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Ecco la pagina dei contatti della UILM Lecco con tutte le informazioni necessarie: http://www.uilmlecco.it/index.php/dove-siamo
Cordialmente,
Mario
Salve sig. Roguida,
si, lei può attendere l’esito delle cause, ma non credo che in automatico l’esito delle stesse verrà esteso a tutti i lavoratori che si trovano nella sua condizione. Puo rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio per avere ulteriore assistenza, anche di carattere legale. Noi siamo della Uil, se vuole indicarci la città dove opera, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Grazie ancora, un saluto
Gioia
Buongorno Roguida,
rispondiamo, ove possibile con ordine:
1°) – la qualifica a lei assegnata, in base a quanto riportato dal CCNL, non prevede esplicitamente, il non rispetto di un orario di lavoro. Se il suo contratto individuale ha fissato come flessibile il suo orario di lavoro, deve richiederne i rispetto.
2°) – La pausa mensa retribuita non è contemplata dal CCNL, salvo che per i turnisti. Provi ad informarsi se esiste contrattazione integrativa che preveda tale pagamento a livello aziendale.
3°) – le timbrature lei puo richiederle all’ufficio personale, non è obbligatorio che io sappia, che siano evidenziate in busta paga.
4°) – Art. 1 del CCNL Orario di Lavoro – Entrata ed Uscita in Azienda – cito al terzo capoverso:
(Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d’ora o mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoroche avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.)
Le consiglio di far valere la sua lettera di assunzione che prevede la non fissazione dell’orario di lavoro.
Spero di esserle stata utile, saluti
Gioia
11 Gennaio 2017 alle 16:13 in risposta a: Tempo determinato 37 mesi ridotti successivamente a 36 #5374Buongiorno Igneiss,
il suo caso è molto interessante e sicuramente merita un approfondimento con documenti alla mano, poiché, a mio avviso, potrebbero esserci gli estremi per agire con una vertenza sindacale.
Per fare questo, considerato che le applicano il CCNL Metalmeccanici, le indico i contatti della UILM Roma: Via Ruggero Bonghi, 38 – Tel. 06/4871586 – 06/4872356 – Tel. 06/95947003 e l’email: uilm@uilmroma.it
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Lucia,
le indico l’email dell’ufficio relazioni con il pubblico del Miur: urp@istruzione.it.
Qui invece trova le FAQ su ciò che ha bisogno: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-index
Le auguriamo di trovare le informazioni richieste e un grosso in bocca al lupo per la sua carriera di insegnamento.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Chiara,
le consiglio di leggere il Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro.
In particolare, controlli l’allegato IV (pagina 249 del pdf) che tratta tutta la parte legata agli ambienti di lavoro e alla temperatura (articolo 1.9 – Microclima): http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf
Spero di essere stato d’aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Fuel,
ecco cosa riporta il sito “Cliclavoro” del Ministero del lavoro in merito alle dimissioni online e il preavviso:
17. La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore?
No. Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sull’obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.
18. Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico?
La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
23. Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, come può essere comunicata la data di cessazione esatta?
La procedura telematica introdotta dall’articolo 26 del D.lgs.151/2015 e dal DM del 15 dicembre 2015 interviene sulle modalità di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.
Ecco il link a tutte le FAQ: https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx
Spero di essere stato d’aiuto.
Resto comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti,
Mario
Buongiorno Ciospina,
le consiglio di consultare il suo ordine professionale che sicuramente ha informazioni più precise riguardo la sua attività.
Ecco il link alla pagina dei contatti del loro sito web: http://www.onb.it/contatti/
A mio avviso, bisogna capire prima di tutto se sia necessario avere un’abilitazione per fare l’attività richiesta.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Ivan,
le consiglio di chiedere in maniera chiara e decisa al suo datore di lavoro che tipo di polizza assicurativa abbia il mezzo e quali clausole sono previste in caso di incidente.
All’interno del mezzo che usa per lavorare non c’è qualche documento relativo all’assicurazione? Se il suo datore non vuole darglielo, provi a contattare l’agenzia assicurativa.
L’articolo 2043 del codice civile recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
In aggiunta, l’articolo 2054 del codice civile, al 1° comma, sancisce che: “il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Visto il tuo caso, inoltre, bisogna considerare anche l’articolo 2049 sempre del codice civile secondo cui: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
In sintesi, sarà l’agenzia assicurativa a verificare l’accaduto e provvedere a pagare il danno, a meno che quest’ultima non provi che l’evento dannoso è stato provocato con dolo o colpa grave dell’autista.
In questo caso, sarà il suo datore di lavoro a rispondere dei tuoi danni, a meno che egli non dia prova della sua completa estraneità ai fatti.
Saluti,
Mario
Buongiorno Erica,
grazie per averci scritto.
Gli articoli 207 e 208 del CCNL TDS Confcommercio regolano rispettivamente la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Per quanto riguarda la tredicesima: ogni anno l’azienda dovrà pagare ai propri dipendenti in coincidenza della vigilia di Natale un importo pari a una mensilità della retribuzione (esclusi gli assegni familiari, se presenti).
Per quanto riguarda la quattordicesima: ogni anno l’azienda dovrà pagare ai propri dipendenti il 1° luglio un importo pari a una mensilità della retribuzione (esclusi gli assegni familiari, se presenti).
Nel suo caso, sia per quanto riguarda la tredicesima, sia per la quattordicesima, i secondi commi dei suddetti articoli recitano così: “In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data (quindi il Natale per la tredicesima e l’1 luglio per la quattordicesima), il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a/14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato”.
In estrema sintesi, ha diritto sia alla tredicesima sia alla quattordicesima e corrisponderanno a 9/12 del suo stipendio mensile (senza assegni familiari, come scritto sopra) per la tredicesima, la quattordicesima maturerà a giugno 2017.
Per quanto riguarda le ore in più lavorate, deve dimostrarle (tramite vertenza) se vuole ottenere quanto dovuto.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e le auguro una buona giornata,
Mario
Salve Vevek16
l’orario di lavoro stabilito dal CCNL del turismo è di h.40 settimanali, da effettuarsi su 5 o 6gg. lavorativi, superato il quale si ha diritto ad una giornata di riposo più il riposo di legge.
Questo è quanto riportato dall’art. 69 del CCNL. Qualsiasi altra norma, deve essere concordata con il lavoratore.
Sempre il CCNL di cui sopra stabilisce all’art. 87 del capitolo VII (Ferie), che le ferie sono divisibili al massimo in due periodi di 2 settimane ciascuno e comunque, in accordo con il lavoratore.
Perciò per rispondere alla sua domanda, ritengo non corretto il metodo utilizzato dall’azienda, il mio consiglio è di far verificare la sua rotazione dell’orario settimanale di lavoro.
Noi siamo della Uiltucs-Uil, se ci dice dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura per
una verifica più puntuale.
Saluti, Gioia
Buongiorno Ffecit,
grazie per le ulteriori precisazioni.
Per sapere se sono presenti in azienda accordi di secondo livello, le consiglio di rivolgersi alla rappresentanza sindacale nella sua azienda (se presente e se la sua azienda ha più di 15 dipendenti). In alternativa, può rivolgersi al datore di lavoro o al responsabile per le risorse umane.
In mancanza di accordi di secondo livello, le consiglio di sottoscrivere un accordo individuale col suo datore di lavoro che regoli le missioni, con una specifica sulle gestione dell’orario di lavoro.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Roberto,
a leggere l’articolo 51 del vostro CCNL sembra che gli scatti di anzianità siano stati bloccati da diversi anni: http://www.uilfpl.net/2015-11-18-12-18-13/sanita-privata/send/7-sanita-privata/772-aris-ccnl-rsa-e-cdr-2013-2015
Il testo è il seguente: “I trattamenti retributivi individuali di anzianità sono globalmente congelati nella misura complessiva spettante al 31.12.1990, per cui nessun ulteriore incremento economico sarà maturato a partire dall’1.1.1991, non venendosi più, quindi, a maturare, da tale data, alcun altro scatto aggiuntivo per i futuri bienni a favore del dipendente. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori aumenti aziendali concessi entro il 31.12.1993”.
Le consiglio comunque di parlare con un rappresentante sindacale della sua categoria per verificare eventuali novità in merito agli scatti di anzianità nella sanità privata.
Saluti,
Mario
Buongiorno Mymesis29,
lei non ci indica il CCNL di appartenenza, intuisco da quanto scrive che sia il CCNL Terziario.
Alcune delle cose da lei dette non sono regolari tipo:
Pagamento dello stipendio (ha tutto il diritto di sapere quando e come viene retribuito), il pagamento in nero immagino, delle ore eccedenti.
Per stabilire cosa deve e non deve fare, bisogna vedere la lettera di assunzione con l’inquadramento contrattuale finale.
Il mio consiglio è, se permane questo atteggiamento del suo datore di lavoro, di farsi assistere da una struttura sindacale nel suo territorio.
Noi siamo della Uiltucs-Uil organizzazione che segue specificamente il settore Terziario, se vuole indicarci dove risiede, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nel suo territorio.
Saluti Gioia
Salve Riccardo74,
Si, lei può dare le dimissioni per “giusta causa” e senza preavviso.
L’Inps riconosce il pagamento della disoccuoazione “Naspi” nel caso in cui il lavoratore non riceva lo stipendio da 2 o più mensilità (non superi le 3/4).
Per il riconoscimento da parte dell’Inps dello stato di lavoratore che si è dimesso involontariamente, bisogna allegare alla domanda di disoccupazione Naspi tutto quanto in precedenza fatto per richiedere al datore di lavoro il pagamento di quanto dovuto tipo:
solleciti di pagamento, esposti, decreti ingiuntivi;
Tutta la documentazione in tal senso, và allegata alla domanda di disoccupazione.
Le consiglio di farsi assistere da struttura sindacale nel suo territorio, prima di presentare dimissioni. Noi siamo della Uil, se ci dice in quale città risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nella sua città.
Saluti, Gioia
Salve Daniele,
nel suo rapporto di lavoro ci sono svariate anomalie, stante quanto da lei dichiarato. Il suo CCNL prevede delle norme che vengono sempre disattese. Il mio consiglio è quantomeno di superare il periodo di prova, tenere costante documentazione delle ore effettivamente lavorate e dei Km. da lei effettuati giornalmente.
Piccolo esempio: la procedura utilizzata per il suo errore di consegna, e cioè la trattenuta di 200€, è assolutamente impropria e non conforme a quanto sancito dal CCNL, il quale all’art. 32 – Diritti e Doveri del lavoratore – prevede un sistema di regole, compresa la giustificazione da parte del lavoratore e non l’automatica multa come le hanno comminato.
L’art. 34 – Piccola manutenzione e pulizia della macchina – è prevista dal contratto; tale operazione và effettuata nell’ambito dell’orario di lavoro. Se ciò non avviene, il lavoratore ha diritto al pagamento delle ore straordinarie relative a tale servizio.
Come già detto niente è regolare nel suo rapporto di lavoro, neppure lo stipendio, le consiglio di rivolgersi ad una struttura sindacale nella sua zona, noi siamo della Uil, ci dica con precisione dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nel territorio.
Saluti, Gioia
Buongiorno Loop85,
il CCNL delle Cooperative sociali – Settore Socio Sanitario prevede e norma, agli art. 57 e art. 58, il “servizio di reperibilità con obbligo di residenza ” e “la pronta disponibilità e reperibilità”.
I due articoli prevedono anche, un confronto fra azienda e lavoratori per favorire un equo meccanismo di rotazione e l’individuazione delle figure professionali da coinvolgere.
Per il suddetto servizio è previsto un meccanismo economico a se stante e il pagamento delle ore lavorate come straordinario.
Il mio consiglio è di farsi assistere da struttura sindacale nel suo territorio, noi siamo della Uil ci faccia sapere dove risiede, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Saluti, Gioia
Buonasera sig. El Mahdi,
in tutti i contratti di lavoro, l’organizzazione stessa della lavoro è demandata al datore di lavoro o a chi per esso. Non credo che rientri nelle sue possibilità rifiutare un turno di lavoro.
Se vuole può comunque contattare un ufficio sindacale nel suo territorio, per avere maggiori spiegazioni. Noi siamo della Uil, ci dica in quale città risiede, potremmo indirizzarla ad un ns. sportello sindacale,
Saluti, Gioia
Buonasera Ele84,
visto quanto ci ha scritto, le consiglio in prima battuta di chiedere all’azienda (responsabile risorse umane, se presente, o ai manager) via email quali siano di preciso le sue mansioni.
Ancora meglio se ha anche altri documenti utili (email, lettere, lavori svolti, progetti, ecc.) a rafforzare la sua posizione lavorativa che riguarda un inquadramento superiore rispetto a quello scritto nel contratto.
Infine, sarebbe ulteriormente utile se ci fosse qualche collega pronto ad affermare che lei stia svolgendo mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento.
Se l’azienda le viene incontro tranquillamente, bene. In alternativa, potrebbe valutare di far controllare la sua lettera di assunzione a un sindacato di categoria ed eventualmente avanzare una richiesta formale tramite l’organizzazione.
Sperando di essere stato d’aiuto e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, le auguro una buona serata.
Mario
Buongiorno Des_2016,
dovete considerare che siete un’azienda sotto i 15 dipendenti e quindi il licenziamento individuale è applicabile.
Inoltre, per quanto riguarda la maternità, si applica la mobilità nel caso in cui si tratti di una cessione di ramo d’azienda, e non una chiusura definitiva.
Col ricorso si possono avere dei risarcimenti economici tramite conciliazione.
Tuttavia, dovete avere una comunicazione scritta dal vostro datore per poi agire tramite sindacato.
Il datore deve scrivere la motivazione nella lettera di licenziamento che poi potrà essere impugnata entro 60 giorni.
Ricordatevi infine, una volta avviata la procedura, di fare richiesta per l’indennità di disoccupazione.
Per il resto, vale ciò che ha scritto la mia collega sopra per avere ulteriori approfondimenti e novità sui diritti del lavoro che riguardano la vostra situazione.
Ecco i contatti della UILTEC Milano: via Campanini, 7 Milano – Tel: 02/671103200 E-mail: milano@uiltec.it
Cordialità,
Mario
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