Per quanto riguarda la data dello stipendio, il CCNL Commercio non fissa una data di pagamento mensile dello stipendio.
Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai dipendenti un giorno del mese per il pagamento.
Diciamo infine che non c’è un obbligo di un giorno specifico per il pagamento mensile (anche se nella media, le aziende italiane pagano per prassi entro il 5 del mese) ma è a discrezione del datore di lavoro.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
in linea generale il diritto a consumare le ferie è irrinunciabile ed è garantito dalla Costituzione.
Inoltre, l’azienda, secondo quanto previsto dal CCNL metalmeccanici, sentiti i desideri e le necessità dei lavoratori sulla fruizione delle ferie, può pianificare le ferie a seconda di motivi tecnici-organizzativi propri.
Tuttavia, eventuali condizioni di miglior favore possono essere stabilite dalla contrattazione aziendale, se presente.
Per ulteriori richieste e soprattutto per un supporto pratico sul territorio, le consiglio di sentire i suoi rappresentanti sindacali in azienda, se presenti, o rivolgersi a un ufficio UILM (la categoria UIL dei metalmeccanici) della sua città.
Spero di averle dato qualche informazione utile.
Le auguro una buona giornata,
Mario
Buongiorno Irene,
certo, è un po’ difficile dare una valutazione per il futuro tuttavia la legge prevede che in caso di scadenza naturale del contratto della durata di almeno 6 mesi, lei potrà far valere il diritto di precedenza nella riassunzione rispetto ad altre persone che dovrebbero svolgere la sua stessa mansione lavorativa a tempo determinato, nei successivi 12 mesi dal termine del suo contratto.
Spero di averle dato qualche informazione utile.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Donato,
il decreto legislativo 66 dell’8 aprile 2003 prevede all’articolo 9 che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica (ma può essere anche un giorno diverso, nota mia), da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 (cioè 11 ore). Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Fanno eccezione, tuttavia, i lavori su turni come il suo e nel suo settore lavorativo.
Inoltre, la contrattazione collettiva e aziendale può definire in maniera specifica la gestione degli orari di lavoro, seppure in senso migliorativo.
Quindi, le consiglio di rivolgersi ai colleghi della UILM (il sindacato di categoria dei metalmeccanici, dato che le applicano questo contratto) che sapranno darle ulteriori indicazioni e supporto a livello territoriale.
Spero di averle dato qualche informazione utile.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno cardelisa88,
come detto a Pive1990, bisogna attendere l’entrata in vigore che si ha dal giorno di pubblicazione del decreto dignità in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, dipende dalla durata dei contratti a tempo determinato, cioè se sono più o meno della durata di 6 mesi, e se ha svolto sempre le stesse mansioni.
Nel primo caso, se lavora per 30 giorni (il cosiddetto periodo “cuscinetto”) dopo la scadenza il suo contratto si considera trasformato a tempo determinato.
Nel secondo caso, se lavora invece per 50 giorni.
Nel caso dovessero licenziarla o far scadere naturalmente il contratto, lei ha diritto di precedenza sui contratti a termine stipulati dall’azienda per le stesse mansioni nei 12 mesi successivi. Lo stesso vale per i lavoratori stagionali.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
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