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Buongiorno Stephanie,
secondo me prima di tutto, bisogna verificare se effettivamente l’inquadramento era errato. Il jobs act con d.lgs 81/2015, prevede la possibilità di demansionamento solo in conseguenza di cambiamenti tecnico organizzativi dell’azienda. Non mi sembra questo il caso.
Il mio consiglio è di farsi assistere da una struttura sindacale nel suo territorio. Noi siamo della Uil, se vuole indicarci la città in cui risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Buongiorno,
ecco cosa sta scritto sul rinnovo: “A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).”
Mantiene anche gli scatti di anzianità.
Comunque, dovrebbe avere il passaggio alla cifra di 2043,02.
Per ogni evenienza, contatti anche i colleghi della UILM per ulteriori precisazioni di categoria.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Littlesaint,
in base al rinnovo del CCNL metalmeccanici 2016-2019, questi sono i livelli retributivi mensili in vigore dal 1° giugno 2017 per il sesto livello: 2043,02 euro.
Le consiglio di chiedere informazioni sul superminimo, se è assorbibile o meno in base al tipo di contrattazione che adotta la sua azienda nei suoi confronti.
Sugli altri possibili elementi retributivi, le consiglio di far vedere la sua lettera d’assunzione e le buste paga a un ufficio sindacale di categoria. Nel suo caso, un ufficio della UILM.
Cordiali saluti,
Mario
Buonasera SaraOlly,
per quanto riguarda la prima domanda, in sintesi: deve dimostrare con documenti e/o testimoni che le sue mansioni siano di un livello di inquadramento superiore.
Mi auguro che comunque gli scatti di anzianità e gli aumenti dei rinnovi contrattuali le siano stati conteggiati negli anni come da ccnl.
Poi, dipende dal rapporto che ha col suo titolare, può provare a parlargliene e trovare un accordo ma partendo dal presupposto che ha tutte le carte in regole per fare la richiesta.
In caso contrario, le consiglio di rivolgersi alla UILM della città dove lavora, così da fare tutte le verifiche sulla busta paga, la lettera di assunzione, il contratto applicato, ecc. oltre a valutare l’ipotesi di una vertenza.
In merito alla seconda domanda, non dovrebbero esserci ricadute sui lavoratori. I livelli di inquadramento resteranno immutati.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Stefania,
l’articolo 167 del ccnl commercio prevede che l’azienda possa inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
Se lei fa invece riferimento al trasferimento, quello si intende per trasferimento di residenza per motivi di lavoro. In questo caso devono esserci ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ma se ho capito bene, il suo problema è legato alla distanza delle missioni che è cosa diversa dal trasferimento.
Farei anche attenzione alla correttezza del rimborso delle missioni sempre secondo il suddetto articolo del contratto del commercio.
Resto a disposizione per ulteriore supporto.
Cordialmente,
Mario
Buonasera simmia85,
se non vado errato, visto che non è di mia diretta competenza come categoria di lavoratori, prima di accettare dovrebbe chiedere il nullaosta alla sua azienda, visto che è in maternità.
Provi a parlarne anche con un rappresentante sindacale della sua asl.
Cordialmente,
Mario
12 Gennaio 2018 alle 12:10 in risposta a: Reperibilità notturna sul posto di lavoro sovrapposta al turno pomeridiano #6319Buongiorno Giacomo,
la legge, oltre a stabilire 11 ore di riposo tra un turno e l’altro, fissa un tetto massimo di ore lavorative a livello settimanale (40 con un massimo di 48 ore, straordinari inclusi) e non c’è un massimo di ore giornaliere di lavoro.
Tuttavia, i contratti collettivi possono variare alcune disposizioni. Quindi, sarebbe utile sapere quale CCNL le applicano, per poter provare a darle una risposta più precisa.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Stefania,
purtroppo non è prevista una norma per i dipendenti privati che regoli il suo caso.
Può provare a trovare un accordo individuale con la sua azienda facendo una richiesta scritta dove fa presente la sua situazione familiare e la presenza dei punti vendita dell’impresa per cui lavora nelle città che ha menzionato sopra.
Se le serve ulteriore assistenza per scrivere la nota o avere altre informazioni, può rivolgersi a un nostro ufficio sindacale più vicino a lei.
Trova i nostri contatti cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente sul nostro sito oppure può scrivermi la città dove lavora e sarò ben lieto di rispondere con i relativi contatti.
Cordialità,
Mario
8 Gennaio 2018 alle 13:57 in risposta a: Riposo domenica per i lavoratori che usufroscono legge 104 #6309Buongiorno Mbabylon,
se riguarda direttamente lei, sì, può astenersi dal lavoro domenicale. Se non è direttamente per lei, bisogna vedere se l’azienda ha un contratto integrativo o altro accordo aziendale o territoriale che disciplina la materia.
Le consiglio comunque di rivolgersi a un nostro ufficio sindacale della sua città.
Per trovare l’ufficio UILTuCS più vicino a lei, può consultare la mappa blu dell’Italia che trova qui sul nostro sito o mi può rispondere scrivendo il nome della sua città.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno PI90,
la vertenza chiaramente può avere o un risultato a suo favore oppure contrario.
Se viene riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, il suo datore di lavoro è sia sanzionato dalla legge, sia obbligato ad assumerla come dipendente.
Ci sono comunque alcuni casi dove la presunzione di subordinazione non si applica:
- se la collaborazione è prevista dal CCNL o siglata dai sindacati, al fine di venire incontro a specifiche esigenze del settore;
- se la prestazione è resa da lavoratori iscritti all’Albo professionale;
- se l’attività è svolta per conto di componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, solo se in relazione alle loro funzioni;
- se la prestazione è resa a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni;
- se la prestazione ha ottenuto la certificazione dei requisiti presso le commissioni di certificazione istituite ai sensi dell’art 76 del Decreto Legislativo 276/2003.
Se il suo datore la assumerà avrà una sanatoria in termini fiscali, contributivi e amministrativi e non potrà licenziarla per i prossimi 12 mesi, al netto di un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Per valutare al meglio la possibile soluzione finale, le consiglio di far controllare bene tutti i documenti di lavoro in suo possesso a un ufficio sindacale della sua città, così che potrà aiutarla nella scelta di fare o meno una vertenza per far riconoscere la sua posizione lavorativa da dipendente.
Se mi scrive in quale città lavora, le indico un nostro ufficio più vicino a lei o può visionare la mappa blu dell’Italia che trova qui sul nostro sito.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Luca,
grazie per averci scritto.
Le consigliamo di contattare un ufficio sindacale della città dove lavora, così da fare una completa verifica della sua busta paga.
Se mi indica la città e il ccnl che le applicano (lo trova nella lettera di assunzione e/o sul modello LAV), posso scriverle i contatti dell’ufficio più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Enrifrance,
l’articolo 10 del CCNL Multiservizi recita così: “Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al livello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo di mansioni”.
Tra l’altro, nella declaratoria del V livello è prevista la funzione di coordinamento e di controllo delle attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.
Comunque le consiglio di rivolgersi alla UILTuCS Vicenza, così da fare una verifica dei suoi documenti di lavoro (busta paga, lettera di assunzione, eventuali contratti aziendali, ecc.) e avere un supporto più mirato.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Luca,
l’argomento è complesso e sicuramente non risolutivo tramite il nostro forum, poiché ci sono diversi elementi da considerare:
– Esiste un regolamento aziendale che regola l’uso di immagini/video dei luoghi di lavoro ai sensi della legge sulla privacy?
– Se sua madre dovesse scattare una foto, dovrebbe farla cercando di far capire che si trova nel suo posto di lavoro ma potrebbe incorrere in violazione di privacy di un luogo privato ai sensi del codice penale.
– Volendo fare l’avvocato del diavolo, chi mi dice che la foto sia reale, cioè di un momento lavorativo e non un fotomontaggio?
Per questo, credo sia più opportuno consultare chi le avevo consigliato nel post precedente, poiché, a norma di legge, se ci sono delle violazioni su salute e sicurezza nei confronti di sua madre e l’azienda usa le riprese video nei luoghi di lavoro, potrebbero essere utili per un’eventuale denuncia o comunque far agire i responsabili/gli enti preposti a farlo.
Spero di aver definito meglio la mia risposta e di averle dato qualche ulteriore elemento utile di riflessione per fare la scelta migliore.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Luca,
le consigliamo di rivolgersi, se presente in azienda, a un Rappresentante sindacale su salute e sicurezza sul lavoro (e comunque a una struttura sindacale), così da fare le opportune verifiche.
In alternativa, può sentire la Direzione Territoriale del Lavoro o l’Azienda Sanitaria Locale.
Cordialmente,
Mario
Leggendo il CCNL Tessili, si indica la decorrenza delle dimissioni dalla metà o dalla fine del mese.
Tuttavia, come indicato nella circolare n.12/2016 del Ministero del Lavoro, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.
Spero di averle dato informazioni utili. Per ulteriori approfondimenti, le consiglio tuttavia di contattare l’ufficio sindacale che le ha fornito assistenza per le dimissioni online.
Cordialmente,
Mario
Nella lettera di assunzione, qual è il ccnl (Contratto collettivo Nazionale di Lavoro) che l’azienda utilizzatrice le applica? Commercio, Turismo, Metalmeccanici, per esempio?
Resto in attesa di riscontro e le auguro buona giornata,
Mario
Buongiorno ele25,
per darle una risposta più precisa sui tempi mi servirebbe capire che ccnl le applicano.
Resto in attesa di riscontro e porgo cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Sara,
immagino sia un lavoro svolto con un’altra azienda, che non sia in uno stato precedente di disoccupazione e che non abbia più di 29 anni.
Se è così, l’azienda potrebbe ricorrere a un contratto di apprendistato che richiede una qualificazione maggiore rispetto alla precedente esperienza lavorativa.
Tuttavia, non dovrebbe essere possibile ricorrere a un contratto di apprendistato se lei ha già svolto la stessa mansione per un periodo superiore alla metà della durata complessiva stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Quindi nel caso di un quinto livello di partenza, più di 24 mesi, cioè la metà del periodo di apprendistato (48 mesi) previsto per un quinto livello.
Infine, le consiglio comunque di far verificare la sua situazione contrattuale a un nostro ufficio sindacale portando tutta la documentazione relativa ai suoi rapporti di lavoro.
Magari mi può sfuggire qualche informazione che al momento non mi ha potuto fornire.
Può consultare la mappa blu dell’Italia presente sul nostro sito per trovare il nostro ufficio più vicino alla sua città.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno zt,
può consultare la declaratoria del ccnl metalmeccanici che le applicano. Lì dovrebbe trovare anche le relative mansioni e fare un confronto con ciò che lei svolge durante l’orario di lavoro.
Inoltre, se i suoi datori di lavoro non sono dello stesso parere, può provare in prima battuta, a scrivere una raccomandata all’ufficio risorse umane, se presente, o a direttamente all’azienda e attendere l’eventuale risposta.
Questo potrebbe essere un documento utile a rafforzare la sua posizione, qualora decidesse di rivolgersi al sindacato e fare una vertenza per farsi riconoscere il giusto livello di inquadramento.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Danko79,
1) sì, a scadenza sarà risolto, salvo proposta di rinnovo e sua accettazione. Sì, potrà richiedere la Naspi, se dovesse concludersi.
2) Le ferie non godute saranno pagate con l’ultima busta paga.
3) Salvo casi particolari, non dovrebbero farle firmare nulla. Dovrà solo ricevere la busta paga con l’ulteriore pagamento delle spettanze di fine rapporto (tfr, ferie, rol, per esempio).
Cordialmente,
Mario
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