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Capisco la sua situazione ma le consiglio comunque di sentire (senza alcun impegno particolare) almeno un patronato o un ufficio sindacale per avere delle informazioni ulteriori.
Potrebbe avere qualche informazione più specifica che potrebbe tutelarla restando a riposo e garantirle un contributo economico maggiore durante questa fase della sua vita.
Saluti,
Mario
Sì, a ogni livello corrispondono relative mansioni.
Di seguito il link al Ccnl Commercio con i livelli di inquadramento (articolo 100): https://uiltucs.it/pdf/commercio/CCNL_Terziario_Commercio_Confcommercio_2008.pdf
Mario
Buongiorno,
certo, è una situazione abbastanza particolare…
Detto ciò, l’azienda non può obbligarla a fare le ferie se già ha un periodo di chiusura aziendale.
L’azienda rischia di essere condannata a reintegrare il monte ore di ferie maturate, qualora lei decida di ricorrere per vie legali.
O quantomeno non può obbligarla a farle consumare tutte le ferie.
D’altro canto, però, lei non può rifiutare le ferie pretendendo che gli vengano pagate alla conclusione del rapporto di lavoro. Questo è quello che ha deciso, per esempio, con una sentenza la Corte di Giustizia europea.
Il mio consiglio finale è di provare nuovamente a trovare un accordo cercando di far valere il buonsenso da ambo le parti.
Come altra soluzione, le consiglio di sentire anche i colleghi sindacalisti della Uilm presenti nella città dove lei lavora per un consulto più specifico.
Di seguito trova il link con i contatti degli uffici territoriali: http://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
secondo quanto previsto dal Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro bisogna avere specifica formazione e adeguato addestramento.
Credo sia utile farlo presente al suo datore di lavoro e al responsabile per la sicurezza (se presente in azienda) dato che rischiano dalle sanzioni amministrative a quelle penali in caso di incidente sul lavoro.
Sono esenti tuttavia solo se il tipo di carrello elevatore non prevede formazione e addestramento.
Credo possa trovare maggiori informazioni leggendo il Testo Unico (qui il link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf) o rivolgendosi alla Uiltec di Varese.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
le consiglio di contattare i colleghi del sindacato di categoria presenti nella sua città perché potrebbero esserci i presupposti per dichiarare illegittimo il licenziamento.
Per esempio, nel Ccnl Commercio o Terziario il periodo di comporto per infortunio è di 180 giorni. Nel suo caso, siamo ancora sotto la soglia suddetta.
Se mi scrive in quale città lavora e quale Ccnl le applicano, sarò lieto di fornirle i recapiti utili per metterla in contatto con i colleghi che potranno supportarla con la documentazione in mano.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
riporto il testo dal sito dell’Inps: “Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articolo 22 e seguenti del Testo Unico).”
Tuttavia, in base alla contrattazione collettiva che le applicano, potrebbe avere una retribuzione integrata dal suo datore di lavoro fino al 100% della retribuzione mensile netta (salvo che l’Inps stessa provveda a fare ciò perché l’indennità raggiunge un importo superiore che copre la sua retribuzione) per i due mesi precedenti la data presunta del parto, per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso, per i tre mesi dopo il parto, durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga prima della data presunta.
Se mi scrive quale Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano, posso provare a darle la risposta definitiva.
Spero di essere stato di aiuto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
secondo l’articolo 146 del Ccnl Terziario o Commercio che dir sì voglia, i permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’articolo 195 del Ccnl, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Come scritto nell’altro post che pubblicato sul forum, le consiglio di sentire anche i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora per vedere insieme la sua condizione lavorativa.
Spero comunque di averle dato qualche informazione utile.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
il cambio di mansione può essere anche un atto unilaterale del datore di lavoro ma come recita l’articolo 2103 del codice civile “salva diversa volontà del lavoratore”.
Comunque, come recita sempre il suddetto articolo del codice civile, è consigliabile un accordo sindacale individuali di modifica della mansioni per evitare eventuali ricorsi da parte sua nei confronti del datore di lavoro qualora rifiuti il passaggio a mansioni diverse da quelle attuali o al contrario provvedimenti del datore di lavoro nei suoi confronti.
Le consiglio infine di sentire i miei colleghi della città in cui lei lavora, così da valutare bene il suo caso.
Può cliccare sulla sua regione di residenza della mappa blu dell’Italia che vede in questa pagina per trovare l’indirizzo dell’ufficio UILTuCS più vicino a lei.
In alternativa, se mi scrive la città dove lavora, sarò lieto di indicarglieli personalmente.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
secondo l’articolo 15 del Ccnl di riferimento (che rimanda proprio all’articolo 12 sulle maggiorazioni), le maggiorazioni sono applicate in entrambi i casi, salvo in caso di recupero o spostamento.
Per averne conferma, tuttavia, le consiglio di sentire i colleghi della Uiltec che seguono il suo settore. Non vorrei che ci fossero informazioni che al momento mi sfuggono.
Qui può trovare i contatti della sede Uiltec più vicina a lei: http://www.uiltec.it/sedi
In alternativa, può sentire un rappresentante sindacale della sua azienda, se presente.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
il decreto dignità prevede fino a 4 proroghe nei 24 mesi.
Resta invariata la legge sugli intervalli da rispettare tra un rinnovo e l’altro: 10 giorni di stacco se il contratto precedente è durato fino a 6 mesi, 20 giorni di stacco se il precedente ha avuto la durata oltre i 6 mesi. Se non si rispettano questi limiti, il contratto si trasforma in tempo indeterminato.
Le causali non vanno indicate per alcuni tipi di contratti. Per esempio, nel caso di contratti per fare speciali servizi non superiori a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici servizi o nei casi individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Nel suo caso, dal prossimo rinnovo (il quarto, anche inferiore a 12 mesi) dovrà esserci la causale, che può essere:
– per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Se non ci sarà la causale, il suo datore dovrà trasformare il suo contratto a tempo indeterminato.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buonasera,
se fa riferimento al protocollo d’intesa Ebinter sull’apprendistato professionalizzante per gli addetti alla revisione legale, le dico di sì che è ancora valido e può quindi richiedere condizioni migliori.
Nell’accordo è specificato che tutti i percorsi di apprendistato devo terminare al 2° livello di inquadramento.
Certo, può esserci il rischio che l’azienda rivaluti la proposta di apprendistato a seguito di quanto farà notare loro.
Ci tenga in considerazione se ha ulteriore bisogno di supporto sindacale. L’ufficio della UILTuCS presente nella città dove lavora può esserle di aiuto in questa fase.
Cordiali saluti,
Mario
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Questa risposta è stata modificata 6 anni, 11 mesi fa da
Sindacato-Networkers.it.
Buongiorno,
data la complessità della sua situazione e della domanda specifica dal punto di vista previdenziale, le consiglio di sentire un responsabile di un patronato della sua città che ha competenza sulle sue domande.
Qui trova gli indirizzi utili del patronato Ital Uil divisi per regione. Selezioni la sua e troverà i riferimenti dell’ufficio più vicino a lei: http://www.italuil.it/index.jsp?id=234®ioni=0
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Giu382,
le consiglio di farsi assistere da una struttura sindacale nel suo territorio. Non sarà facile, ma forse si può trovare una qualche possibilità di applicazione dell’art. 141 del CCNL.
Noi siamo della Uiltucs, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio sindacale.
Saluti, Gioia
Salve Ichigo21,
i contributi sociali, sono il totale dei contributi Inps e Inail versati dal datore di lavoro e in minima parte anche dal lavoratore. Tali contributi finanziano, la malattia, la maternità/paternità, la cassa integrazione, gli assegni familiari, la disoccupazione (Naspi) ecc.
La quota a carico del lavoratore varia a seconda del CCNL applicato.
Saluti, Gioia
Salve ancora,
una precisazione, non è certo che lei possa riavere il superminimo “non assorbibile”; è un tentativo che consiglio di fare.
Poichè in questo momento il suo superminimo è assorbibile, qualora dovessero nuovamente proporle un passaggio di livello, l’azienda può attingere dal suo superminimo.
Nel caso invece di aumenti per rinnovo CCNL, è più difficile assorbire dal superminimo. In generale il rinnovo del contratto prevede l’aumento ex-novo. (salario aggiuntivo)
L’indirizzo al quale rivolgersi è il seguente:
Uiltec Varese, Via S.Stefano, 8 – Tradate
E-mail: varese@uiltec.it
Deve chiedere un appuntamento e si faccia dire gli orari.
Saluti, Gioia
Salve Polimarco,
“potrebbe” avere qualche chance. Le consiglio di farsi assistere da una struttura sindacale nel suo territorio e con assistenza legale, verificare la possibilità di richiedere la non assorbibilità del suo superminimo.
Se si può dimostrare una coercizione (non era assistito da nessun operatore sindacale), “forse” avrà qualche possibilità.
Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Salve Alenji,
il preavviso è legato all’inquadramento contrattuale ed all’anzianità di servizio. Decorre dall’inizio del mese o dalla metà del mese. (1° del mese o 15 del mese)
Se lei ha anzianità di servizio inferiore ai 5 anni, il suo preavviso sarà di 15gg. di calendario; dai 5 anni sino ai 10 sarà, di 22/23gg. di calendario; oltre i 10 anni il preavviso sarà di 1 mese.
Per quanto riguarda la seconda domanda, provi a farsi assistere anche da struttura interna (Rsu); l’organizzazione del lavoro è materia di contrattazione tra Azienda e Sindacati. Oppure si faccia assistere da sede sindacale esterna.
Saluti, Gioia
Salve Matteop,
faccio fatica a seguire quanto lei dice; il CCNL del Terziario-commercio e servizi prevede, da molto tempo, il pagamento mensile dello stipendio; gli aumenti dei vari rinnovi sono mensilizzati, la paga base per livello è mensile, tutti gli emolumenti sono mensili.
Detto questo le consiglio, non tanto di richiedere la paga giornaliera, ma di far verificare la trasformazione della stessa da giornaliera a mensile; se ci sono differenze vanno richieste (arretrati) e inserite nell’ attuale busta paga.
Noi siamo della Uiltucs, se vuole dirci dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns ufficio nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Buongiorno,
si, esiste proprio una normativa specifica per le associazioni no-profit.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale i compensi da lavoro autonomo occasionale, non sono assoggettati ad IVA ma solo ad una “ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo”.
Rispetto alla precedente risposta la discriminante è proprio, l’essere associazione no-profit.
Non esiste una norma legislativa che obblighi l’associazione a mettere per iscritto i termini dell’accordo per la prestazione occasionale.
Saluti ancora,
Gioia
12 Febbraio 2019 alle 12:07 in risposta a: Liquidazione società, contratto a tempo indeterminato #7796Buongiorno,
purtroppo bisogna conoscere la legislazione tedesca per rispondere ai suoi quesiti; suggerisco di rivolgersi a strutture sindacali del luogo.
Saluti, Gioia
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Questa risposta è stata modificata 6 anni, 11 mesi fa da
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