6 Dicembre 2025

W3Schools

Sindacato-Networkers.it

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 20 post - dal 1,421 a 1,440 (di 1,681 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Ferie contratto parziale #5932
    Sindacato-Networkers.it
    Amministratore del forum

      Buongiorno Miriam,

      premesso che dovrebbe essere presente sulla busta paga la voce relativa alle ferie e anche quanti giorni ha a disposizione, in caso di contratto parziale orizzontale le giornate di ferie previste sono uguali a quelle dei lavoratori a tempo pieno.

      Da contratto si può leggere che “I rapporti di lavoro a part-time orizzontale comportano la maturazione delle ferie nella stessa misura prevista per i rapporti di lavoro a tempo pieno”.

      Tuttavia, bisogna capire anche se in azienda avete una contrattazione aziendale che regola ulteriormente le ferie per i part time orizzontali.

      Infine, le consiglio di sentire un ufficio sindacale di categoria per farsi controllare la sua lettera di assunzione e le buste paga, così da verificare meglio la sua situazione.

      Cordialmente,

      Mario

      in risposta a: Mancato preavviso #5927
      Sindacato-Networkers.it
      Amministratore del forum

        Buongiorno Eny,

        l’articolo 235 del CCNL Commercio e Terziario prevede che in caso di mancato preavviso si paghi un’indennità equivalente all’importo della retribuzione di fatto che viene descritta nell’articolo 195 (paga base, contingenza, terzi elementi nazionali/provinciali dove esistono, scatti di anzianità e altre possibili voci), comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima.

        Quindi, è possibile che le cifre siano diverse rispetto al tuo conteggio perché calcolate sui suddetti elementi.

        Per sicurezza e avere un quadro chiaro, preciso e completo, ti consiglio di rivolgerti ai nostri colleghi della città in cui lavori.

        Se vuoi, puoi prendere i contatti cliccando sulla mappa blu dell’Italia che trovi qui a destra o scrivermi la città dove lavori e te li fornisco io.

        Cordialmente,

        Mario

        in risposta a: Rientro dopo congedo parentale #5916
        Sindacato-Networkers.it
        Amministratore del forum

          Esatto. Salvo abbia preso in precedenza accordi sul rientro ma da quanto ha scritto non mi pare.

          Buona giornata,

          Mario

          in risposta a: Rientro dopo congedo parentale #5914
          Sindacato-Networkers.it
          Amministratore del forum

            Buongiorno Sig.ra Rocca,

            il punto 4-bis dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 regola il congedo parentale e prevede che le parti (cioè, il lavoratore e il datore di lavoro) durante la fase di congedo concordino adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo in considerazione anche quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.

            Il cambio di mansione o i trasferimenti vanno fatti dal datore di lavoro – in linea generale – per motivi organizzativi, sentiti anche i lavoratori.

            Quindi, le consiglio di sentire il suo datore di lavoro e concordare il periodo di rientro, così come previsto dal decreto legislativo suddetto cui il suo ccnl fa riferimento.

            Verifichi comunque se nella sua azienda esista una contrattazione integrativa che regoli ulteriormente e in maniera migliorativa il congedo parentale.

            Cordialmente,

            Mario

            in risposta a: Banca ore Ccnl metalmeccanico privati #5913
            Sindacato-Networkers.it
            Amministratore del forum

              Buongiorno Giuseppe,

              leggendo il rinnovo del ccnl metalmeccanici, c’è un riferimento alla “Banca del tempo” all’interno dell’articolo 5. Tuttavia da quanto si può leggere, è intenzione delle parti sociali realizzare una proposta operativa da parte di una commissione paritetica che dovrebbe essere già in essere, visto che doveva avviarsi dopo 3 mesi dalla firma del ccnl (novembre 2016.

              Tra l’altro, la suddetta banca del tempo dovrebbe essere attiva, al netto di una verifica di tutti gli aspetti normativi, fiscali e contributivi.

              Per il resto, dovrebbe essere vigente tutto ciò che riguarda la banca delle ore previsto dal ccnl precedente.

              Il mio consiglio, a questo punto, è di contattare un suo rappresentante di categoria metalmeccanica in azienda o in un ufficio sindacale di categoria della sua città, così da approfondire al meglio la sua situazione.

              Cordialità,

              Mario

              in risposta a: CAMBIO DI LAVORO DURANTE PERIODO DI INFORTUNIO. #5912
              Sindacato-Networkers.it
              Amministratore del forum

                Buongiorno Sig. Madeddu,

                il periodo di infortunio sospende il rapporto di lavoro secondo l’articolo 2110 del codice civile. Quindi, una volta rientrato dal periodo di infortunio, potrà procedere con le dimissioni.

                Cordialmente,

                Mario

                in risposta a: Cambiamento orario e pausa #5891
                Sindacato-Networkers.it
                Amministratore del forum

                  Provi a trovare un accordo con il suo datore di lavoro prima di valutare le dimissioni.

                  Inoltre, sarebbe più opportuno il licenziamento così da accedere all’indennità di disoccupazione Naspi.

                  Cordialmente,

                  Mario

                  in risposta a: licenziamento per liquidazione società #5889
                  Sindacato-Networkers.it
                  Amministratore del forum

                    Buonasera Nostalgico,

                    il mio consiglio è di rivolgervi a una nostra struttura sindacale della sua città, così da organizzare al più presto un incontro tra il sindacato e l’azienda per valutare la situazione generale e capire quale soluzione adottare per salvaguardare l’occupazione.

                    Considerate che per farvi rappresentare dal sindacato, bisogna iscriversi in maniera privata o con delega sindacale tramite trattenuta in busta paga.

                    Può consultare la mappa blu dell’Italia qui a fianco oppure se mi scrive la città dove lavora, le indico i riferimenti utili da contattare.

                    La prego di tenermi aggiornato sui futuri sviluppi.

                    Cordialmente,

                    Mario

                    in risposta a: Cambiamento orario e pausa #5888
                    Sindacato-Networkers.it
                    Amministratore del forum

                      Buongiorno SpeSCial,

                      ho letto il vostro contratto e in effetti confermo l’assenza di un articolo che disciplina la pausa pranzo e in particolare i casi di orario spezzato.

                      In tal senso, mancando i riferimenti nella contrattazione collettiva e anche nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2003 che regola in maniera generale la pausa di lavoro, spetta al datore di lavoro fissare gli orari di pausa dal lavoro secondo le proprie esigenze lavorative.

                      Quindi bisognerà sostenere una contrattazione di secondo livello che regoli anche questo tipo di gestione dell’orario di lavoro.

                      Si rivolga comunque a un sindacato di categoria se presente nel suo istituto oppure può contattare la UIL Scuola (http://www.uil.it/uilscuola/dove_siamo) per ulteriori informazioni e supporto specifici della sua categoria di lavoro.

                      Cordialità,

                      Mario

                      in risposta a: Mansioni lavorative e contestazione disciplinare #5883
                      Sindacato-Networkers.it
                      Amministratore del forum

                        Buongiorno Jessy,

                        l’articolo 13 del CCNL estetica e acconciatura riguarda la classificazione del personale.

                        Per quanto riguarda il suo livello di inquadramento il testo del contratto collettivo è il seguente: “Vi appartengono quei lavoratori che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti mansioni, manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al corpo, trucco di base con l’applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici”.

                        Inoltre, per quanto riguarda il suo problema, il ccnl estetica recita così: “I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4º livello retributivo”.

                        Tuttavia, l’articolo 43 “Lavoro accessorio” prevede che il personale è tenuto a collaborare al mantenimento del normale stato di pulizia del negozio.

                        Quindi, sulla carta non dovrebbe competere direttamente a lei questo tipo di mansione, visto che è inquadrata diversamente dal quarto livello, salvo accordi scritti presi in fase di assunzione e che il datore di lavoro si appelli all’articolo 43.

                        Per quanto riguarda il richiamo scritto, l’articolo 42 prevede che può avvenire se non si esegue il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegue con negligenza.

                        In aggiunta le dirò che – vedendo la durata del suo contratto a termine e relativi rinnovi – il rinnovo del contratto estetica e acconciatura – all’articolo 22, punto b – prevede che dopo i 36 mesi di assunzione a tempo determinato per le stesse mansioni svolte, il suo contratto si deve considerare a tempo indeterminato.

                        Un ulteriore successivo contratto a termine tra lei e il suo attuale datore di lavoro si può stipulare per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, prorogabile a 12 mesi dalla contrattazione collettiva regionale, a condizione che la stipula avvenga alla Direzione Provinciale del Lavoro competente del suo territorio e con un rappresentante sindacale.

                        In generale, comunque, le consiglio di rivolgersi a un nostro ufficio sindacale della sua città, così da verificare la sua documentazione di lavoro e avere un supporto più preciso e capire se e come rispondere al richiamo.

                        Le consiglio di farlo al più presto

                        Se mi scrive la città dove lavora, posso indicarle un nostro ufficio più vicino a lei oppure può consultare la mappa blu dell’Italia che trova qui a fianco.

                        Resto a supporto per ulteriori informazioni.

                        Cordialmente,

                        Mario

                        in risposta a: Part-time post maternità #5874
                        Sindacato-Networkers.it
                        Amministratore del forum

                          Buongiorno Morgan,

                          l’articolo 90 del CCNL Commercio relativo al part time post maternità prevede che le aziende possano accogliere – fino al 3% della forza lavoro nell’unità produttiva – le richieste di trasformazione del lavoro a tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

                          Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione oraria più di 1 lavoratore.

                          Il datore di lavoro accoglierà le richieste se sono sostituibili in base alla funzione specifica del lavoratore interessato e in base a quando è stata presentata la domanda.

                          La richiesta di passaggio a part time deve essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione di lavoro.

                          Consideri anche la possibilità di ulteriori accordi aziendali in materia che possono essere migliorativi anche rispetto a quanto previsto dal ccnl commercio.

                          In tal senso, provi a informarsi con un nostro rappresentante sindacale (se presente) o il responsabile delle risorse umane della sua azienda.

                          Resto a disposizione per ulteriore supporto.

                          Cordialità,

                          Mario

                          in risposta a: Info CCNL Confapi Metalmeccanico #5873
                          Sindacato-Networkers.it
                          Amministratore del forum

                            Buongiorno Massimo,

                            l’applicazione di un contratto collettivo nazionale diventa obbligatorio quando un’azienda aderisce a un’associazione dei datori di lavoro di categoria rappresentativa a livello nazionale che ha firmato un CCNL.

                            In caso contrario, deve comunque rispettare i dettami della legge in materia di diritto del lavoro. O anche prevedere condizioni migliori rispetto alla legge.

                            Resto comunque a supporto per ulteriori informazioni.

                            Cordialmente,

                            Mario

                            in risposta a: Sostituita da stagista #5865
                            Sindacato-Networkers.it
                            Amministratore del forum

                              Buongiorno Frappa,

                              il suo caso è particolare poiché da un lato non ha superato i 36 mesi di lavoro somministrato, dall’altro ha già fatto 8 rinnovi (il massimo previsto è 6).

                              Inoltre, mi servirebbe capire quale CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) le applicano (dovrebbe trovare questa informazione nella lettera di assunzione). Perché bisogna valutare gli eventuali limiti posti dalla contrattazione collettiva.

                              Quanti dipendenti ha l’azienda per cui lavora? E’ stata soggetta di licenziamenti collettivi negli ultimi 6 mesi?

                              Attendo una sua risposta per offrirle maggiori informazioni e le auguro una buona giornata.

                              Mario

                              in risposta a: Eccessive ore straordinarie #5861
                              Sindacato-Networkers.it
                              Amministratore del forum

                                Buongiorno Short,

                                esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla sua situazione lavorativa ed emotiva che è molto complessa e delicata.

                                Credo che per assisterla al meglio, sia comunque più utile rivolgersi nuovamente a un ufficio sindacale della sua città, così da valutare al meglio la sua situazione e capire come procedere.

                                Le assicuro comunque che non posso esserci ritorsioni di alcun modo se non il licenziamento come soluzione ultima. Come già scritto sopra, il licenziamento le consentirà di ottenere la Naspi.

                                Se vuole al contrario denunciare le malefatte che secondo lei riceve a lavoro, deve rivolgersi al sindacato di categoria e avviare una vertenza.

                                Solo così potrà avere un riscontro in termini contrattuali ed economici.

                                Cordialmente,

                                Mario

                                in risposta a: Dimissioni dopo lunga malattia #5858
                                Sindacato-Networkers.it
                                Amministratore del forum

                                  Secondo l’articolo 58 del CCNL in questione, deve dare un preavviso scritto (consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno) di 1/2 mese (giorni di calendario).

                                  Le riporto di seguito l’articolo:

                                  ART. 58 ‐ PREAVVISO
                                  “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di preavviso, salvo il caso di cui all’art. 56 (Provvedimenti disciplinari).
                                  Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere risolto dal lavoratore prima della scadenza del termine osservando i termini di preavviso sotto indicati, che comunque non potranno superare il periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la scadenza del contratto.
                                  La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso più avanti previsti deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
                                  E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi un obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso può coincidere con il periodo di ferie, se in tal senso concordato tra le parti.
                                  Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l’Azienda concederà al lavoratore brevi permessi per la ricerca di una nuova occupazione; detti permessi saranno concessi dalla Direzione tenuto conto delle esigenze dell’Azienda, anche utilizzando, fino a concorrenza, i permessi retribuiti in conto ferie, le ex festività, la riduzione dell’orario di lavoro.”

                                  Qui trova il suo contratto di riferimento: http://www.flai.it/wp-content/uploads/CCNL-piccola-e-media-IA-2013-2016-.pdf Guardi l’articolo 36 che riguarda la malattia.

                                  Cordialmente,

                                  Mario

                                  in risposta a: Dimissioni dopo lunga malattia #5855
                                  Sindacato-Networkers.it
                                  Amministratore del forum

                                    Buongiorno Luca,

                                    mi mancano alcuni elementi per darle una valutazione un po’ più precisa.

                                    Tuttavia, qualora le venga applicato il CCNL Commercio ed è stato assunto a tempo indeterminato, l’articolo 175 relativo al periodo di comporto per malattia prevede la possibilità di licenziamento da parte del datore di lavoro dopo un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare.

                                    Se vuole può anche avere ulteriori 120 giorni di aspettativa non retribuita per malattia ma dovrebbe mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al suo titolare e regolari certificati medici.

                                    Inoltre, col licenziamento da parte del suo datore di lavoro, può ottenere l’indennità di disoccupazione Naspi.

                                    Per quanto riguarda le ripercussioni legali o controlli particolari, non sono previsti dopo il licenziamento, salvo che voglia fare ricorso legale e quindi sarebbe utile certificare la sua malattia. Ma non mi sembra questo il suo caso.

                                    Resto a disposizione per ulteriore supporto e le auguro una buona giornata.

                                    Mario

                                    in risposta a: Dimissioni e preavviso Job Act #5854
                                    Sindacato-Networkers.it
                                    Amministratore del forum

                                      Buongiorno,

                                      come scritto nell’altro post, lei non corre alcun rischio a livello legale, salvo eventuali clausole scritte nella lettera di assunzione.

                                      L’unica cosa che può perdere è a livello economico nell’ultima busta paga dove le verrà trattenuta l’indennità di preavviso delle dimissioni per i giorni previsti da contratto in cui si è assentata.

                                      Cordialità,

                                      Mario

                                      Sindacato-Networkers.it
                                      Amministratore del forum

                                        Buongiorno,

                                        no, non c’è alcuna conseguenza legale possibile se si dimette. L’unica cosa che le verrà trattenuta nell’ultima busta paga è l’indennità di preavviso che corrisponde ai giorni di assenza che farà.

                                        Anzi, visto quanto ha scritto e se avesse la possibilità di documentare le sue mansioni per un livello di inquadramento superiore, potrebbe pure chiedere all’azienda la differenza.

                                        Inoltre, potrebbe chiedere anche le dimissioni per giusta causa, così da ottenere l’indennità di disoccupazione Naspi. Anche se, bisogna dirlo, va dimostrata la giusta causa.

                                        Se vuole approfondire e fare una verifica con la documentazione in mano (lettera di assunzione, busta paga ed eventuali altri accordi aziendali) può contattare un nostro ufficio territoriale.

                                        Può consultare la mappa dell’Italia blu qui accanto oppure se mi scrive la città dove lavora, le indico un nostro ufficio più vicino a lei.

                                        Cordialmente,

                                        Mario

                                         

                                        in risposta a: Eccessive ore straordinarie #5848
                                        Sindacato-Networkers.it
                                        Amministratore del forum

                                          Buongiorno Short,

                                          ecco i requisiti per ottenere la Naspi, così che può orientarsi sulla sua situazione:

                                          • risultare disoccupati (perdendo involontariamente il lavoro)
                                          • far valere nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione
                                          • far valere 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi

                                          Tuttavia, per avere la Naspi bisogna che si mantenga lo stato di disoccupato, si partecipi a iniziative formative e percorsi di riqualificazione personale e si ricerchi attivamente un nuovo lavoro.

                                          La domanda per la Naspi va fatta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

                                          In definitiva, per rispondere al suo quesito: sì, è possibile dato che si parte dall’ultimo stato di disoccupazione e poi si calcolano i periodi di contribuzione e di lavoro suddetti.

                                          Cordialmente,

                                          Mario

                                          in risposta a: Assenza dal lavoro periodo di luglio e agosto #5846
                                          Sindacato-Networkers.it
                                          Amministratore del forum

                                            Buongiorno Alice,

                                            secondo l’articolo 186 del CCNL Commercio sul congedo parentale, ogni genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino fino a otto anni di vita.

                                            Per ottenere il congedo parentale, ogni genitore deve inviare al proprio datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo in casi di impossibilità oggettiva.

                                            A disposizione per ulteriori informazioni, porgo

                                            cordiali saluti,

                                            Mario

                                          Stai visualizzando 20 post - dal 1,421 a 1,440 (di 1,681 totali)