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Salve Sig. Dashamir,
Il ns. ufficio ha riaperto adesso dopo la pausa estiva, per questo motivo non siamo stati in grado di rispondere in tempo utile. Se ritiene di aver ancora bisogno di una consilenza sindacale ci faccia sapere.
Saluti
Consulenza Sindacato Networkers
Salve Silvia88Zero17,
mi scuso per il gravissimo ritardo, volevo solo richiedere se aveva ancora bisogno di delucidazioni o aveva già provveduto.
Scusi ancora per il ns. ritardo, saluti
Gioia
8 Agosto 2019 alle 16:56 in risposta a: Roma CCNL Cooperative Sociali e flessibilita' negativa #8391Buongiorno,
messa così, bisogna capire cosa vorrà fare il suo datore di lavoro al termine del contratto.
Perché se prosegue di fatto il rapporto di lavoro senza proroga oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi o oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Per il resto, le consiglio di rivolgersi ai colleghi della UILTuCS presenti nella sua città, perché per quanto riguarda la banca ore dovrebbero esserci degli accordi territoriali.
Cliccando sulla mappa dell’Italia presente su questa pagina, trova un nostro ufficio più vicino a lei.
Di seguito trova anche il link al recente rinnovo del Ccnl Cooperative sociali 2019: https://uiltucs.it/wp-content/uploads/2019/06/Ccnl-coop-sociali-28_marzo_2019.pdf
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in generale, fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un’ora, se l’orario è inferiore a sei.
I riposi per allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.
L’indennità è pari alla retribuzione.
Per ulteriori informazioni sulle ore di allattamento, le consiglio di visitare il sito dell’Inps: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50581
Per fare richiesta, può farsi assistere da un patronato Ital Uil della sua città.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
intanto c’è un problema sul limite massimo di ore lavorate a settimana, salvo eventuali clausole che prevedano un recupero di ore di riposo in periodi successivi.
La legge prevede infatti che si possono lavorare fino a un massimo di 48 ore in 7 giorni lavorativi (8 ore di queste sono per lo straordinario).
In ogni caso, il lavoro straordinario non deve pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
Tuttavia, mi servirebbe capire bene se e quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano, per darle una risposta più precisa.
Per quanto riguarda la pausa pranzo, salvo accordi diversi, non rientra nella retribuzione. Sui tempi degli spostamenti, dipende anche dal Ccnl che le applicano.
Sul marcatempo, bisogna vedere nella lettera di assunzione cosa è previsto.
Se preferisce, sentiamoci telefonicamente allo 0245495518 o mi scriva con maggiori dettagli su consulenza@sindacato-networkers.it.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
ecco intanto l’ultimo rinnovo del Ccnl in questione: https://www.uilmnazionale.it/wp-content/uploads/contenuti/9991/20171002%20stesura%20finale%20CCNL%20confapi.pdf
Nel pdf, va a pagina 24 e troverà il nuovo articolo che sostituisce i vecchi articoli 55 e 57 del vecchio Ccnl sul diritto allo studio.
Fermo restando la presenza di eventuali accordi aziendali migliorativi (ma mi pare di capire che non ci siano, in base alla risposta data dal commercialista al suo datore di lavoro), i permessi cui fa riferimento (le 150 ore nel triennio) si riferiscono alle ore dei corsi di studio. In concreto, per partecipare alle lezioni dei prof…
Nel nuovo articolo che disciplina il diritto allo studio si trova questa parte di testo relativa agli esami: “I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che costituiscono l’esame.
Questi permessi non sono a carico del monte ore di cui al comma 1 del presente articolo.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.”Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
ecco i contatti della UILTuCS di Como:
Via Torriani 27/29
tel. 031/241657 – 031/643864
Email: como@uiltucs.itCordialmente,
Mario
Buongiorno,
lo Statuto dei lavoratori, cioè la legge 300 del 20 maggio 1970, prevede all’articolo 13 che il lavoratore o la lavoratrice non può essere trasferito/a da un’unità aziendale a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
L’Inps prevede che la Naspi, l’indennità di disoccupazione, è prevista anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi in un’altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più.
Per quanto riguarda la visita medica, dovrebbe fare riferimento al Testo Unico su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro o parlare con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Le consiglio comunque di sentire i colleghi del sindacato della sua città per avere ulteriore supporto, soprattutto sulla situazione aziendale.
Se mi scrive quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano, possono indicarle una nostra sede (o dei colleghi di categoria) presente a Como.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
purtroppo è difficile dare una risposta precisa perché non sappiamo i termini dell’accordo stipulato tra lei e il sindacato.
Di norma, lei deve comunque fare riferimento al sindacato per i rapporti con l’ufficio legale.
In generale, i servizi dell’avvocato sono in convenzione con il sindacato e i suoi iscritti che firmano una lettera di accordo con tutte le specifiche del rapporto (compensi inclusi) con l’avvocato e il sindacato in merito alla vertenza.
Tuttavia ogni ufficio sindacale territoriale e di categoria, potrebbe gestire le convenzioni in maniera diversa.
Il mio consiglio quindi è di tenere i contatti col sindacato e riferire sempre al funzionario sindacale che la sta seguendo eventuali problemi insorti con l’avvocato.
Saluti,
Mario
Sì, potrebbe.
Certo, va trovato un accordo tra le parti. Se l’azienda è disponibile provi a capire se ha i margini per far inserire anche qualche voce prevista nel Ccnl commercio per le missioni.
Le auguro di riuscirci.
Resto comunque a disposizione se ha bisogno di supporto tramite il nostro ufficio UILTuCS più vicino a lei.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
grazie mille a lei per l’aggiornamento.
Da un lato, facendo riferimento a quell’articolo del decreto legislativo, l’azienda può gestire i riposi così come sta già facendo.
In linea generale, questo succede perché la legge prevale sulla contrattazione collettiva, salvo che quest’ultima sia migliorativa.
Nel suo caso, il Ccnl commercio integra l’articolo 7 del decreto legislativo 66 del 2003, prevedendo una specifica sull’orario frazionato di riposo.
Il mio consiglio è comunque di sentire anche un collega della UILTuCS presente nella città dove lavora.
Con i documenti (lettera di assunzione e busta paga) alla mano sarà più facile trovare una soluzione per il suo caso.
Poi è chiaro che l’ultima parola sul da farsi nei confronti dell’azienda e delle condizioni di lavoro spetta a lei.
Può trovare i contatti utili cliccando sulla mappa dell’Italia che trova in questa pagina.
Oppure, se mi scrive in che città lavora, sarò lieto di indicarle un nostro ufficio più vicino a lei.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
grazie per le informazioni.
Questo mi fa capire che lei rientra nelle missioni previste dal Ccnl commercio. Inoltre, le chiedo se lei usa la sua auto o un’auto aziendale e se passa dalla sede aziendale prima di andare dal cliente. Mi serve giusto per capire come è organizzato il lavoro.
Sulla seconda domanda, penso siano le spese effettivamente sostenute. Tuttavia, bisogna capire anche se lei ha firmato accordi sulla gestione delle trasferte col suo datore di lavoro.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
bisogna capire intanto se nella lettera di assunzione è prevista una sede aziendale dove lei, sulla carta, presta il suo lavoro.
Se non viene citato il luogo di lavoro (sede aziendale), insieme al fatto che svolge sempre il suo lavoro in continua mobilità e la presenza di un’indennità o una maggiorazione fissa, andrebbe inquadrato come trasfertista (Legge n. 225 dell’1 dicembre 2016), cioè come lavoratore senza una sede fissa, e con altre indennità.
Scritto questo, ecco cosa prevede il Ccnl Terziario sulle missioni:
Art. 167 – Missioni
L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete:- il rimborso delle spese effettive di viaggio;
- il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
- il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
- una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
A quanto definito dall’articolo succitato, bisogna considerare pure l’eventuale presenza di accordi aziendali che disciplinano la trasferta o la figura del trasfertista.
Spero di essere stato utile. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente,
Mario
P.S.: ho provveduto a cancellare il post doppione.
Buongiorno,
per quanto riguarda le mansioni dei livelli di inquadramento del Ccnl estetica e acconciatura, può fare riferimento all’articolo 13 (controlli nella sezione “Per le imprese di estetica”) del suddetto Ccnl che trova cliccando al seguente link: https://uiltucs.it/wp-content/uploads/2019/07/ccnl-estetica-acconciatura-2012.pdf
Faccia una verifica tra le mansioni previste nel contratto ai vari livelli e quelle che lei svolge prevalentemente e costantemente nel tempo secondo il suo livello di inquadramento.
Se ci sono i presupposti (le prove concrete, in sostanza) per un avanzamento di livello, può richiederlo al suo datore di lavoro.
Qualora avesse necessità di ulteriore supporto, le consiglio infine di contattare i colleghi della UILTuCS presenti nella città/provincia dove lei lavora.
Può trovare i riferimenti utili cliccando sulla mappa dell’Italia che trova su questa pagina.
In alternativa, mi scriva la città dove lavora e sarò lieto di fornire i riferimenti dei nostri uffici più vicini a lei.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
per quanto riguarda la Naspi, ne perde il diritto se rifiuta la proroga. L’Inps concede la Naspi per la perdita – involontaria – del posto di lavoro.
Valuti tramite il seguente link del sito dell’Inps tutte le condizioni possibili per avere la Naspi: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50593
Per quanto riguarda il preavviso, solitamente la contrattazione prevede un “ragionevole” preavviso per la comunicazione di cambi turni, se vuole sapere questo preciso aspetto questo con la sua domanda.
Poi, in base al tipo di attività, solitamente sono previsti degli orari di lavoro dei turni su base almeno settimanale.
Il mio consiglio, tuttavia, è di firmare se possibile un accordo scritto col datore di lavoro. Soprattutto se prevede che le verrà difficile conciliare le sue esigenze familiari (bisogna vedere anche quanti anni ha sua figlia, perché fino a una certa età può usufruire di permessi. Per approfondire: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46130) con le richieste dell’azienda.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in linea generale le direi di no per evitare conflitti con l’azienda o il rischio di licenziamento.
Tuttavia dipende anche dal livello di inquadramento.
Se è già inquadrato al terzo livello, per esempio, le sue mansioni rientrano nel ruolo di capo reparto. Quindi risulta difficile poter rifiutare.
Cosa diversa se fosse inquadrato al quarto o al quinto livello del Ccnl commercio. In questo caso dovrebbe avere anche un adeguamento del livello contrattuale.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
i tempi per le dimissioni dei lavoratori part time nel Ccnl Terziario sono uguali a quelli dei lavoratori a tempo pieno.
Se ha fino a cinque anni di servizio compiuti, sono 15 giorni di calendario; oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti, sono 20 giorni di calendario; oltre i dieci anni di servizio compiuti, 30 giorni di calendario.
Per quanto riguarda le modalità di dimissioni, può farlo online tramite il link che le incollo di seguito: https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/Dimissioni/&App=mdv
Oppure tramite patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Può revocare la comunicazione entro 7 giorni dall’invio telematico, sempre con le stesse modalità.
Le ricordo che il periodo di preavviso va lavorato, salvo accordo di rinuncia da sottoscrivere col datore di lavoro. Qualora invece non dovesse lavorarlo poiché non si è trovato l’accordo, pagherà l’indennità di preavviso per i giorni di preavviso non lavorati.
Se vuole, può pure inviare la comunicazione con una raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
I termini di preavviso decorrono o dal primo o dal sedicesimo giorno di ogni mese.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
Dato il contesto aziendale che mi ha descritto, le consiglio di valutare come procedere nei confronti del suo datore di lavoro insieme alla rappresentanza sindacale aziendale o con i colleghi della UILTuCS territoriale presenti nella città/provincia dove lavora.
Una richiesta di incontro al datore di lavoro sul tema da parte dei sindacati o una lettera da parte dell’organizzazione potrebbe essere utile per migliorare questa situazione.
Può trovare i contatti cliccando sulla mappa dell’Italia che trova su questa pagina. O, se preferisce, mi scriva dove lavora e sarò lieto di fornirle i contatti dell’ufficio UILTuCS più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
l’articolo 120 del Ccnl commercio (riposo giornaliero) prevede che il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche – tra le varie ipotesi – con cambi di turno/fascia o aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore.
In queste ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’articolo 120 prevede che ci siano almeno 9 ore di riposo minimo continuativo.
Tuttavia, se la sua azienda prevede una contrattazione di secondo livello o se è presente una contrattazione territoriale, possono esserci ulteriori deroghe a quanto scritto sopra e a quanto previsto dal decreto legislativo 66/2003, cioè quella norma che prevede le 11 ore di riposo consecutive.
In conclusione, mi pare che la sua azienda la faccia riposare 1 ora in meno rispetto al minimo di 9 ore previsto dall’articolo 120.
Provi a farlo presente al suo datore di lavoro e chieda pure se esiste una contrattazione aziendale o di secondo livello che disciplina il riposo e il lavoro su turni.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
certo, il suo è un caso un po’ particolare.
La richiesta di aspettativa (retribuita o non retribuita) in linea generale non è consentita per svolgere altri lavori, pena il licenziamento.
Solo per una parte di dipendenti pubblici è prevista una possibilità del genere ma a determinate condizioni.
Le ferie, dopo un mese di lavoro, non sono maturate a sufficienza per coprire quel periodo che le serve. Potrebbe andare in negativo, sempre che il suo datore di lavoro le conceda il tutto.
C’è da dire però che le ferie formalmente servono per recuperare le energie psico-fisiche del lavoratore, non per fare un altro lavoro.
Può provare a trovare un accordo col suo datore di lavoro, sperando nel buon senso reciproco, spiegando la sua situazione specifica.
Resto a disposizione per ulteriore supporto.
Cordialmente,
Mario
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