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Salve ensashark,
si, il mio dubbio è relativo al suo primo contratto del 2015, per questo motivo le conviene farsi assistere da struttura sindacale nel suo territorio.
I contatti sono i seguenti: Uiltucs, Via Cavour, 147 – Roma – Tel.: 06 4880910/06 4819285/06 47821849
Li contatti per appuntamento, saluti ancora
Gioia
Buongiorno ensashark,
deve farsi assistere da struttura sindacale nel suo territorio e con loro, richiedere assunzione a tempo indeterminato a partire dalla stipula del primo rapporto di lavoro. (Se si può, visto passaggio societario)
Ci faccia sapere dove risiede, noi siamo della Uiltucs e potremmo farla assistere da ns. struttura nel suo territorio.
Saluti, Gioia
9 Maggio 2018 alle 12:08 in risposta a: CCNL (Industria Metalmeccanica Privata) – Dimissioni e Licenziamento #6705Salve Ivande,
bisogna distinguere tra proroga del contratto a termine, per il quale si richiede l’assoluto consenso del lavoratore/trice (comma 1 dell’art. 21 D.Lgs 81/2015), dal rinnovo del contratto a termine. Per proroga si intende lo spostamento del termine di chiusura del contratto suddetto (mi pare il suo caso), mentre per rinnovo si intende la stipula di un nuovo contratto per il quale e necessario un periodo di interruzione di 10-20gg, dipende dalla durata del nuovo rapporto di lavoro.
Non ho capito bene, la sua richiesta relativa alla disoccupazione, se può farmi capire meglio.
Penso in ogni caso, che sarebbe opportuno per lei, rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio. Noi siamo della Uil, se vuole dirci in quale città lavora, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Anonimo,
scusi ritardo spero di esserle ancora utile;
il contratto a tempo determinato non prevede la rescissione del contratto salvo che, non ci sia una disdetta per giusta causa. Tra le motivazioni riconducibili alle dimissioni per giusta causa non credo rientri il suo caso; lei ha firmato comunque per accettazione il nuovo contratto, anche se, ha denunciato al proprio responsabile di non essere d’accordo con le nuove condizioni di lavoro. Puo richiedere un supporto sindacale nel suo territorio, noi siamo della Uiltucs-Terziario Turismo e Servizi, ci faccia sapere in quale città lavora potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti e scusi ancora, Gioia
Buongiorno sig. Toti,
ci deve dire il settore di lavoro; Turismo, Terziario, Industria ecc., grazie
Saluti, Mario
Buon giorno,
immagino che il contratto applicato sia “Studi professionali”, l’art. 83 dsel CCNL stabilisce:
“E’ facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo di ferie di norma da maggio ad ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del D.Lgs. 66/2003 in materia”.
La malattia interrompe le ferie, ma non è buona regola utilizzare impropriamente tale diritto.
Saluti, Gioia
Buongiorno sig. Toti,
per un aiuto concreto le suggerisco di rivolgersi a ufficio sindacale e con questo, verificare se ci sono delle mancanze o abusi da parte del suo datore di lavoro. Come già detto il contratto a termine puo essere rinnovato sino ad un massimo di 36 mesi per 5 volte. Deve far verificare i tempi di intervallo se sono giusti, se ha superato le 5 volte di rinnovo (mi pare di si) e se ha raggiunto i 36 mesi (mi pare di no).
Noi siamo della Uil, ci dica in quale città risiede e quale contratto le applicano, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio sindacale.
Saluti Mario
2 Maggio 2018 alle 16:57 in risposta a: Ccnl terziario Part time – diritto programmazione del tempo libero #6690Buonasera Francesca81,
bisogna vedere innanzitutto i contratti dei colleghi cosa prevedono.
Poi bisogna considerare anche che è una clausola che lei ha sottoscritto con quegli orari che lei ha indicato nel suo post, se ho capito bene.
Il mio consiglio infine è di provare intanto a sondare la possibilità di poter fare un nuovo accordo scritto col suo datore di lavoro, tuttavia senza pregiudicare i rapporti sia con lui, sia con le colleghe.
Se ha bisogno di ulteriore supporto, può provare a sentire anche i colleghi della UILTuCS della sua città, così da valutare al meglio e in loco la sua situazione lavorativa.
Può trovare i contatti nella mappa blu dell’Italia presente su questa pagina.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Bealba,
la cosa migliore che può fare è fare controllare la sua lettera di assunzione e soprattutto la busta paga a un nostro ufficio sindacale, così da vedere se tutto è in regola.
Ci sono elementi variabili in busta paga o della contrattazione che purtroppo non ci danno la possibilità di poterle dare una risposta definitiva online.
Se mi scrive la città dove lavora, le posso indicare un ufficio UILTuCS più vicino a lei. O, in alternativa, può visitare la mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno rdie77,
l’articolo 28 del suo ccnl telecomunicazioni prevede che per i giorni festivi (tra cui sono comprese anche le domeniche) ai punti 3 e 4:
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se infrasettimanali, saranno
compensate, in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della
maggiorazione per lavoro festivo.
4. Qualora una delle suddette festività cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa ovvero ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale normale per i lavoratori non retribuiti in misura fissa.Mentre l’articolo 29, al punto 3, recita così: “L’azienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati.”
L’articolo 30 invece sul lavoro festivo e lavoro notturno spiega che: “Le ore di lavoro festivo e di lavoro notturno sono compensate con le seguenti maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile composta da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi ad personam, aumenti periodici di anzianità, ex indennità di contingenza” al 55%, come ha scritto bene lei. Ma è una maggiorazione, quindi un aumento rispetto a quanto scritto sopra sul lavoro festivo straordinario.
Questa invece è la parte dedicata alla cosiddetta “Banca delle ore”: Le Parti convengono di confermare l istituzione della banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate, salvo diverso accordo aziendale secondo i seguenti criteri e modalità.
Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non richiedono entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di optare per il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni contrattualmente previste nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese dell effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che richiedono formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di optare per il riposo potranno fruirlo con le modalità e quantità previste per il conto ore di cui all art. 26.
Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, computata sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Ai lavoratori che nel corso del mese di prestazione di lavoro straordinario dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.Infine, credo sia utile per lei capire se avete una contrattazione aziendale che regole diversamente il lavoro festivo, per capire se ci sono differenze tra questa e la contrattazione collettiva nazionale.
Saluti,
Mario
2 Maggio 2018 alle 15:54 in risposta a: Minacce dal datore di lavoro dopo richiesta differenze retributive #6687Buongiorno Dario,
se l’azienda applica un contratto collettivo nazionale (se per contratto di lavoro nel suo post intende il CCNL), si deve adeguare al rinnovo contrattuale firmato da sindacati e associazioni datoriali di categoria.
La minaccia va dimostrata ma viste le condizioni mi sembra difficile dimostrarla, salvo che ha qualche documento scritto a sostegno. Altrimenti, è la sua parola contro quella del suo datore di lavoro.
Per cercare di risolvere il problema può affidarsi a un ufficio vertenze di un sindacato della sua categoria o a un avvocato del lavoro. Può chiedere una conciliazione anche all’ispettorato territoriale del lavoro che svolge anche questa funzione.
Se mi scrive il CCNL che le applicano e la città dove lavora, posso indicarle un ufficio a lei più vicino.
Saluti,
Mario
Buongiorno Jessy,
sì, in questo caso dovrebbe essere così come le ha detto l’agenzia, dato che ha iniziato la malattia subito dopo l’assunzione.
Tuttavia, l’indennità di malattia dovrebbe essere coperta dall’INPS per il periodo mancante.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Toti,
le avevo risposto nel post precedente.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Bravolimadelta,
guardando la vicenda in maniera propositiva, ricontatterei il rappresentante sindacale aziendale e lo inviterei a porre il problema al tavolo con l’azienda, così da definire una volta per tutte un nuovo accordo sindacale sulla reperibilità.
D’altronde, è il sindacato che deve rappresentare e tutelare i suoi diritti. Può provare a sentire un avvocato del lavoro privato, in alternativa ma con i relativi costi di consulenza.
In ultima istanza, provi a sentire altri sindacalisti, se presenti in azienda, o si rivolga a uffici esterni sempre di categoria.
Per quanto riguarda invece l’ora non retribuita, a mio avviso non rientra molto nella discussione dell’accettazione o meno della reperibilità.
Credo possa invece farlo presente anche al sindacalista della sua azienda e scrivere una nota all’ufficio risorse umane, così da recuperare la retribuzione che le spetta.
Se l’azienda dovesse rifiutarle, sarebbe necessario intervenire con una vertenza sindacale in prima battuta o una vertenza legale a tutti gli effetti qualora l’intervento sindacale non bastasse.
Buongiorno Jessy,
no, l’indennità di malattia le spetta come tale. Si tratterebbe di aspettativa non retribuita nel caso in cui lei abbia superato il limite di 180 giorni (periodo di comporto) e non sia in prova, per esempio come nel ccnl commercio, che fa scattare ulteriori 120 giorni di aspettativa non retribuita, dietro comunicazione con raccomandata A/R prima della scadenza dei suddetti 180 giorni.
Salvo che lei abbia mancato di comunicare la malattia all’agenzia e/o di inviare i certificati. Ma da quanto ha scritto, non mi risulta che ci sia stato questo problema.
Le consiglio comunque di rivolgersi a un ufficio sindacale della sua città, così da controllare bene tutti i documenti (lettera di assunzione, ccnl applicato, busta paga, certificati di malattia) ed eventualmente agire nei confronti dell’agenzia interinale con una lettera di richiamo.
Se mi scrive il ccnl che le applicano (lo trova scritto nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV) e la città dove lavora, le posso indicare un ufficio più vicino a lei.
Oppure può consultare la mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Resto a disposizione e le auguro una buona giornata,
Mario
Buongiorno Vincenzo.d84,
se le mansioni rientrano nel suo attuale livello di inquadramento, credo rientri nell’ambito dei rapporti di correttezza del rapporto di lavoro, pena la presa di provvedimenti disciplinari.
Qualora invece la mansione richiesta rientri in un livello di inquadramento superiore e venga svolta in maniera continuativa, lo faccia presente al suo datore di lavoro, poiché comporterebbe l’adeguamento salariale e contributivo della sua busta paga.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Maria Elena,
la Naspi è prevista anche per gli apprendisti che hanno – involontariamente – perso il proprio posto di lavoro.
Quindi, se a scadenza di contratto viene licenziata, può averne diritto.
Ricordi che deve aver fatto la DID, la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro e alla formazione; avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni (non contano i periodi che hanno dato luogo a un’altra indennità di disoccupazione) e aver lavorato per almeno 30 giorni nell’anno in corso.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno giogio111,
diciamo che la UILM, nel suo caso, è il sindacato di categoria che rappresenta i lavoratori cui viene applicato il ccnl metalmeccanici e che possono giustamente rappresentarla dato che l’azienda applica il suddetto contratto.
Credo comunque che un semplice colloquio con i colleghi per approfondire la sua vicenda posso esserle d’aiuto per avere un quadro più preciso sulle eventuali azioni da intraprendere.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Bravolimadelta,
se l’accordo aziendale del 2005 non ha una scadenza e non è stata firmata una disdetta, è da ritenersi ancora valido.
Faccia presente questo aspetto all’ufficio risorse umane della sua azienda.
A questo punto le consiglio di leggere cosa prevede l’accordo sulla reperibilità in termini di possibili sanzioni in caso di rifiuto.
Bisogna vedere anche nel suo ccnl di riferimento quali provvedimenti disciplinari sono previsti e in quali casi vengono attuati.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Salvo,
in linea generale, il dipendente a tempo pieno non ha molto margine – rispetto al lavoratore part time – di gestire i tempi di lavoro tramite accordo, come avviene per quest’ultimo.
Diverse sentenze della Cassazione hanno dichiarato come il datore di lavoro, nel cambiare turno ai propri dipendenti, debba seguire alcuni principi, oltre alla buona fede e alla correttezza di questi cambi di turni richiesti ai lavoratori:
- il diritto al riposo
- il diritto alla salute
- il principio di ragionevolezza
- il diritto alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana
Le consiglio infine di rivolgersi a un nostro ufficio sindacale della sua città per approfondire bene la sua vicenda e capire se ci sono i margini per poter intervenire come sindacato.
Può scrivermi qui la città dove lavora e le indicherò volentieri un ufficio UILTuCS. In alternativa, può consultare la mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Cordialmente,
Mario
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