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Buongiorno,
per facilitare la lettura, rispondo per punti così come lei ha scritto le domande:
1) dovrà essere solo sui giorni non lavorati;
2) difficile dirlo così senza avere la busta paga davanti. Le consiglio di sentire i colleghi della Uiltucs della città dove lavora;
3) credo proprio di no, dato che l’indennità di preavviso si calcola sulla retribuzione di base, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima. Se poi la trasferta è calcolata come rimborso spese e se non ha fatto in maniera costante trasferte, non dovrebbero esserci i presupposti per inserirla nel calcolo. Anche in questo caso, il consiglio è di fissare un appuntamento con i colleghi dell’ufficio sindacale più vicino a lei.
Può trovare i contatti della Uiltucs della sua città cliccando sulla regione dell’Italia blu che trova su questa pagina o se mi scrive la città dove lavora, sarò lieto di fornirglieli.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
può farlo o tramite il sito del Ministero del Lavoro al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/Dimissioni/&App=mdv
Oppure tramite un patronato o un’ufficio di un sindacato che potranno assisterla al meglio qualora avesse difficoltà nella compilazione.
Ricordi che dimettendosi non riceverà l’indennità di disoccupazione (Naspi) e se si dimette senza preavviso, le saranno scalati dalla sua ultima busta paga i giorni di preavviso previsti dal Contratto collettivo nazionale che le applicano a seconda dall’anzianità di lavoro e dal livello di inquadramento applicato.
Questo non succede se sono dimissioni per giusta causa. Le consiglio quindi di rivolgersi a un ufficio sindacale per valutare bene come procedere.
Se mi scrive in quale città lavora e quale contratto collettivo le applicano, posso darle il numero di telefono e l’indirizzo.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
il contratto collettivo del commercio non prevede una data fissa entro la quale pagare lo stipendio.
In linea generale, ogni azienda può determinare un giorno del mese per pagare le retribuzioni dei dipendenti.
Un giorno che spesso e volentieri viene dettato più da usi e consuetudini aziendali che da vere e proprie leggi.
Può succedere che per qualche motivo legato a scadenze o festività, anche legate al lavoro delle banche, che gli stipendi arrivino in ritardo di qualche giorno.
Tuttavia, se l’azienda dovesse superare il mese senza corrispondere le retribuzioni e se non lo fa anche dietro sollecitazioni verbali dei lavoratori, allora potrà innanzitutto scrivere una raccomandata con ricevuta di ritorno evidenziando il problema.
Se l’azienda non dovesse dare ulteriore riscontro, le consiglio di rivolgersi a un nostro ufficio vertenze sindacali della città dove lavora, così da avere ulteriore supporto.
Buongiorno,
certo, è strano che abbiano cambiato sistema da un giorno all’altro.
Le hanno comunicato per iscritto la motivazione di questa scelta?
Se previsto da contratto nazionale, l’azienda è tenuta a sostenere le spese per il viaggio.
Per maggiori informazioni, le consiglio di leggere questa risposta che ho dato tempo fa a un lavoratore con Ccnl metalmeccanico con un problema simile: https://sindacato-networkers.it/diritti-del-lavoro/topic/trasferimento-sede-azienda/#post-7172
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Diciamo quanto le ho scritto è quanto sta nel contratto collettivo. Come vede, c’è la precisazione sulle esigenze aziendali.
Quindi, a mio avviso, la norma è quella già scritta e che va applicata se non ci sono necessità specifiche da ambo le parti. Per eventuali variazioni, va trovato l’accordo col datore di lavoro.
Spero di essere stato d’aiuto.
Cordialmente,
Mario
17 Aprile 2019 alle 16:02 in risposta a: Comunicazione obbligatoria da parte dell'azienda per dimissioni volontarie #8034Buongiorno,
con nota n. 18273 del 12 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito che in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (art. 4, commi da 16 a 22 della legge n. 92/2012), i cinque giorni decorrono da quello in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto; in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l’impiego, deve effettuarne un’altra di revoca: a tal proposito, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, fornirà le modalità operative.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
l’articolo 158 del Ccnl commercio prevede che (cito testualmente dal contratto) “al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di 15 (quindici) giorni di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Spero di aver risposto al suo quesito e resto a disposizione per ulteriore supporto.
Saluti,
Mario
Salve Monica,
leggendo la normativa di legge legata al Contratto a tempo Determinato, non ho trovato niente che impedisca all’azienda di fare assunzioni a tempo indeterminato.
Potrebbe esserci qualcosa che limita la discrezionalità aziendale nel CCNL (Contratto Nazionale di Categoria) del settore di appartenenza.
In quel caso può, facendosi assistere da associazione sindacale del suo settore, esercitare un diritto di prelazione. Bisogna sapere in quale settore opera.
Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove risiede e in quale settore opera, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio
Saluti, Gioia
15 Aprile 2019 alle 15:05 in risposta a: Mensa/buoni pasto ccnl imprese pulizie servizi integrati/multiservizi #8027Salve dottorgb,
quanto lei cita nella sua mail, si riferisce all’art. 63 del CCNL Multiservizi/Imprese di pulizia. La mia interpretazione è, che c’è un impegno da parte aziendale non un obbligo.
Quanto lei richiede dovrebbe far parte di richieste da farsi con la presentazione di una piattaforma sindacale di secondo livello o contratto integrativo aziendale. E’ a quel tavolo che bisogna trovare accordo per avere l’utilizzo della mensa o buoni sostitutivi.
Saluti, Gioia
Mi scuso,
quanto sopra detto è regolamentato dallo stesso contratto.
Spero di averle chiarito come conteggiare i gg. di malattia.
Mi scuso ancora, saluti
Gioia
Salve Pinella,
l’art. 175 del CCNL del Terziario-Commercio e Servizi prevede, cito:
Periodo di comporto – Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per unperiodo massimo di 180 giorni in un anno solare ( inteso come: da oggi 15/04/2019 si contano a ritroso 12 mesi e al suo interno le giornate di malattia effettuate), questo calcolo va aggiornato in continuazione con lo stesso metodo.
Esaurito il periodo di comporto, prima della scadenza dello stesso, il lavoratore/trice può utilizzare l’art 181 dello stesso CCNL, che prevede la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per un ulteriore periodo di 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici
Salve lucia91 sa,
si, le comunicazioni attraverso Pec sono ricosciute anche sul piano giuridico. In alternativa, sino alla fine del suo contratto, lei può presentarsi al lavoro con dei testimoni, sarà il suo titolare a impedirle di lavorare.
Saluti, Gioia
15 Aprile 2019 alle 11:56 in risposta a: Comunicazione obbligatoria da parte dell'azienda per dimissioni volontarie #8021Salve mar1984,
mi deve scusare ma non capisco; se lei ha ancora un rapporto di lavoro con la vecchia azienda vuol dire, secondo me, che le sue dimissioni sono state ritirate entro i termini previsti dal D.Lgs. n°151 del 14/9/2015 al titolo “Dimissioni volontarie e risoluzione rapporto di lavoro” che stabilisce alcune regole tra cui, il tempo utile per poter ritirare le proprie dimissioni, le penalità in cui può incorrere il datore di lavoro qualora manometta o falsifichi il documento delle dimissioni volontarie. (penalità che vanno da € 5.000,00 ad € 30.000,00)
Se così non fosse (le sue dimissioni sono state accettate e per Inps lei dovrebbe risultare nullafacente), non sussiste il problema, può chiudere il rapporto di lavoro quando vuole. Non deve neppure sottostare alle regole del CCNL del suo settore di appartenenza.
Posso suggerirle in ogni caso di avvalersi delle strutture di supporto per aiutarla anche in questa circostanza; come già detto dal mio collega lei si può rivolgere ad INL, ad un Patronato sindacale, alla stessa INPS, sono preposti e strutturati per dare supporto tecnico a questi quesiti.
La saluto cordialmente, Gioia
12 Aprile 2019 alle 13:10 in risposta a: RAL Lorda specificata diversa da contratto assunzione per via della 14esima? #8016Buongiorno,
sì, poiché il Ccnl metalmeccanici prevede 13 mensilità. I contratti con 14 mensilità sono altri, il Ccnl commercio, per esempio.
La gratifica feriale è una voce diversa rispetto alla quattordicesima che, ribadisco, non è prevista nel Ccnl metalmeccanici.
Saluti,
Mario
12 Aprile 2019 alle 13:07 in risposta a: Comunicazione obbligatoria da parte dell'azienda per dimissioni volontarie #8015Buongiorno,
se la data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione fatta dall’azienda, direi di sì.
Per sicurezza, può provare a sentire la sede territoriale dell’INL (ex direzioni territoriali del lavoro) e verificare la sua situazione contrattuale.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
il contratto è a tempo pieno o part time? Nella lettera di assunzione sono previste clausole elastiche?
Il Ccnl non prevede un’indennità di trasferta specifica. Tuttavia, secondo l’articolo 116 sugli orari di lavoro settimanali prevede la possibilità di contrattare a livello aziendale i criteri di ripartizione tenendo conto delle esigenze aziendali e dei lavoratori.
Il mio consiglio è di fare presente il problema all’azienda e fare un tentativo di accordo scritto.
Qualora non dovesse funzionare così, le consiglio di sentire i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora, così da farsi consigliare come procedere rispetto al suo caso.
Trova i contatti cliccando sulla regione della mappa blu dell’Italia che trova su questa pagina.
Oppure, se mi scrive dove lavora, posso indicarle i riferimenti utili di un nostro ufficio più vicino a lei.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
per verificare bene la sua situazione contrattuale e il calcolo delle ferie, le consiglio vivamente di fissare un appuntamento con un collega dell’ufficio Uiltucs presente nella città/provincia dove lavora.
Può trovare l’ufficio più vicino a lei consultando la mappa blu dell’Italia che trova su questa pagina.
Oppure può scrivermi la città dove lavora e sarò lieto di fornirle i riferimenti utili.
Saluti,
Mario
Salve lucia91 sa,
si, è assolutamente riconosciuta a livello legale.
Saluti ancora, Gioia
Salve,
la legge prevede. nel caso di chiusura anticipata dell’apprendistato, sia per il lavoratore che per l’azienda, una penalità economica che non sono in grado di quantificare.
Le consiglio, qualora non trovi accordo con azienda, di rivolgersi ad un ufficio sindacale nel suo territorio per farsi assistere in questo frangente.
Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti ancora, Gioia
Salve chito.marco,
credo di si, le consiglio in ogni caso di verificare presso un ufficio sindacale come agire. Dovrà presentare documentazione (credo all’Inps) per vedere riconosciute le dimissioni per giusta causa.
Noi siamo della Uil se vuole dirci dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns Ufficio.
Saluti, Gioia
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