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Buongiorno e grazie per averci contattato.
Se nella lettera di assunzione ha firmato la disponibilità per quel turno o se l’azienda le ha fissato quell’orario, dovrà contrattare nuovamente gli orari di lavoro.
In generale, l’azienda, ascoltate le esigenze dei lavoratori, può anche rifiutare eventuali richieste di cambio orario per motivi organizzativi e/o produttivi.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
in prima battuta le direi di far notare la differenza all’ufficio del personale che gestisce le buste paga e chiedere le ragioni di una paga base più bassa.
Qualora dovessero nascere complicazioni o la risposta non dovesse soddisfare la sua richiesta di chiarimenti, le consiglierei di far vedere la busta paga a un ufficio sindacale della UILM (la categoria della UIL che segue i metalmeccanici).
E’ pure possibile che le applichino un contratto cosiddetto “pirata”, cioè uno di quei contratti firmato da associazioni sindacali e datoriali non maggiormente rappresentative sul piano nazionale che firmano Ccnl con minimi retributivi o altri istituti a condizioni inferiori rispetto ai contratti collettivi nazionali firmati da Cgil, Cisl e Uil.
Questo può già verificarlo cercando il Ccnl specifico (solitamente viene inserita l’associazione datoriale che firma il contratto) sulla sua lettera di assunzione o sul modello Unilav.
Per il resto, le consiglio vivamente di rivolgersi al sindacato.
Cordiali saluti,
Mario
Quello che posso aggiungere è che bisogna vedere se ci sarà la possibilità di applicare le cosiddette “clausole sociali”, previste nella contrattazione collettiva, che impongono il mantenimento dei posti di lavoro. O capire se la sua azienda ha più o meno di 15 dipendenti, che potrebbe dare accesso a determinate tutele oppure no. Sapere quale Ccnl le applicano e cosa prevede in casi come quello che lei ci ha scritto, e via dicendo.
Le sue preoccupazioni sono legittime e vanno considerate.
Per fare questo, la cosa migliore che le consiglio al momento è parlare il prima possibile con i colleghi fissando un appuntamento, con le carte alla mano, così da valutare bene come procedere nel suo caso.
Mi tenga comunque aggiornato.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
tuttavia, da quello che ho letto nel suo messaggio, se lavora regolarmente assunta con l’azienda A, non vedo alcune irregolarità.
Comunque, se vuole approfondire la sua situazione lavorativa, le consiglio di rivolgersi ai nostri colleghi della UILTuCS della sua città con tutti i documenti di lavoro in suo possesso, così da poter eventualmente procedere nei confronti della sua datrice di lavoro.
Se mi scrive la città dove lavora, posso indicarle i nostri uffici più vicini a lei.
In alternativa, può consultare la mappa blu dell’Italia che trova su questa pagina.
Cordialmente,
Mario
E’ probabile che ci sia qualche voce relativa all’Irpef o alle addizionali regionali e comunali che fa andare in negativo la busta paga.
Forse una soluzione potrebbe essere la sospensione dei versamenti ma da questo punto di vista ti consiglio di approfondire la tua situazione con tanto di carte alla mano insieme al funzionario sindacale.
Se hai urgenza, prova a sentire i colleghi della UILTuCS Alessandria.
Ecco i recapiti:
Via Fiume, 10 15121 Alessandria
Tel.0131287711 Fax 0131267875
E-mail: alessandria@uiltucs.it
Pec: uiltucs.alessandria@pec.itBuona serata,
Mario
2 Agosto 2018 alle 16:00 in risposta a: Non so cosa fare,situazione comica, \"anarchia\"contratto di lavoro\" #7085Ecco i contatti della UILTuCS Lecce:
Via Lodi, 72 – 73100
Tel. 0832317223 – 0832457156 Fax 0832312437
E-mail: lecce@uiltucs.itDovrebbe avere anche o in sostituzione della lettera di assunzione il modello Unilav consegnato e protocollato all’ufficio per l’impiego.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Giorgia,
grazie per averci scritto innanzitutto.
Sarebbe opportuno capire se l’uso del mezzo privato con cui ha avuto il tamponamento era necessario per recarsi a lavoro.
Per esempio, come scrive l’Inail, se:
- il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Mettiamo caso fosse necessario, allora il Ccnl Commercio all’articolo 178 prevede intanto che il datore di lavoro debba pagarle un’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio.
Dopodiché avrebbe dovuto ottenere un’indennità dall’Inail e un’integrazione da parte del suo datore di lavoro secondo precise percentuali in base al numero di giorni di infortunio.
Inoltre, l’articolo 159 sempre del Ccnl Commercio prevede un permesso retribuito per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio ai lavoratori non in prova per seguire i corsi di studio a vari livelli.
Mentre l’articolo 154 prevede, per gli studenti che devono fare prove di esame, altri 5 giorni di permessi retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione. Ovviamente con la presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti.
Quindi, credo ci sia qualcosa da controllare nel suo caso in linea generale.
Detto questo, se mi scrive la città dove lavora e se non è la UILTuCS il suo sindacato di riferimento, posso provare a metterla in contatto con i colleghi dell’ufficio più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Ivan98,
le confermo quanto lei ha scritto per il riposo consecutivo di 11 ore ogni 24 ore.
Tuttavia, il Ccnl Vigilanza privata prevede che in caso di eventi eccezionali, fuori dai turni normali, ci sia l’obbligo di recuperare le ore di riposo, oltre alle relative maggiorazioni.
In ogni caso, le consiglio di contattare anche i colleghi della UILTuCS della città in cui lavora, per verificare meglio la sua situazione lavorativa, dato che l’azienda applica un regolamento interno deliberato dall’assemblea dei soci che va a modificare molti aspetti del Ccnl vigilanza privata o non li recepisce al suo interno.
Può consultare la mappa blu dell’Italia presente su questa pagina o scrivermi la città dove lavora e le indicherò volentieri i contatti.
Cordialmente,
Mario
2 Agosto 2018 alle 09:18 in risposta a: Non so cosa fare,situazione comica, \"anarchia\"contratto di lavoro\" #7078Buongiorno Gambler12,
grazie invece per aver raccontato tutti questi dettagli che rendono il quadro più chiaro.
Lei doveva avere il contratto firmato subito, come è stato per gli altri suoi colleghi.
Dato che ha già provato a mediare con il suo datore di lavoro, il mio consiglio è di rivolgersi subito a un nostro ufficio UILTuCS della città dove lavora e farsi assistere per farsi riconoscere ciò che le spetta.
Porti pure la lettera di assunzione e le buste paga, così da poter valutare bene il suo caso.
Consideri comunque che per il lavoro nero bisogna avere dei testimoni (l’ideale sarebbe dei suoi colleghi di lavoro), e a supporto anche dei documenti, che garantiscano che lei abbia lavorato nei primi 3 giorni di giugno.
Può trovare i contatti di un nostro ufficio della città dove lavora o della città più vicina a lei consultando la mappa blu dell’Italia che trova qui nel sito.
In alternativa, mi scriva la città dove lavora e sarò pronto a indicarle i riferimenti utili.
Resto a disposizione e le auguro una buona giornata,
Mario
1 Agosto 2018 alle 16:36 in risposta a: Apprendistato CCNL Commercio + Contratto giornaliero a tempo determinato #7076Ok, credo le farà un contratto a chiamata. Questo tecnicamente è il nome, non “a giornata” 🙂
Tuttavia, se lei è in ferie in quel periodo, consideri che può raggiungere il limite massimo di 40 ore settimanali di lavoro (48 ore con lo straordinario) cumulativi tra i due lavori.
Quindi, se col primo lavoro, fa, per esempio, 20 ore settimanali, va bene. Se invece fa già un totale di 40 ore solo col primo lavoro, allora non sarà possibile svolgere il secondo lavoro.
Pena una sanzione per uno dei due datori di lavoro.
Lei ha l’onere di comunicare al “secondo datore di lavoro” le ore settimanali che fa col primo lavoro.
Le ricordo inoltre che deve avere 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.
Tanto le dovevo precisare per fornirle un quadro più preciso.
Cordiali saluti,
Mario
1 Agosto 2018 alle 15:32 in risposta a: Apprendistato CCNL Commercio + Contratto giornaliero a tempo determinato #7074Buongiorno Andrea992,
in linea generale, le direi di sì, può lavorare. Immagino che sia in ferie nel periodo dal 10 al 27.
Se fosse così, in realtà, il periodo di ferie serve a recuperare le energie psico-fisiche ma non c’è alcun divieto in termini di legge a far sì che lei svolga un lavoro durante le ferie.
Inoltre, deve considerare eventuali vincoli di fedeltà o di esclusiva col suo “primo” datore di lavoro, se il lavoro che farà il 15-16 agosto è concorrenziale rispetto al primo.
Sulla tipologia di lavoro, sarà cura del datore di lavoro presentarle la forma contrattuale più adeguata e nel rispetto della legge.
Le due giornate di lavoro riguardano il settore della ristorazione o dei pubblici esercizi?
Tuttavia, se avesse la possibilità di contattare un nostro ufficio sindacale della sua città, sarebbe la scelta migliore per valutare al meglio il suo caso.
Può consultare la mappa blu dell’Italia presente qui sul sito o indicarmi la città dove lavora e sarò lieto di fornirle i riferimenti di un nostro ufficio UILTuCS più vicino a lei.
Intanto, se riuscisse a farsi dire che tipo di contratto vuole applicare il suo datore di lavoro del 15-16 agosto, sarebbe già buono per essere pronti al colloquio con i colleghi territoriali.
Spero di essere stato di aiuto e resto a disposizione.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Gabriele,
a quanto ho letto nel rinnovo 2013-2015 l’elemento retributivo e l’indennità di funzione sono stati conglobati nei minimi tabellari. Quindi, è per questo che non li ritrova nel rinnovo 2016-2019.
Tuttavia, se vuole avere conferma o approfondire l’argomento, le consiglio di contattare i colleghi della UILM (il sindacato dei metalmeccanici) della sua città, così da valutare eventuali specificità che potrebbero esserci a livello territoriale, aziendale o individuale.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno Pierino,
no, non dovrebbe essere passibile di visita fiscale da parte dell’Inps, dato che l’aspettativa non retribuita per malattia è un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro e non prevede un coinvolgimento dell’Inps nel pagamento di indennità per il periodo di malattia.
Tuttavia, insieme alla richiesta di aspettativa non retribuita dovrà allegare regolari certificati medici.
Secondo il Ccnl terziario, dopo i 120 giorni di aspettativa non retribuita per malattia, il datore di lavoro potrà licenziare il lavoratore.
Per valutare meglio il suo caso, le consiglio comunque di rivolgersi a un patronato Ital della sua città per avere un supporto specifico.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Angela4,
a quanto pare la parte del Decreto Dignità relativa alle proroghe e ai rinnovi sarà sospesa fino al 31 ottobre 2018 come periodo cuscinetto di adeguamento da parte delle aziende alle nuove norme.
Quindi, al momento, se a breve dovesse passare questa modifica in Parlamento, resta tutto com’è con la vecchia legge.
Faccia attenzione alla differenza tra proroghe e rinnovi.
Le proroghe – cioè il proseguimento dello stesso contratto senza alcun periodo di sospensione da rispettare e che va firmato prima della scadenza – possono essere fatte fino a 5 volte.
I rinnovi – cioè un nuovo contratto che rispetti i tempi di sospensione del rapporto di lavoro di 10 o 20 giorni a seconda della durata del primo contratto (meno o più di 6 mesi), pena la trasformazione in tempo indeterminato – possono essere anche più di 5.
I rinnovi, a partire dal secondo, devono essere comunque supportati da una causale.
Certo, c’è anche da dire che, nel suo caso, se il decreto dignità sarà poi in vigore dall’1 novembre 2018 per quanto riguarda le proroghe e i rinnovi, il datore di lavoro si troverà a un bivio, secondo la mia interpretazione: o chiudere il rapporto di lavoro o trasformarlo a tempo indeterminato, dato che supererà i 24 mesi (dal 21 novembre 2018).
Le consiglio comunque di rivolgersi a un ufficio vertenze del sindacato della sua categoria di lavoro, dato che ancora tutta la vicenda dei rinnovi e della trasformazione a tempo indeterminato dei contratti nel decreto dignità risulta in itinere e potrà subire variazioni.
Se mi scrive che Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano (lo trova scritto nella lettera di assunzione) e in quale città lavora, posso indicarle un ufficio sindacale più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Ivan87,
la giurisprudenza indica come un dipendente si possa dimettere per giusta causa senza preavviso dopo il mancato pagamento alla scadenza del periodo o della data prevista nella contrattazione collettiva di riferimento.
Nel caso dei metalmeccanici, alla fine di ogni mese, massimo entro il 15 del mese successivo (con interessi), salvo prassi aziendali esistenti con periodi diversi o accordi sindacali specifici.
In questo caso, le dimissioni per giusta causa fanno accedere all’indennità di disoccupazione Naspi.
Per ogni evenienza, le consiglio vivamente di sentire anche l’ufficio sindacale della sua categoria (la UILM) presente nella sua città, così da valutare bene la sua situazione contrattuale e richiedere poi all’azienda quanto dovuto in termini di tredicesima, tfr, ecc.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Fabiokry,
grazie a lei per averci contattato.
Cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno, le direi di restare positivo qualora il suo datore di lavoro non dovesse concederle quest’anno l’anticipo del tfr.
Se vuole, inoltre, può anche mettersi in contatto con i nostri colleghi della UILTuCS presenti nella sua città.
I riferimenti li trova nella mappa blu dell’Italia presente in questa pagina.
Mi tenga comunque aggiornato sulla sua vicenda, se le fa piacere.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Laila1988,
per la prima domanda: no, non è legale.
Per la seconda domanda: bisogna capire se le applicano, tramite contratto individuale o accordo aziendale, delle clausole elastiche e flessibili.
Il consiglio migliore, vista la sua situazione, che posso darle è di prendere appuntamento con i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora.
Se vuole può trovare i contatti nella mappa blu dell’Italia presente qui sul sito o mi scrive in quale città lavora e sarò lieto di darle i riferimenti.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Fabiokry,
la giurisprudenza in tal senso ha indicato che le aziende con meno di 25 dipendenti non sono obbligati a concedere l’anticipo del Tfr, nonostante si abbiano i requisiti.
Questo perché il limite del 4% previsto dalla legge nella suddetta situazione aziendale darebbe un risultato inferiore a 1 (lavoratore).
Tuttavia può richiederlo l’anno successivo se ancora necessario.
Spero di aver chiarito anche questo punto.
Cordialmente,
Mario
24 Luglio 2018 alle 09:28 in risposta a: DURATA PERIODO DI PROVA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO #7052Buongiorno Francesca79,
secondo quanto previsto dal Ccnl metalmeccanica Federmeccanica, il periodo di prova per i lavoratori inquadrati al secondo livello è di 1 mese e mezzo come durata ordinaria, 1 mese come durata ridotta se ha svolto le stesse mansioni in altre aziende per almeno due anni o ha svolto un apprendistato professionalizzante.
Inoltre, il periodo di prova deve essere scritto nella lettera di assunzione, nel rispetto dei limiti suddetti.
Provi a parlarne con il suo responsabile alla risorse umane o col suo datore di lavoro. In alternativa, provi a parlarne con un rappresentante sindacale in azienda o contatti un ufficio sindacale di categoria (la UILM) della sua città, così da avere pieno supporto per il suo caso.
Spero comunque di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
23 Luglio 2018 alle 12:25 in risposta a: intervallo tra due contratti a tempo indeterminato CCNL chimica #7047Buongiorno Ab,
non c’è un limite minimo per la riassunzione. A maggior ragione se le dimissioni avvengono durante il periodo di prova.
Cordialmente,
Mario
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