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Buongiorno,
diciamo che nel periodo di prova il contratto si può rescindere senza preavviso o indennità.
Dopo i 30 giorni scattano le tutele previste in base al tipo di licenziamento.
Se vuole fare un approfondimento più specifico sul suo caso e avere un supporto sul territorio, le consiglio di contattare i colleghi della UILTuCS presenti nella città/provincia dove lavora.
Può contattarli trovando i riferimenti sulla mappa blu dell’Italia presente su questa pagina o se mi scrive la città dove lavora sarò lieto di darle i contatti.
Cordialmente,
Mario
Salve nikita712,
le conviene contattare il suo datore di lavoro. Non so quale sia il contratto applicato, ma in generale il preavviso è obbligatoriamente lavorato; non può prendere permessi e/o ferie.
Trovi un accordo con il datore di lavoro, altrimenti il periodo non lavorato le verrà trattenuto dalle Competenze di Fine Rapporto.
Saluti, Gioia
Buongiorno,
sulla prima domanda: dipende se la sua azienda aderisce all’associazione datoriale che ha firmato quel contratto o se lei è iscritta al sindacato di categoria che lo ha firmato. In caso contrario, diciamo che il suo datore di lavoro dovrebbe rispettare almeno gli aspetti retributivi per non incorrere in sanzioni da parte dell’Inps. Sulle tutele, quindi la parte normativa, già ci sono pareri discordanti in giurisprudenza.
Sulla seconda domanda: dovrà prendere permessi/ferie.
Tuttavia, le consiglio di sentire anche telefonicamente e senza alcun impegno in termini di iscrizione i colleghi della Uilm che seguono il suo Ccnl di riferimento. Almeno per una prima dritta più precisa e magari aggiornata rispetto alle mie conoscenze.
Saluti,
Mario
Messa così, credo di no, che non usufruirà la Naspi.
Perché se lei rifiuta il trasferimento e la sede aziendale non è distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, non rientra nei casi previsti per avere la Naspi anche tramite la procedura di conciliazione.
Scrivo questo perché l’azienda le ha proposto comunque di proseguire il contratto a tempo indeterminato, anche se con la condizione di spostarsi in altra sede, prima del termine del contratto a tempo determinato.
La proroga, d’altronde, va firmata prima della scadenza del suo attuale contratto a tempo determinato.
Questo, ai fini della Naspi, può risultare come una situazione volontaria di disoccupazione.
Per sicurezza, tuttavia, provi a sentire un patronato che offre servizi come l’accesso alla Naspi o un ufficio Inps del suo territorio.
Saluti,
Mario
La Naspi dura la metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni per un massimo di 24 mesi.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
no, le ferie sono regolate dal Ccnl di riferimento, salvo condizioni di miglior favore realizzate con un accordo aziendale.
Da Ccnl, i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Solo chi ha maturato un’anzianità di servizio superiore a 10 anni, ha diritto a più giorni di ferie.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
dovrebbe valere il normale periodo di preavviso previsto dal Ccnl metalmeccanico Pmi Confimi per i lavoratori al suo livello di inquadramento, cioè 10 giorni.
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. I periodi si intendono di calendario.
Consideri che il licenziamento (non le sue dimissioni come lavoratore) devono essere giustificate dall’azienda.
Col licenziamento avrà accesso pure alla Naspi, cioè l’indennità di disoccupazione.
Saluti,
Mario
Buonasera,
al momento, visto che lei formalmente ha un contratto a tempo indeterminato e non risulta disoccupato nonostante non lavori (quindi non avere diritto alla Naspi), ha l’opportunità di usufruire di quel fondo a sostegno del reddito di cui parlava la mia collega, se l’azienda è in regola con il versamento dei contributi all’Ente bilaterale e applica il Ccnl Turismo-Pubblici esercizi.
E’ l’annoso problema dei lavoratori part time ciclici, che hanno pure il problema dei mancati contributi ai fini pensionistici proprio nel periodo estivo in cui stanno fermi.
Su questo ci stiamo battendo per far sì che l’Inps li riconosca. Qui trova un link con l’approfondimento: https://uiltucs.it/wp-content/uploads/2018/02/1010780559.pdf
Il nostro consiglio finale rimane di sentire i colleghi della Uiltucs Milano per capire come agire al meglio per tutelarsi.
Saluti,
Mario
Benissimo!
Grazie mille e buone feste anche a lei.
Mario
Buongiorno,
per il primo punto, direi di sì, che è possibile.
Per il secondo punto, la comunicazione all’Inps la fa l’azienda.
Dopodiché se ci saranno o potrebbero esserci ulteriori verifiche, purtroppo questo al momento non siamo in grado di dirlo.
Tuttavia per un supporto specifico al suo caso, le consiglio di prendere contatti con il patronato che da questo punto di vista può darle tutta l’assistenza possibile.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
ecco i contatti della Uiltec Varese:
Indirizzo: Via S. Stefano, 8 – 21049 Tradate
E-mail: varese@uiltec.it
Saluti,
Mario
8 Febbraio 2019 alle 16:39 in risposta a: riposo lavoratore turnista tra un turno e il servizio reperibilità #7788Buonasera,
la legge prevede 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’ora d’inizio della prestazione lavorativa.
Il periodo di riposo minimo (11 ore) non può essere diminuito da accordi tra le parti.
Tuttavia, per chi ha la reperibilità, ci posso essere delle deroghe, cioè degli accordi che modificano la suddetta legge.
Per questo la invito a sentire i colleghi di categoria della UILM (http://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/) presenti nella città dove lei lavora.
Loro hanno la competenza sul suo settore di lavoro e potranno darle pieno supporto anche sui citati accordi di cui ho scritto nel mio primo post.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
il licenziamento potrebbe essere legittimo nel caso di cessazione totale dell’attività dell’azienda cui la sua compagna ha lavorato (non è valido nel caso di cessione del ramo di azienda) o per un licenziamento collettivo.
E’ vero anche che ci sono sentenze che rendono illegittimo il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza anche nel corso di un licenziamento collettivo, perché la legge prevede tutele molto alte per le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e maternità.
Quindi, data la particolarità del caso, le consiglio vivamente di sentire un sindacato di categoria presente nella città dove lavora sua moglie per valutare attentamente la sua situazione.
Se mi scrive quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano (lo trova scritto nella lettera di assunzione o sul modello Unilav) e la città dove lavora, sarò lieto di indicarle i riferimenti utili.
Cordialmente,
Mario
Allora le confermo che vale la sua seconda ipotesi.
Se ha bisogno di assistenza in questa fase (sia per la disoccupazione, sia per tutte i dubbi di natura contrattuale), le consiglio di sentire i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora.
Nella mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina trova i riferimenti utili per farsi assistere.
Cordialmente,
Mario
Buonasera,
abbiamo provveduto a rendere cliccabili i link ai due questionari, poiché abbiamo notato un errore nel caricamento.
Può provare a sentire anche i colleghi della Uiltucs Lombardia, presenti sul territorio, che potrebbero darle una mano.
Ecco i contatti: 02 7606791 e/o mail@uiltucslombardia.it
Saluti,
Mario
Buongiorno,
ecco il link ai contatti regionali della UIL Trasporti: https://www.uiltrasporti.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=17540&Itemid=1120
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in ultima istanza, provi a fare le dimissioni online al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/Dimissioni/&App=mdv
Qui trova tutte le informazioni in merito: https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Adempimenti.aspx
Saluti,
Mario
Buonasera,
scusi, ho frainteso. Se intende la Pec “loro”, cioè del sindacato, sì che va bene per inviare la comunicazione.
Saluti,
Mario
Buonasera,
grazie intanto per il riscontro.
Le ho inviato un’email da consulenza@sindacato-networkers.it con le informazioni e i contatti della collega di Parma.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
posso dirle sicuramente che il calcolo della retribuzione va fatto anche sul 31 dicembre come giornata di lavoro.
Per quanto riguarda il Ccnl delle cooperative agricole e se le serve ulteriore supporto, può entrare in contatto con i colleghi della Uila che rappresentano i lavoratori delle suddette cooperative.
Le ho scritto quanto sopra poiché le cooperative agricole e i consorzi agrari hanno due Ccnl diversi.
Nel primo caso sono i colleghi della Uila che se ne occupano, nel secondo invece siamo noi.
Qui comunque trova i contatti delle sedi territoriali: http://www.uila.eu/webapp/dovesiamo.aspx
Cordialmente,
Mario
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