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Buongiorno Monia,
secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Testo Unico sulla maternità, il congedo per maternità in situazione di gravidanza a rischio scatta se ha l’ok da parte dell’Azienda Sanitaria Locale o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Dopo il parto, il congedo dura:
- tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
- tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
- l’intero periodo di interdizione prorogata disposto dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
L’indennità di congedo per maternità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Viene pagata dall’INPS nei casi di:
- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- lavoratrici disoccupate o sospese;
- lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.
Spero di essere stato di aiuto e resto a supporto per altri chiarimenti.
Cordialmente,
Mario
Mi spiace che non abbia trovato la giusta assistenza.
Noi siamo della UILTuCS, ecco i contatti della nostra sede di Modena:
Via Leonardo da Vinci 5
Tel. 059 342247
E-mail: segreteriamore@uiltucsemiliaromagna.itCerto, potrebbero licenziarla ma sarebbe un licenziamento illegittimo e quindi sarà necessario fare ricorso.
Forse, a mio avviso, vista la scadenza del contratto che sarà di lì a breve rispetto al periodo di congedo per maternità, potrebbero non rinnovarle il contratto.
Ma queste chiaramente sono solo ipotesi.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Salva,
visto che siete un’azienda con più di 15 dipendenti, immagino che si faccia un accordo sindacale.
A questo punto, le consiglio di parlare con i colleghi della UIL Trasporti – che seguono il vostro settore – e far sì che il cambio di appalto non comporti conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori mantenendo gli attuali trattamenti economici complessivi.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Eugenia,
in linea generale non dovrebbero esserci problemi poiché sia l’articolo 4 della legge n. 125 del 10 aprile 1991 che ti tutela contro le discriminazioni per le donne in stato di gravidanza, sia l’articolo 54 comma 3 lettera d) sono a supporto per casi come il tuo.
Qualora dovesse licenziarti, puoi fare ricorso tramite un sindacato.
Al link seguente dal sito dell’INPS trovi tutte le informazioni su come fare la domanda per l’indennità per il congedo obbligatorio di maternità: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50586
Se hai ancora dubbi, ti consiglio vivamente di consultare un patronato che può assisterti al meglio sia per quanto riguarda il rapporto col tuo datore di lavoro, sia per la domanda all’INPS.
Se mi scrivi la città dove lavori, posso indicarti un ufficio di patronato più vicino a te.
Cordialmente,
Mario
Ciao Federica,
considera che in linea generale si può restare sempre con lo stesso livello di inquadramento ma ad aumentare la retribuzione contribuiranno anche gli scatti di anzianità (5 ogni 2 anni secondo il CCNL legno-industria).
Per quanto riguarda il livello, in prima battuta credo sia opportuno provare il dialogo col datore di lavoro, facendogli presente che compie mansioni (su queste si gioca lo scatto di livello di inquadramento) che competono a un livello di inquadramento superiore.
Qualora non dovesse trovare un accordo, gli consiglio di rivolgersi a un rappresentante sindacale in azienda (che potrebbe essere presente se l’azienda ha più di 15 dipendenti in ogni unità produttiva o nello stesso comune) o a una struttura sindacale di categoria (Feneal UIL, nel suo caso, per esempio) e delegare il sindacato per avviare un confronto.
Resto a disposizione per ulteriore supporto.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Dandy,
se riuscisse a produrre la documentazione per il suo tipo di malattia, potrebbe essere utile per dimostrare il problema al suo datore di lavoro e ottenere un cambio turno.
Tuttavia, visto che l’azienda le ha già dato risposta negativa, le consiglio di iscriversi al sindacato e farsi rappresentare al meglio, insieme alla documentazione medica.
Così può avere anche un ulteriore carta da giocare qualora l’azienda dovesse fare altre obiezioni alle sue richieste.
Cordialmente,
Mario
16 Ottobre 2017 alle 10:48 in risposta a: Dimissioni senza preavviso (disposta a pagare indennizzo). Potenziali problemi? #6137Buongiorno Michelle,
il periodo di preavviso nel suo caso può andare da una settimana a sei mesi, in base al suo livello di inquadramento, al tipo di ccnl tessile che le applicano e se è un’operaia o impiegata o lavoratrice con qualifiche intermedia.
Aldilà di questo, non incombe in nessun’altra sanzione se non il fatto di pagare all’azienda l’indennità di preavviso qualora non dovesse andare a lavorare per il periodo previsto dal preavviso (quindi, dalla settimana agli N mesi di retribuzione, come le ho scritto sopra).
Tutto ciò sta scritto nel “CCNL tessili – moda” all’articolo 78.
Spero sia questo il suo corretto ccnl di riferimento.
Spero di averle tolto i dubbi che aveva e resto a disposizione.
Cordialmente,
Mario
16 Ottobre 2017 alle 10:34 in risposta a: CCNL (Industria Metalmeccanica Privata) – Dimissioni e Licenziamento #6136Buongiorno Nicolas,
sì, può usufruire dei ROL e sì, il periodo di preavviso slitta tanti giorni quanti sono quelli per usufruire dei ROL.
In linea di principio, il periodo di preavviso, anche in apprendistato, è considerato come un normale svolgimento del proprio lavoro.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Dandy,
l’articolo 17 – Capitolo V del ccnl Fise/Assoambiente firmato a dicembre 2016 chiarisce che spetta all’azienda definire l’orario giornaliero di lavoro con un ordine di servizio.
Prima tuttavia deve esserci un confronto con i sindacati.
Quindi, il mio consiglio è di rivolgersi a un rappresentante sindacale della sua azienda ed esporgli il suo problema.
Anche perché ansia e stress da lavoro correlato devono essere dimostrabili.
Proprio per questo, il sindacato può esserle d’aiuto nel definire bene il suo problema e trovare una soluzione con l’azienda.
Cordialmente,
Mario
10 Ottobre 2017 alle 14:41 in risposta a: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – liquidazione società #6106Sì, messaggio ricevuto.
Capisco e le auguro buona fortuna per il futuro!
Mario
10 Ottobre 2017 alle 12:00 in risposta a: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – liquidazione società #6103Nel caso di licenziamento di un lavoratore da parte del datore di lavoro, in effetti, esistono diverse tempistiche.
Tuttavia, se dobbiamo dirla tutta, non pare una pratica molto trasparente. Per quale motivo e con quali vantaggi dal punto di vista del lavoratore si dovrebbe licenziare per farsi riassumere poco dopo?
Saluti,
Mario
Buongiorno Raptor,
in linea generale, devono esserci 11 ore di riposo anche tra formazione e lavoro.
Nel caso di applicazione del ccnl commercio è prevista la deroga, per motivi tecnico-organizzativi dell’azienda e in maniera occasionale dei lavoratori turnisti, da 11 a 9 tra un turno e l’altro.
Spero di essere stato di aiuto e rimango a disposizione per ulteriore supporto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Shuffle,
ferie e aspettativa sono due cose separate.
Le ferie possono essere richieste dopo l’aspettativa ma bisogna capire se sono innanzitutto maturate durante l’anno (anche se non è vincolante), se sono richieste in un periodo dell’anno in cui si possono consumare (per esempio, nel commercio, compatibilmente con le esigenze aziendali e dei lavoratori, il periodo va da maggio a ottobre, secondo facoltà del datore di lavoro) e se il datore di lavoro non ha nulla da obiettare per motivi tecnico-organizzativi.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Daniele,
rileggendo il ccnl Metalmeccanici non mi sembra che questo aspetto specifico della trasferta sia regolato.
Quindi, presumo che venga concordato tra le parti. In caso contrario, le consiglio di rivolgersi a un delegato sindacale della sua azienda o a un ufficio della UILM della città dove lavora.
D’altronde, nel contratto, in fondo all’articolo relativo alla trasferta, sta scritto che “Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente Contratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella Sezione seconda “Diritti sindacali””.
Quindi, bisognerà dimostrare il problema all’azienda in maniera individuale o con delega sindacale.
Cordialmente,
Mario
9 Ottobre 2017 alle 14:39 in risposta a: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – liquidazione società #6095Buongiorno Rude87,
non dovrebbero esserci vincoli ma consideri che qualora l’azienda non dovesse riassumerla, non usufruirebbe della Naspi.
Cordialmente,
Mario
Salve Raptor,
stiamo parlando dell’articolo 21 e non 22, il quale al 1° capoverso parla per la verità, si di temporaneità ma anche (si intuisce), di mansioni diverse dal livello di appartenenza.
Spesso pur non essendo scritto da nessuna parte, il cumulo di mansioni se dimostrato, può comportare un aumento di livello. Ritengo opportuno che si faccia rappresentare da OO.SS, visto che sono presenti in azienda e senz’altro conoscono bene le procedure aziendali.
Il Jobs Act, non dovrebbe interessarla in quanto, la legge prevede il possibile demansionamento solo in costanza di modifiche radicali dell’organizzazione del lavoro o crisi aziendali che modifichino gli assetti organizzativi.
Spero di essere stata esaustiva, saluti
Gioia
29 Settembre 2017 alle 15:18 in risposta a: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – liquidazione società #6088Buongiorno Dennys,
secondo il ccnl metalmeccanici, per gli operai l’indennità di malattia è a carico totale dell’azienda dal 1° al 3° giorno, mentre dal 4° al 20° giorno è diviso al 50% tra azienda e INPS.
Quindi, provi a farlo presente all’azienda. Se dovesse avere problemi nel farsi riconoscere le somme dovute, le consiglio di rivolgersi alla UILM della città dove lavora.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Ponce,
se è in ballo l’accordo, è presumibile che ci sia un incentivo per ridurre l’esubero.
Tra l’altro, bisogna dire che l’azienda non è obbligata a dare l’incentivo ma a pagare le retribuzioni e la liquidazione.
Provi comunque a rivolgersi alla sede della UILM del suo territorio per capire lo stato della trattativa, poiché è un elemento essenziale per poter gestire meglio un eventuale accordo.
Cordialmente,
Mario
29 Settembre 2017 alle 13:36 in risposta a: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – liquidazione società #6086Buongiorno Michela75,
può iscriversi anche da sola e farsi rappresentare dal sindacato.
Se riuscisse a coinvolgere anche altre 2-3 persone, potrebbe fare il rappresentante sindacale aziendale.
Inoltre, secondo quanto a scritto in merito alle pressioni aziendali sulla passata iscrizione al sindacato, qualora si dovessero ripresentare e lei fosse iscritta alla nostra organizzazione, il sindacato può denunciare l’azienda per condotta antisindacale ai sensi dello Statuto dei lavoratori.
Quindi, l’iscrizione al sindacato, è sicuramente vantaggiosa.
Come suggerito dalla mia collega, provi a contattare i nostri colleghi della UILTuCS Palermo. Fare una chiacchierata non costa nulla.
Cordialmente,
Mario
28 Settembre 2017 alle 11:03 in risposta a: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – liquidazione società #6080Salve Michela,
non ho capito se nel percorso da lei descritto, erano presenti rappresentanti delle OO.SS. del suo territorio, qualora non fossero stati coinvolti dovrebbe assolutamente rimediare a quello che secondo me è un errore. Allo stato delle cose credo che, bisogna farsi rappresentare da un legale che in tribunale evidenzi tutti i crediti che i lavoratori hanno maturato durante tutto il rapporto di lavoro per cui, paga mensile, 13/14, ferie e Rol ed anche le competenze di fine rapporto (T.F.R.). Noi siamo della Uiltucs, la ns. organizzazione può mettere a disposizione sia legale che competenze per poter seguire una vertenza così delicata.
A Palermo ci può contattare al seguente indirizzo:
Uiltucs Palermo, Via Albanese Enrico, 19
Tel.: 091 6110267/091323445
Li contatti per eventuale appuntamento, saluti
Gioia
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