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Salve Maurizio Saracino,
onestamente non sò spiegarle perchè. Se ritiene di non essere giustamente inquadrato, può attraverso ufficio sindacale, fare richiesta di un corretto inquadramento ed anche richiedere gli eventuali arretrati. Noi siamo della Uiltucs, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Salve Rosario Silvano,
consiglio di rivolgersi ad un Patronato Sindacale per avere una risposta corretta. La mia interpretazione è che, per utilizzare i “Congedi Parentali” bisogna rientrare nella casistica che accompagna la richiesta; cioè, la malattia di un minore o di congiunti (madre, padre, suocera/o – marito/moglie). Come già detto le conviene rivolgersi ad un sindacato.
Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns ufficio.
Saluti, Gioia
Salve pimot,
il preavviso deve essere trattenuto in una unica voce.
Non so se il suo CCNL è Industria Metalmeccanica o Artigiani Metalmeccanici.
Se è Industria, avendo lei una anzianità di oltre cinque anni il suo preavviso è di 20 giorni di calendario.
Se invece il CCNL applicato è Artigiani, il suo preavviso è di 8 giorni di calendario.
Nel caso di mancato preavviso la trattenuta sarà equivalente ai periodi suddetti. Le consiglio di far verificare le sue buste paga ad un ufficio sindacale nel suo territorio.
Noi siamo della UIL, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve lipstick_C
Il CCNL del Terziario/Commercio, prevede che il preavviso sia lavorato, salvo accordo diverso fra le parti.
L’art. 241 dello stesso Contratto prevede per una anzianità fino a 5 anni un preavviso lavorato di 15gg. di calendario. (In caso di licenziamento il preavviso è di 20gg.)
Il preavviso decorre dal 1°del mese o dal 16° del mese. Le dimissioni vanno inviate per via TELEMATICA.
Saluti, Gioia
Buongiorno,
i giorni di preavviso dipendono da:
– tipo di Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato
– anzianità di servizio
– livello di inquadramento
Al netto di quanto scritto sopra, lei può rinunciare a lavorare i giorni di preavviso ma dovrà pagare un’indennità di preavviso al datore di lavoro per i giorni non lavorati previsti dal ccnl di riferimento per i suddetti giorni.
Se, per esempio, il Ccnl che le applicano prevede i 30 giorni di preavviso sostenuti dal suo datore di lavoro e decide di non lavorarli tutti, dovrà pagare un’indennità di preavviso per quei 30 giorni o per i giorni che non vorrà lavorare.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Salve jepssen,
le consiglio di chiedere spiegazioni all’ufficio del personale, della sua azienda, prima di rivolgersi comunque ad un ufficio sindacale nel suo territorio.
Per rispondere nel merito bisogna vedere le buste paga ricevute dall’inizio della sua aspettativa più l’ultima, prima di assentarsi dal lavoro e la busta paga ricevuta quando ha ripreso il lavoro. Con questa documentazione si può vedere se è giusto o sbagliato quanto fatto dall’azienda.
Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Salve marticampi,
non riesco a capire se lei lavora in una azienda dei MULTISERVIZI. E’ importante per verificare il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale) applicato. In generale e salvo diversa disposizione del CCNL, il contratto a chiamata è regolamentato dalla legge (D.Lgs n. 276/2003);
deve essere stipulato in forma scritta;
deve indicare la durata della prestazione lavorativa;(cioè quando viene prevista la possibile chiamata)
deve indicare il luogo della prestazione;
deve indicare la modalità della prestazione e il relativo preavviso di chiamata spettante; (mai meno di 1 giorno)
deve indicare il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore per le prestazioni eseguite (chiamata) e la relativa indennità di disponibilità.
Questo è quanto prevede la legge. Le consiglio di rivolgersi ad un ufficio sindacale per farsi aiutare. Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove risiede e in quale settore opera (CCNL Applicato), potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Saluti, Gioia
Salve jixgardee,
il CCNL del Terziario-Commercio, prevede a partire dal 4° liv. l’inquadramento del Contabile d’ordine il quale, esegue lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite; per finire al secondo livello Contabile con mansioni di concetto, lavoratori con mansioni di concetto che svolgono compiti prevalentemente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo.
Se lei ha già richiesto all’azienda un avanzamento contrattuale e non ha ricevuto risposte, consiglio di rivolgersi ad un ufficio sindacale che la può assistere per argomentare le sue richieste.
Nel caso in cui si apre una vertenza sindacale e dal momento in cui viene riconosciuto il possibile passaggio, le verranno riconosciuti gli arretrati che ha maturato.
Noi siamo della UILTuCS. Se ci dice dove risiede, possiamo indirizzarla al nostro ufficio più vicino.
Saluti,
Gioia
Salve Gionata,
l’organizzazione del lavoro aziendale, è una tematica spesso delegata al datore di lavoro e a chi lo rappresenta.
Se avete all’interno una contrattazione aziendale che invece regolamenta anche la rotazione dei turni e se esiste una RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale), può richiedere un colloquio con il suo capo reparto facendosi assistere dalla RSA.
Se tutto ciò non è possibile, posso suggerire di rivolgersi ad un ufficio sindacale nel suo territorio, noi siamo della Uil se vuole dirci in quale città opera, potremmo indirizzarla un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Marco Lepri,
L’art. 7 del CCNL dei Metalmeccanici – Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale – prevede per i lavoratori la possibilità di utilizzare dei permessi retribuiti regolamentati dal CCNL stesso, per la propria crescita sia professionale che culturale.
Diverso è, come nel suo caso, se l’Azienda organizza a proprie spese dei corsi per migliorare la qualità complessiva della professionalità dei propri dipendenti.
In questo caso, a meno chè non venga fatto un accordo specifico, il CCNL non prevede niente.
Saluti, Gioia
28 Novembre 2019 alle 15:12 in risposta a: Dopo quanti anni ho Diritto a non lavorare il giorno di Nalale #8665Salve Sabrina,
il CCNL non prevede nulla di specifico riguardante l’organizzazione del lavoro. E’ consuetudine, nell’Organizzazione del lavoro aziendale, prevedere una rotazione fra tutti gli addetti. Provi a richiedere al suo responsabile se è possibile iniziare una rotazione tra tutti gli addetti al servizio. In alternativa puo rivolgersi ad una struttura sindacale del suo territorio per essere assistito in questo frangente.
Noi siamo della Uiltucs, organizzazione sindacale che segue il settore delle Cooperative Sociali, se vuole dirci dove opera (città), potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Buongiorno,
dai contratti a tempo determinato stipulati dal 1° novembre 2018, si applica la nuova legge (decreto dignità):
– la durata massima complessiva del contratto (o della somma dei contratti) è di 24 mesi
– sono previste un massimo di 4 proroghe
– nei rinnovi invece è sempre richiesta la causale
– l’apposizione di un termine al contratto di lavoro è consentita, senza l’obbligo della introduzione di alcuna causale, solo per una durata non superiore a 12 mesi. Questa durata massima può essere superata, entro il periodo massimo di 24 mesi, solo con l’indicazione della causale che giustifica l’apposizione del termine.
Superati questi limiti o senza causale per i rinnovi, scatta la conversione da contratto a termine a indeterminato.
La causale si esclude per i contratti a termine per le attività stagionali, per alcune categorie di lavoratori o attività lavorative previste dal Jobs Act, come i contratti per speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi o nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
Spero di essere stato di aiuto e resto a disposizione per ulteriore supporto.
Saluti,
Mario
18 Novembre 2019 alle 11:54 in risposta a: 2 Domande per CCNL Metalmeccanici (aspettativa e permesso concorsi) #8654Buongiorno,
provo a rispondere per punti:
1) Sì, l’anzianità si azzera quando firma per una nuova azienda.
2) Non è previsto ma potrebbe usare i permessi cosiddetti Rol, se ha ore accumulate sufficienti per svolgere il concorso.
Saluti,
Mario
18 Novembre 2019 alle 11:50 in risposta a: Lettera di richiamo per fatti accaduti nel mio giorno di riposo #8653Buongiorno,
sono stati descritti i fatti?
Le consiglio di sentire un ufficio sindacale di categoria il prima possibile, poiché entro 5 giorni dal ricevimento della nota aziendale, va mandata la comunicazione di difesa.
Se mi scrive in quale città lavora e quale Ccnl le applicano, sarò lieto di indicarle i riferimenti degli uffici più vicini a lei.
Saluti,
Mario
18 Novembre 2019 alle 11:42 in risposta a: contratto collettivo nazionale metalmeccanici avanzamento livello #8652Buongiorno,
bisogna capire innanzitutto cosa prevede l’accordo aziendale su avanzamenti di livello e superminimo.
Detto questo, se le va applicato il Ccnl metalmeccanici, le spettano almeno agli scatti di anzianità ogni tot anni per il suo attuale livello di inquadramento e al superminimo, se previsto dalla contrattazione collettiva o a livello individuale.
Se invece svolge mansioni superiori al suo livello di inquadramento contrattuale, va adeguata almeno la retribuzione.
Le consiglio infine di sentire i colleghi della Uilm della città dove lavora. Qui trova i riferimenti utili: https://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in linea generale direi di no, se nella lettera di assunzione il luogo di lavoro descritto è su Milano.
Se vuole comunque avere un parere più preciso, le consiglio di contattare i colleghi di categoria dei metalmeccanici.
Ecco i riferimenti degli uffici territoriali: https://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
sì, in effetti lavoro straordinario e trasferte sono regolate da due articoli diversi del contratto collettivo.
Le consiglio di sentire i colleghi della Uilm che trattano il suo Ccnl.
Qui trova i riferimenti degli uffici territoriali: https://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in linea generale, se è una formazione privata (quindi non prevista dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali) l’accordo privato tra le parti va rispettato.
Per quanto riguarda il preavviso e il periodo di prova, se mi dice quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano e in quale livello di inquadramento si trova, posso darle ulteriori indicazioni.
Saluti,
Mario
Salve Drake,
le consiglio di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio;
Rifiutare in modo esplicito non è mai consigliabile, può richiedere delle tutele maggiori per la sua persona; insisto si faccia aiutare nel suo territorio.
Noi siamo della Uiltucs, se vuole dirci in quale città opera potremmo indirizzarla ad un ns sportello.
Saluti, Gioia
14 Novembre 2019 alle 17:14 in risposta a: CCN cooperative sociali contratto indeterminato ore formazione retribuite #8636Salve laboratorioestinto,
nel CCNL cooperative sociali non ho trovato, specificata e regolamentata, una norma relativa alla formazione professionale.
Nella sua mail non specifica quale ruolo riveste e neppure se è assunto con un contratto di “apprendistato”. Forse se ci dà qualche ulteriore informazione potremmo aiutarla.
Posso anche suggerire se vuole, di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio. Noi siamo della Uil, se vuole dirci in quale città lavora, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
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