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Buongiorno,
il preavviso in caso di dimissioni per il suo livello di inquadramento e l’anzianità è di 3 settimane.
I termini di disdetta partono dalla metà o dalla fine di ogni mese.
Per quanto riguarda il congedo parentale: le spetta entro i primi 12 anni di vita della bambina per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Si può richiedere: entro i primi 6 anni di età della bambina per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età della bambina, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età della bambina il congedo non è mai indennizzato.Può effettuare la richiesta, prima dell’inizio del congedo, tramite il sito dell’Inps o il suo contact center (n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico), oppure tramite un patronato.
Le consiglio infine di valutare bene l’ipotesi del congedo prima di dare le dimissioni.
Meglio, nel suo caso, se si fa assistere dal sindacato della sua categoria (UILTEC) presente nella città dove lavora. Quest’ultimo, potrà metterla in contatto anche col patronato.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Salve Antonella,
non mi ha specificato il CCNL applicato, penso in ogni caso, che essendo un’ iniziativa del datore di lavoro, che anticipa l’utilizzo di un istituto contrattuale (maturazione ferie), si possa fare. In alternativa si possono utilizzare permessi retribuiti se ci sono, o permessi non retribuiti.
Saluti, Gioia
Ecco i contatti dei colleghi della UILTuCS Varese:
Indirizzo: Via Cairoli, 5
Telefono: 0332/240349 – fax 0332/214378
E-mail: uiltucsvarese@libero.itSaluti,
Gioia
26 Settembre 2018 alle 14:49 in risposta a: Chiarimenti clausola sulle attività collaterali in contratto di lavoro #7259salve gra990,
il contratto part-time prevede per sua stessa natura, la possibilità di avere altri rapporti di lavoro fino ad un massimo di h48 settimanali. Esiste un vincolo per tutti i lavoratori che si chiama “Patto di non concorrenza” art. 2125 del Codice Civile, che riguarda qualsiasi attività lavorativa che può competere con quella del suo datore di lavoro. Solo perciò, se fà un lavoro in concorrenza con il lavoro offertole dal suo datore di lavoro, questo può imporle la cessazione dello stesso.
Spero di esserle stata di aiuto, saluti
Gioia
salve Marco,
no non lo può fare, deve farsi assistere da una struttura sindacale. Ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. sportello, noi siamo della Uiltucs settore terziario-Turismo e Servizi.
Saluti, Gioia
L’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) ribadisce che le dimissioni vanno fatte esclusivamente tramite il modulo del sito del Ministero, pena l’inefficacia.
Diamo per scontato che il suo lavoro, tuttavia, rientri nell’obbligatorietà della comunicazione di dimissioni online.
Ecco la lista di chi non ha l’obbligo di farle:
- rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
- durante il periodo di prova;
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- lavoratrice nel periodo di gravidanza (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
- lavoratori del settore marittimo (rapporti regolati da legge speciale del Codice della Navigazione);
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
- rapporti di collaborazione con partita IVA.
Infine, il datore di lavoro può trovare le comunicazioni di dimissioni online nell’area riservata del portale Cliclavoro, nella sezione “Dimissioni volontarie”.
Spero di essere stato di aiuto e resto a disposizione.
Saluti,
Mario
Buongiorno Gualtiero,
per poterle dare qualche indicazione utile, mi servirebbe sapere a quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) o accordo collettivo fa riferimento il suo contratto co.co.co.
Sapendo questo, posso darle qualche indicazione utile in più o i riferimenti utili degli uffici sindacali di categoria.
Resto in attesa di una sua risposta.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
in fase di compilazione del form di dimissioni online, non ha inserito l’email (o la pec o un’email standard) del suo datore di lavoro?
Perché è così che dovrebbe essere notificata la dichiarazione di dimissioni online o consentire la sola lettura del modulo ai datori di lavoro.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
ecco cosa riporta l’articolo 21, comma 1 e 2 del decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015, per quanto riguarda la proroga dei contratti a tempo determinato:
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Consideri inoltre che la proroga, per la quale è necessaria (obbligatoria) la forma scritta, è ammessa a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa dell’originario contratto a termine.
Sul contratto iniziale, tuttavia, c’è qualche consenso tacito alle proroghe? Immagino ci sia pure una data di scadenza nel contratto precedente, giusto? E’ un lavoratore stagionale?
Saluti,
Mario
Salve Valentina,
la dicitura del CCNL è, dal 1° e dal 15° giorno, la mia interpretazione è che la decorrenza è il 15 per cui deve secondo me, presentare dimissioni entro il 14 del mese.
Saluti ancora, Gioia
20 Settembre 2018 alle 12:23 in risposta a: Due contratti a tempo determinato con società dello stesso gruppo #7241Salve Autogonon,
Così senza documentazione è difficile rispondere. Bisogna vedere come è stato effettuato il pagamento (buste paga), ed anche verificare le lettere di assunzione (i vari contratti a termine stipulati). Certo che il trasferimento dall’una all’altra azienda del TFR potrebbe aiutare nell’individuazione di un unico datore di lavoro. Le consiglio di farsi assistere da una struttura sindacale nel suo territorio, con in mano tutta la documentazione in suo possesso. Noi siamo della Uil, se ci dice dove risiede e lavora potremmo indicarle un ns. ufficio nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Salve Anonimo,
il lavoro notturno non è di per sè vietato da nessuna legge. Bisogna sapere quale CCNL viene applicato, all’interno del contratto ci sono le regole stabilite fra le parti (lavoratori e datori di lavoro), per un corretto rapporto di lavoro.
Saluti, Gioia
Salve Valentina,
Il CCNL del settore Gomma Plastica prevede 2 CCNL, uno con inquadramento contrattuale alfabetico (A/B/C…….etc.), questo CCNL prevede la decorrenza del periodo di preavviso dal 1° del mese o dal 15° giorno. Il preavviso in questo caso e per il suo equivalente inquadramento, (H) è di 3 settimane fino a 5 anni di anzianità aziendale.
Il CCNL del settore Gomma Plastica Industria Chimica (2° CCNL) prevede per le dimissioni di un 2°liv. un preavviso di 1 mese sempre fino a 5 anni di anzianità.
Sia nel primo che nel secondo contratto, il preavviso deve essere lavorato. Qualora non si lavori, verrà trattenuto dalle competenze di fine rapporto l’equivalente dei giorni di preavviso mancanti.
Nelle competenze di fine rapporto l’azienda è obbligata ha pagare le ferie non godute, i Rol (riduzione orario di lavoro) eventuali straordinari effettuati, oltre al T.F.R.
Saluti, Gioia
Salve Ilaria,
Devo capire meglio, lei lavora con un contratto in somministrazione? Cioè, il lavoro che lei svolge passa attraverso una agenzia di somministrazione? Se così è, il suo datore di lavoro è l’agenzia somministratrice.
Per rispondere in modo corretto ed esaustivo, bisogna avere in mano la documentazione relativa alla sua assunzione, documentazione degli straordinari effettuati, gli orari di lavoro concordati e quelli effettivamente lavorati. Da quanto lei dice, ci sono senza dubbio delle cose sbagliate, consiglio di farsi assistere da un ufficio sindacale nel suo territorio. Avrà modo di documentare tutte le anomalie da lei riscontrate e verificare con loro se ci sono i presupposti per poter richiedere quanto secondo lei le spetta.
Noi siamo della Uiltucs, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad ns. struttura nel suo territorio.
Saluti Gioia
17 Settembre 2018 alle 10:16 in risposta a: Interruzione preavviso di licenziamento apprendistato #7225Buongiorno,
i colleghi le hanno detto bene in merito ai giorni di preavviso.
In generale, credo debba esserci un registro delle presenze o una timbratura di un badge che attesti le giornate lavorate.
Se non fosse così e il datore di lavoro dovesse conteggiare in maniera imprecisa le giornate che lei ha lavorato durante il periodo di preavviso, le consiglio di rivolgersi nuovamente ai colleghi di categoria sindacale per protestare il calcolo errato.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
bisogna capire se nella lettera di assunzione o nel contratto aziendale sono previste clausole flessibili ed elastiche che consentono all’azienda di chiamarle in giornate diverse previste dalla proposta di lavoro iniziale.
Deve comunque risultare da accordo scritto e devono essere fornite le ragioni tecniche, organizzative, produttive sostitutive che autorizzano l’uso delle suddette clausole.
Il preavviso deve essere di almeno due giorni.
Il lavoro supplementare prevede comunque una maggiorazione forfettaria e convenzionale del 35%.
Il rifiuto del lavoratore non porta agli estremi per il licenziamento per giustificato motivo o l’uso di provvedimenti disciplinari.
Per ogni evenienza, le consiglio comunque di rivolgersi ai nostri colleghi della città dove lavora, così da poter analizzare la sua lettera di assunzione e il contratto aziendale.
Saluti,
Mario
14 Settembre 2018 alle 13:33 in risposta a: Contratto sostituzione maternita\' – durata e dimissioni #7219Salve Nic,
il contratto a termine in questione è con “causale” e cioè legato alla maternità della sua collega. Le ferie post-maternità sono un classico del prolungamento del contratto a termine. La durata massima di un contratto a termine è recentemente diminuita da 36 mesi a 24 mesi. Lei si può dimettere, deve trovare un accordo con il suo attuale datore di lavoro.
Saluti ancora, Gioia
Salve alisantropoblu,
se lei non si presenta al lavoro ed inoltre va a lavorare in altra azienda, il suo attuale datore di lavoro può, superati tot gg. di assenza ingiustificata (3/5), licenziarla per giusta causa. Queste sono le conseguenze.
Saluti Gioia
Salve dede89,
bel quesito devo dire;
il CCNL del commercio prevede 26gg lavorativi di ferie annuali, (lunedi/sabato) escluse dal calcolo, domeniche e festività infrasettimanali. Prevede inoltre che le ferie non possano essere suddivise in più di 2 periodi; il periodo di ferie deve essere concordato tra datore di lavoro e lavoratore. Queste sono le regole del CCNL. Oltre alle ferie il contratto prevede ulteriori ore a titolo “Riduzione orario di lavoro e Festività soppresse” da godersi in permessi di 4/8h per un totale di 56+32h, che maturano a seconda dell’anzianità aziendale.
Questo è il suo diritto, se c’è chiusura dell’attività, restano poche “chances”. Deve comunque trovare accordo con il suo datore di lavoro.
Saluti, Gioia
13 Settembre 2018 alle 14:20 in risposta a: Contratto sostituzione maternita\' – durata e dimissioni #7206Salve Nic,
secondo le mie informazioni, l’azienda ha la possibilità di far slittare la fine del contratto a termine fino a quando la lavoratrice in questione non rientra sul posto di lavoro. Deve (l’azienda) notificarle l’ ulteriore allungamento del periodo, non più come sostituzione maternità ma, sostituzione ferie.
Se lei chiude il rapporto di lavoro anticipatamente, deve pagare una penale che varia secondo quanto è il periodo in meno da lei lavorato. Le consiglio di trovare un accordo con il suo datore di lavoro.
Saluti, Gioia
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