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Buongiorno Toti,
il contratto a tempo determinato può avere una durata massima di 36 mesi e può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e nei limiti dei 36 mesi suddetti, fino a cinque volte, indipendentemente dal numero di rinnovi.
La proroga deve essere sempre per lo stesso tipo di lavoro svolto per il quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.
Inoltre, se tra il primo e il secondo contratto a termine non passano 10 giorni (per contratti inferiori a 6 mesi) o 20 giorni (per i contratti superiori a 6 mesi) il contratto, per sanzione al datore di lavoro, si trasforma a tempo indeterminato.
Alla fine del periodo di 36 mesi, si può stabilire in deroga e in accordo tra le parti davanti la Direzione territoriale del lavoro competente, un ulteriore contratto a tempo determinato di 12 mesi.
Se al termine del periodo di 36 mesi e se ha avuto rinnovi contrattuali inferiori a 6 mesi, dopo 30 giorni il suo contratto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.
Durante il suddetto periodo di 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Piazzalunga,
ne parli col suo medico di base, facendogli presente tutti i problemi che ha sia legati al lavoro, sia quelli precedenti.
Sicuramente deve essere il medico del lavoro poi a certificare la malattia professionale.
Quindi provi a capire col medico di base come gestire al meglio il periodo transitorio di malattia in attesa del certificato.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Troxy26,
in linea generale, dovrebbero liquidare il TFR con l’ultima busta paga.
Potrebbero pure passare 60 giorni. Quindi, potrebbe aspettare anche la fine di aprile e poi procedere con l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno con un sollecito.
Qualora non dovesse avere risposta entro 30 giorni, proceda pure con l’invio di una lettera da parte di un sindacato o di un avvocato del lavoro.
Cordiali saluti,
Mario
Buonasera Roberto,
ho provato a cercare la sua figura nella declaratoria del ccnl di riferimento ma non l’ho trovata.
Le consiglio di chiedere all’ufficio risorse umane la visione del suo ccnl di riferimento e controllare lì, alla voce “classificazione del personale” o voce simile, la sua qualifica.
Così potrà capire se è stato inquadrato correttamente e, in caso contrario, richiedere l’allineamento in termini di retribuzione e contribuzione all’ufficio preposto.
Nel caso in cui fosse inquadrato in maniera scorretta e l’azienda si opponga al giusto inquadramento, le consiglio di rivolgersi al sindacato di categoria (nel suo caso la UILM) per capire come agire al meglio.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Rockstepp,
considerando l’articolo 50 del suo ccnl che prevede solo le dimissioni per il contratto a tempo indeterminato, il comma 3 prevede che la parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all altra un indennità pari all importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Quindi, credo che valga anche per lei questa condizione. In ultima istanza, se vuole andare via dall’azienda, le consiglio di attendere la scadenza del contratto, così da poter percepire anche l’indennità di disoccupazione (Naspi), qualora non dovessero rinnovarle il contratto.
Tuttavia, le consiglio di sentire i colleghi della UILCOM per avere una risposta definitiva.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Admimmo,
in linea generale i ccnl, cioè i contratti collettivi nazionali di lavoro, disciplinano le trasferte.
Inoltre, per godere dell’esenzione bisogna che la trasferta sia al di fuori del Comune in cui si trova la sede abituale di lavoro e con cifre differenti se la trasferta è in Italia o all’estero.
Nel caso della cifra che lei ha citato, si tratterebbe di una trasferta all’estero.
Infine, è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che insieme al decreto fiscale del 2016 disciplina ciò che non è previsto nella contrattazione collettiva.
Cordialmente,
Mario
Salve Admimmo,
le rispondo sull’altro post.
Saluti,
Mario
Buongiorno Giogio111,
le consiglio intanto di non licenziarsi perché – salvo il riconoscimento di una giusta causa – rischierebbe di non ricevere l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Provi a portare la documentazione necessaria (lettera di assunzione e ultime 2-3 busta paga) a un sindacato di categoria.
Se mi scrive il ccnl che le applicano e la città dove lavora, posso indicarle un ufficio sindacale più vicino a lei.
Saluti,
Mario
Buongiorno Rama,
l’indennità di disoccupazione – in generale – si ha in caso di disoccupazione involontaria. Quindi, se lei dovesse dimettersi e non farsi licenziare dall’azienda, questo sarebbe sicuramente uno svantaggio poiché non usufruirebbe della Naspi.
Il patto di servizio è un patto tra il Centro per l’impiego e la persona disoccupata in cerca di lavoro.
Nel patto sono contenuti i reciproci impegni, cioè le azioni che il Centro per l’impiego deve svolgere per aiutare la persona ad inserirsi nel mondo del lavoro e le azioni che il disoccupato deve compiere per trovare lavoro.
Il patto di servizio garantisce alla persona disoccupata gli impegni che il Centro per l’impiego si assume per aiutarlo nella ricerca di lavoro.
Per valutare, infine, la sua situazione, le consiglio di andare in un nostro ufficio sindacale del commercio con la lettera di assunzione e le ultime buste paga, così da capire bene come procedere in termini di vantaggi e svantaggi.
Se mi scrive la città dove lavora, le indico un ufficio UILTuCS più vicino a lei. Oppure, può consultare la mappa blu dell’Italia che trova qui sul nostro sito.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Rockstepp,
se mi scrive quale ccnl le applicano, forse posso essere più preciso e darle una mano.
Lo trova scritto nella lettera di assunzione e sul modello Unilav.
Cordiali saluti,
Mario
17 Aprile 2018 alle 14:22 in risposta a: è legale rinnovare di una settimana il contratto per sempre? #6632Buongiorno Antonio12,
tuttavia, se porta tutta la documentazione utile per capire la sua situazione in un ufficio sindacale, possono fare una valutazione – senza costi per lei – del suo caso e capire insieme a lei come procedere.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Nicolas,
l’articolo 2118 del codice civile prevede il periodo di preavviso solo per i contratti a tempo indeterminato. In generale, si possono dare le dimissioni prima del termine, solo per giusta causa, pena il risarcimento di eventuali danni o spese per una o l’altra parte.
Le consiglio comunque di informarsi con l’ufficio infermieristico che si occupa di risorse umane per avere informazioni più precise.
Cordiali saluti,
Mario
12 Aprile 2018 alle 12:16 in risposta a: è legale rinnovare di una settimana il contratto per sempre? #6623Salve,
non posso che riconfermare quanto già scritto. Se avete documentazione e siete, non dico tutti ma, un discreto numero è meglio. In ogni caso lei a Milano ci trova al seguente indirizzo:
Uiltucs, Via A. Campanini, 7 – Milano; Tel.: 02 7606791
Consiglio di contattare telefonicamente per eventuale appuntamento,
saluti, Gioia
Buongiorno,
la circolare Inps n. 163 del 20 ottobre 2003, stabilisce quali siano le motivazioni che si possono richiamare alle dimissioni per giusta causa, fra esse al primo posto c’è il mancato pagamento della retribuzione. I requisiti richiesti per accedere alla NASpi sono:
a) stato di disoccupazione involontario o dimissionario per “giusta causa”;
b) possono far valere, nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione.
Spero di esserle stata utile, saluti
Gioia
Salve Corrado,
consiglio in ogni caso di rivolgersi a struttura sindacale e di impugnare il licenziamento; quanto meno potrà concordare una buonauscita e vincolare l’assunzione di altra persona, oltre a verificare che, le competenze di fine rapporto siano corrette.
Il diritto alla NASpi non è vincolato all’esistenza di un altro rapporto di lavoro part-time ma, al reddito che ne deriva; ci sono dei limiti economici annui che stabilisce la legge al di sotto dei quali, si ha diritto ad una integrazione NASpi. Anche in questo caso rivolgersi ad una struttura sindacale le può essere di valido aiuto.
Noi siamo della Uil, se vuole dirci il settore dove lavora e la città in cui risiede, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve nickrider,
che dire, se vuole esplicitare le sue ragioni, non c’è altro modo che fare richieste precise che riguardano l’applicazione del CCNL. Non è polemica è essere informati.
Saluti ancora, Gioia
11 Aprile 2018 alle 13:58 in risposta a: è legale rinnovare di una settimana il contratto per sempre? #6616Salve Antonio 12,
certo che non è consentito e però, bisogna avere il coraggio di denunciare e di andare in tribunale. Meglio se si è un gruppo corposo di lavoratori e si hanno documentazioni a supporto di quanto dichiarato. Noi siamo della Uiltucs disponibili, se ritenete opportuno, a sostenere e supportare ogni iniziativa volta al superamento/regolamentazione di quanto da lei denunciato.
Ci faccia sapere la città in cui lavora, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio sindacale.
Saluti, Gioia
Salve Francescoass,
tra le possibili motivazioni per le dimissioni per giusta causa esiste proprio, il mancato pagamento della retribuzione. Lei ha l’obbligo di dimostrare quanto sostiene. La sua richiesta di dimissioni per giusta causa la può inviare quando ritiene più opportuno salvo, i vincoli che derivano dal CCNL applicatole. (Settore di appartenenza)
Saluti, Gioia
Salve rockstepp,
si, in effetti la sentenza del 20/3/2009 n. 6915 della Corte di Cassazione stabilisce che, il periodo di prova deve essere computato in giorni effettivamente lavorati e non sui giorni di calendario.
Saluti, Gioia
Salve lunarossa69,
il CCNL Studi Professionali prevede che il termine massimo per il godimento o il pagamento dei permessi (Rol) sia entro il 31 luglio dell’anno suucessivo al periodo di maturazione. Suggerisco di verificare con un ufficio vertenze sindacale, come muoversi per rientrare in possesso di quanto a lei dovuto.
In genere il periodo di prescrizione è 5 anni. Lei può firmare con riserva il ritiro dell’ultimo cedolino. Noi siamo della Uiltucs, se ci dice dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città.
Saluti, Gioia
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