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Buongiorno DJ87,
se il corso è privato (cioè finanziato dall’azienda e non tramite enti bilaterali o fondi interprofessionali, per esempio) può starci la formazione fuori dall’orario di lavoro.
Se il corso di 4 ore che lei ha già frequentato è quello base, l’attestato è valido anche per l’azienda attuale. La durata infatti è di 5 anni.
La formazione base è valida per tutte le tipologie di azienda. Mentre la formazione specifica si riferisce al livello di rischio dell’azienda. Quindi, se era basso ed è rimasto tale, non dovrebbero grosse differenze tra il corso frequentato qualche mese fa e quello attuale.
Per il secondo punto, la legge prevede che dopo 6 ore continuative di lavoro, ci sia una pausa di almeno 10 minuti. Poi, discorso diverso se lavoro di fronte a un computer.
Inoltre, la gestione delle pause è un aspetto che va coordinato all’interno di ogni azienda con i propri datori di lavoro.
Per quanto riguarda il terzo punto, il mio consiglio è di rivolgersi a un sindacato (UIL Trasporti) e denunciare quanto accade, così da farsi rappresentare e tutelare dall’organizzazione.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Irene86,
leggendo l’articolo 41 del CCNL Telecomunicazioni 2013 si riferisce al “lavoratore”, senza differenze. Lo stesso vale per il CCNL Commercio, dove si cita testualmente “l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione per tutto il personale assunto”.
Quindi, credo che si possano considerare tutti i cinque anni di lavoro.
Nel suo caso, visto che va oltre i cinque, è giusto il periodo di preavviso di 2 mesi.
Se dovesse avere problemi, le consiglio di rivolgersi anche a un rappresentante sindacale della sua azienda oppure a un ufficio sindacale di categoria (UILCOM, nel suo caso).
Spero di essere stato d’aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno gio1987,
grazie per averci scritto.
Se c’è un errore di inquadramento può sicuramente fare richiesta di eventuale rimborso.
Può provare a rivolgersi all’INPS e sentire cosa le dicono, anche se per ottenere la differenza di retribuzione, credo sia più opportuno fare una vertenza sindacale.
Se mi scrive la città dove ha lavorato, posso indicarle uno dei nostri uffici più vicino a lei.
Avrà la possibilità di verificare tutti i documenti e ragionare su una possibile azione da intraprendere.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Troxy,
in linea generale, il datore di lavoro dovrà darle il tfr con l’ultima busta paga, se ha deciso di tenerlo in azienda.
Tuttavia, qualora dovesse avere problemi con il versamento, può consultare la procedura dell’INPS per insolvenza: http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5931
Ricordi che il diritto al TFR si prescrive in cinque anni.
Cordialmente,
Mario
Salve Serena36,
certo che può, deve trovare accordo con la cooperativa. Saluti
Gioia
Salve Caneblu,
capisco il suo risentimento. Le suggerisco di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio per farsi assistere in questa vicenda. Ritengo che il suo datore di lavoro voglia che lei si dimetta, in modo da far pagare a lei, le penali relative alla rescissione del contratto a tempo determinato. Per risposte più certe vorrei vedere la lettera di assunzione, per questo il mio consiglio è di farsi assistere da una struttura sindacale nella sua città.
Noi siamo della Uiltucs-Uil e seguiamo il Terziario-Commercio, se ci indica dove risiede e lavora potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Spero di esserle stata utile, saluti
Gioia
Buonasera Miloxe,
per quanto riguarda la busta paga, le consiglio di farla visionare a una struttura sindacale.
Per quanto riguarda la malattia, in effetti risulta strano questo pagamento, soprattutto per la prima malattia ma bisogna vedere il CCNL di riferimento.
In ultimo, il passaggio da un contratto a tempo indeterminato in un’azienda a uno a tempo determinato non comporta limiti o tassazioni maggiorate.
Se mi scrive la città dove lavora, le posso indicare un ufficio sindacale metalmeccanico più vicino a lei.
Cordialità,
Mario
Salve Helene,
1) – per vedere riconosciuto il suo diritto alla estensione sino a 7 mesi post-partum come obbligatori, deve fare domanda al servizio ispettivo della DPL, che accerterà l’esistenza del diritto stesso.
2) – il “congedo parentale” può essere utilizzato in un unico periodo o in più periodi. (massimo 6 mesi di astensione) Può essere attaccato all’astensione obbligatoria.
3) – il diritto all’utilizzo del congedo parentale è legato all’età del bambino ed al bambino stesso, lei può utilizzare il congedo sino ai 12 anni del bambino.
Il mio consiglio è di farsi assistere da una struttura sindacale o dal patronato, noi siamo della Uiltucs-Uil settore turismo, se ci dice dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Saluti, Gioia
Buongiorno vivi01,
l’art. 2129 del codice civile stabilisce che ” Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto.”
Nel contratto a termine, infatti, di norma il rapporto di lavoro cessa alla naturale scadenza e non è previsto alcun preavviso.
In caso di dimissioni senza giusta causa, il datore di lavoro può richiedere un risarcimento del danno, configurandosi in questo caso, un inadempimento contrattuale.
Le consiglio di trovare soluzione consensuale e scritta, con il suo datore di lavoro.
Saluti, Gioia
7 Febbraio 2017 alle 15:25 in risposta a: Rinnovo contratto non ancora firmato e continuazione prestazione lavorativa #5465Salve Aresina86,
provo ad essere più chiara, l’ultimo decreto legislativo 81/2015 contiene la nuova disciplina normativa relativa al contratto a termine, sintetizzo:
1) – la proroga, per la quale è necessaria (obbligatoria) la forma scritta, è ammessa a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa dell’originario contratto a termine.
2) – la proroga va comunicata, entro 5gg. dal momento in cui è iniziata, (da parte dell’azienda) on-line al centro per l’impiego.
3) -se dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, il lavoro prosegue di fatto:
– per 30gg. (se il primo contratto a termine ha durata inferiore a 6 mesi)
– per 50gg. ( se il contratto ha durata superiore a 6 mesi) il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% su paga giornaliera, fino al 10° giorno succesivo al termine e del 40% per ogni giorno ulteriore.
Superato il 50gg. di sconfinamento il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Spero di aver dipanato un pò dei suoi dubbi, ritengo comunque che per verificare le scorrettezze che lei dichiara, si debba avvalere del supporto di una struttura sindacale. Noi siamo della Uiltucs-Uil terziario/commercio, se vuole indicarci la città in cui opera potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti Gioia
6 Febbraio 2017 alle 14:03 in risposta a: Rinnovo contratto non ancora firmato e continuazione prestazione lavorativa #5463Buongiorno Aresina86,
se, come lei dice ha ricevuto la busta paga di gennaio, non dovrebbe esserci alcun problema, la busta testimonia che lei ha superato di fatto la scadenza del primo contratto. E’ interesse del datore dimostrare che è in atto un secondo contratto a termine.
Non capisco in che senso vuole impugnare il contratto. Mi faccia capire meglio,
Saluti, Gioia
Buongiorno asjamandara,
alla prima domanda avevo risposto nel post precedente.
Per quanto riguarda la disoccupazione, ne ha diritto dato che nel suo caso siamo di fronte a uno stato di disoccupazione involontaria.
Può consultare la pagina web dell’INPS relativa alla Naspi che le indico di seguito: https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=11316
Qui può trovare tutte le informazioni su cosa le spetta, quando spetta l’indennità di disoccupazione e come fare domanda.
Spero di essere stato d’aiuto.
Resto a disposizione per ulteriori richieste e le auguro una buona giornata,
Mario
Buonasera,
le sarà trattenuta dall’ultima busta paga la parte di indennità di preavviso per i giorni che mancherà.
Spero di essere stato d’aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Bidu,
considerato che tutti e tre i sindacati contattati le hanno dato una risposta univoca, credo che la strada migliore da seguire sia quella dell’assistenza sindacale in loco.
Provi a ricontattare il suo sindacato di categoria e capire insieme a loro quale possa essere l’azione migliore da intraprendere.
Ricordi comunque che, qualora il rapporto di lavoro dovesse peggiorare, in linea generale deve evitare le dimissioni (se non per giusta causa), così da ottenere almeno l’indennità di disoccupazione per licenziamento.
Cordialità,
Mario
Buonasera Bidu1986,
il consiglio che posso darle è quello di trovare un accordo con l’azienda sulla retribuzione facendo presente il suo problema.
Lei può anche rifiutare di firmare ma l’azienda, per motivi organizzativi, giusto come esempio, potrebbe procedere ugualmente e rischiare di compromettere anche il clima lavorativo aziendale.
D’altronde il cambio di retribuzione è dato dal cambio di giorno lavorativo non dal peggioramento delle condizioni di lavoro (cambio delle mansioni di lavoro, per esempio).
Tuttavia, qualora l’azienda non volesse concederle nulla, provi a sentire un sindacato della sua categoria (per la UIL, c’è la FENEAL) per approfondire la vicenda con tutti i dettagli storici del suo contratto di lavoro e valutare ulteriori azioni.
Cordialmente,
Mario
26 Gennaio 2017 alle 12:52 in risposta a: Quando si applicano gli sgravi contributivi nell'assunzione con il "Jobs Act" #5408Buongiorno Dragontree,
per quanto riguarda la prima domanda relativa all’orario di lavoro, possiamo dirle che non ci sono problemi a svolgere i due lavori. Per quanto concerne la legge, le metto il link del sito INPS con tutti i relativi riferimenti normativi: https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6441
Sulla seconda domanda, facciamo una verifica e le faremo sapere al più presto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Morella1983,
in effetti, il CCNL Turismo si rifà alla normativa vigente per quanto riguarda la maturazione di istituti diversi dalle ferie, tredicesima e quattordicesima.
Il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, al comma 5, recita testualmente: “Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti”.
Quindi, dovrebbero rientrare anche i ROL, se parliamo di maternità obbligatoria.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Samsung1,
rispondo per punti, così spero di essere più chiaro.
1) Sì, è vero.
2) No, non c’è una durata minima ma è necessario che venga licenziato. Quindi, no dimissioni volontarie.
3) La durata della Naspi, pagata mensilmente, corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, per un massimo di 18 mesi (dall’1 gennaio 2017 è entrata in vigore questa modifica. Prima erano 24 mesi).
Per quanto riguarda la retribuzione della Naspi, si basa sulla retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni utili diviso le settimane di contribuzione (massimo 208 settimane) e moltiplicato per 4,33.Per maggiori informazioni sulla Naspi, può visitare anche la pagina web dell’INPS sulla Naspi: https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=11316
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Argon,
diciamo che ha diversi presupposti per far sì che il suo contratto diventi subordinato.
Inoltre, credo sia illegittimo il fatto che le possa bloccare i pagamenti (sì, dopo i 5.000 euro bisogna fare la dichiarazione dei redditi).
Tuttavia, vista la sua situazione e le premesse del suo datore di lavoro, le consiglio per i problemi che ha posto sul nostro forum di contattare un nostro ufficio sindacale più vicino a lei.
Se mi scrive dove vive, posso fornirle i recapiti, così, con i documenti alla mano può approfondire meglio tutti gli aspetti della sua vicenda.
Buongiorno Saretta83,
se proprio non ha alternativa alle dimissioni (non credo che siano per giusta causa, in questo caso), deve dare comunicazione con raccomandata scritta o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, al partire dal primo o dal sedicesimo giorno di ogni mese.
Nel suo caso, visto che si tratta di un quarto livello con più di 10 anni di servizio compiuti, l’articolo 241 del CCNL Terziario Confcommercio prevede un preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui non dovesse dare il preavviso, il suo datore di lavoro può trattenere dall’ultima busta paga la retribuzione corrispondente ai giorni di preavviso previsti nel suo caso.
Inoltre, su sua richiesta, il suo datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo cessare immediatamente il rapporto di lavoro.
Anche in caso di dimissioni, le sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto.
Spero di averle chiarito qualche dubbio.
Cordialmente,
Mario
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