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11 Aprile 2019 alle 16:13 in risposta a: RAL Lorda specificata diversa da contratto assunzione per via della 14esima? #8003
Salve lavorocorretto,
il CCNL dei Metalmeccanici prevede come compensi annuali, 13 mensilità: prevede anche come nel suo caso, il pagamento di un premio o di produttività o di gratifica feriale. Non prevede la 14°.
Per chiarire i suoi dubbi deve richiedere ulteriori spiegazioni all’azienda. Farle presente gli accordi intercorsi e chiedere che il pagamento dell’ulteriore “Bonus” venga calcolato comprensivo della gratifica feriale.
Saluti, Gioia
Salve lucia91 sa,
le consiglio di farsi assistere da un ufficio sindacale nel suo territorio; può attraverso loro, verificare se viene rispettato quanto pattuito a voce. In ogni caso lei deve richiedere una qualche forma scritta che la tuteli, per non incorrere in qualche errore di cui l’azienda può approfittare. (abbandono del posto di lavoro o assenza ingiustificata ecc.)
Noi siamo della Uiltucs, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
11 Aprile 2019 alle 15:56 in risposta a: Chiarimento su aperture/chiusure del mio punto vendita #7997Salve simo90,
una risposta precisa senza verificare, lettera di assunzione – inquadramento contrattuale e pagamento degli straordinari, (se sono stati pagati) è difficile da dare.
Lei ha comunque già preso un decisione; posso consigliarle di farsi assistere da un ufficio sindacale nel suo territorio.
Noi siamo della Uiltucs, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve marco88,
premesso che il suo contratto non prevede le dimissioni se non alla scadenza naturale del contratto di apprendistato, lei (se trova accordo con datore di lavoro) può presentare in qualsiasi momento le sue dimissioni, che decorrono, dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni.
Il preavviso previsto nel suo caso è di 10gg. di calendario.
Saluti, Gioia
10 Aprile 2019 alle 16:02 in risposta a: Scadenza apprendistato: quanto slitta in avanti a causa del FIS? #7989Salve Very748,
seguendo il ragionamento come da lei impostato, (togliendo cioè tutti i giorni di FIS) il suo contratto di apprendistato dovrebbe terminare il 2/5/2019.
Penso però che bisognerebbe vedere anche l’accordo siglato per l’utilizzo del FIS.
(Il mio calcolo è fatto sui giorni effettivamente lavorati)
Consiglio di farsi assistere da struttura sindacale del suo territorio, per averne certezza.
Noi siamo della Uiltucs, sindacato che segue i settori del Commercio Turismo e Servizi; se vuole dirci dove lavora e risiede, potremmo indirizzarla ad una ns struttura nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Ecco i contatti del patronato Ital Uil di Bari:
CORSO A. DE GASPERI, 270
Tel: 0805648991 – 0805027932
Email: puglia@pec.italuil.itCordialmente,
Mario
Buongiorno,
in linea generale, essendo un tipo di aspettativa non prevista espressamente dal Ccnl Commercio Terziario, va firmato un accordo tra le parti, dove si mettono nero su bianco tutti gli aspetti normativi (licenziamento incluso) e contributivi.
Bisognerà inoltre avvisare anticipatamente l’Inps della sospensione contributiva, così da fare le opportune verifiche.
Se nutre ulteriori dubbi o ha difficoltà nella trattativa col suo datore di lavoro nella scrittura dell’accordo, le consiglio comunque di farsi assistere da un collega della Uiltucs presente nella città dove lei lavora.
Se mi indica la città, posso scriverle qui i riferimenti. In alternativa, può consultare la mappa blu dell’Italia che trova su questa pagina.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno,
rispondo per punti per chiarezza:
1. no, non influisce sul periodo di preavviso. L’articolo 88 del Ccnl Commercio prevede che i termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione lavorativa.
2. Nel periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto e ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Quindi, direi di sì, è vero.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
in linea generale il titolo di studio non influisce sul livello di inquadramento contrattuale. In passato, se ricordo bene, c’era una normativa contrattuale, proprio dei metalmeccanici, che faceva qualche distinguo. Oggi forse questo è demandato alla contrattazione aziendale.
Ma prenda queste informazioni con le pinze perché mi occupo principalmente di lavoratori che fanno capo a contratti collettivi diversi.
Sulla seconda domanda, la risposta è sì. Salvo rinnovo delle condizioni contrattuali individuali. Forse per i quadri, se cambia contratto collettivo di riferimento, potrebbe non essere più valido ma deve farlo scrivere espressamente nel contratto individuale che il superminimo non sarà assorbibile.
Le consiglio comunque di sentire i colleghi della Uilm per valutare bene il suo caso con il contratto collettivo, le buste paga e la lettera di assunzione alla mano.
Ecco il sito web con i riferimenti territoriali: http://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
consideri che è difficile dare una risposta definitiva al suo quesito, dato che possono incidere diversi fattori (disponibilità dell’azienda a trattare, analisi dei documenti e procedura con l’ufficio vertenza o con l’ufficio legale del sindacato, per esempio).
Inoltre, con la cessione di ramo d’azienda dovrebbe esserci pure un accordo sindacale, se l’azienda ha più di 15 dipendenti.
Provi a valutare con loro una soluzione.
In ogni caso, provi a sentire i colleghi di categoria della Uilcom. Di seguito il link dove può trovare i riferimenti: http://www.uilcom.it/index.php/segreterie-regionali
Cordialmente,
Mario
3 Aprile 2019 alle 15:29 in risposta a: Meglio contratto da apprendista part-time o assunzione a chiamata? #7972Salve Sebastiano,
il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione del lavoratore, per un periodo che varia in base al percorso formativo stesso. Minimo il contratto di apprendistato ha una durata di 24 mesi. Finito il periodo di apprendimento il datore di lavoro ha la facoltà di rescindere il rapporto di lavoro.
Il contratto intermittente o a chiamata, può essere a tempo determinato o indeterminato. Il lavoratore previo accordo scritto, si rende disponibile in alcuni giorni prestabiliti e orari prestabiliti. Il datore di lavoro deve avvisare il lavoratore con un preavviso di un giorno per far svolgere una determinata prestazione.
Ulteriori informazioni le può richiedere agli uffici sindacali del suo territorio. Noi siamo della Uiltucs, se vuole indicarci dove risiede potremmo farla assistere dai ns. uffici nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Salve Stefano Appiani,
l’art. 148 – Determinazione periodo di ferie, del CCNL del Terziario prevede:
compatibilmente con le esigenze del lavoratore e del datore di lavoro, è in facoltà dello stesso (datore di lavoro) stabilire il periodo di ferie. Le ferie debbono comunque essere godute nel periodo che và da maggio ad ottobre di ogni anno, non possono essere suddivise in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio né nel giorno festivo né nel giorno antecedente la festività (no sabato, no domenica).
La modifica di quanto sopra detto deve avvenire, previo accordo fra le parti e mediante una programmazione.
Il contratto di Apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato legato al percorso formativo, scaduto il quale il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Il CCNL Federdistribuzione prevede un minimo del 20% di conferma di lavoratori apprendisti pena, la non possibilità di utilizzare altri lavoratori apprendisti, così come prevede la legge 81/2015 che regola l’Apprendistato.
Noi siamo della Uiltucs, se crede potrà rivolgersi ad i ns. uffici, che potrebbero assisterla in questo frangente. Ci dica dove risiede potremmo indicarle una ns. sede.
Saluti, Gioia
Salve Zeus 13,
Il CCNL metalmeccanici artigiani non disciplina mensa e buoni pasto. Il tutto è rimandato alla contrattazione aziendale e/o territoriale. Per cui tutto dipende da accordi specifici tra il datore di lavoro e i dipendenti.
Saluti, Gioia
Salve Liz83,
non capisco, forse lei opera in una ditta che lavora con appalti? Dovrebbe dirmi il settore in cui lavora la sua azienda.
Il cambio di ragione sociale, non fà decadere in automatico il rapporto di lavoro. Il mio consiglio è che sia lei che i suoi colleghi/e, vi rivolgiate ad una struttura sindacale per farvi assistere in questa vicenda.
Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede e lavora ed il settore di appartenenza, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Salve,
come già detto nel precedente messaggio, quanto stabilito dal CCNL del Terziario è un diritto. Per esercitare tale diritto può farsi assistere da una struttura sindacale del suo territorio.
Noi siamo della Uiltucs, sindacato che segue il settore Terziario-Turismo e Servizi, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Mic84po,
la legge 300 “Statuto dei lavoratori” e lo stesso CCNL Studi professionali prevede un percorso preciso relativo ai “Provvedimenti Disciplinari”.
Nel caso dovesse ricevere una lettera di richiamo, le consiglio di farsi assistere immediatamente da una struttura sindacale nel suo territorio.
Noi siamo della Uiltucs, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura, che la può assistere.
Saluti, Gioia
1 Aprile 2019 alle 16:22 in risposta a: congedo donazione sangue su giorno di riposo, lavoro a turni #7960Salve mariolenoci,
leggendo l’art. 38 del CCNL Sanità privata, interpreto che non ci siano controindicazioni. L’articolo obbliga alla comunicazione da parte del lavoratore di almeno 3gg. prima dell’utilizzo dello stesso. Essendo, se non ho capito male, il giorno di riposo programmato quello che lei vuole utilizzare a tale scopo, non credo che debbano esserci problemi, salvo dover riprogrammare il suo riposo.
Provi a consultare un ufficio sindacale del settore Sanità nel suo territorio, saprà essere ancor più esaustivo.
Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
1 Aprile 2019 alle 16:07 in risposta a: Anomalie contratto apprendistato, aiuto e chiarimenti. #7959Salve Tiuffola89,
si deve rivolgere ad una struttura sindacale nel suo territorio, Bisogna vedere il programma di apprendistato legato alla sua assunzione, ed inoltre, verificare il suo diritto ad avere rimborsati i permessi utilizzati per esami.
Noi siamo della Uil, ci dica in quale settore opera ed in quale città risiede, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Matteo,
l’art.154 Congedi retribuiti del CCNL Terziario prevede, in conformità con la legge 300 “Statuto dei lavoratori”, il diritto ad usufruire per la preparazione e le prove d’esame, di 5gg. lavorativi pari a 40h settimanali.
I permessi suddetti sono retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti ( certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
Saluti, Gioia
Salve,
lei si può rivolgere a Palermo al seguente indirizzo:
Uil F.P.L., Via Croce Rossa, 33 – Palermo Tel.: 091 518931
Li contatti per eventuale appuntamento.
Saluti, Gioia
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