6 Dicembre 2025

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  • in risposta a: Dimissioni (giusta causa?) #6610
    Sindacato-Networkers.it
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      Salve burnout,

      mi scuso per ritardo e spero di esserle ancora utile; si, lei puo presentare le dimissioni per giusta causa ma il suo datore di lavoro, può negare l’esistenza di una giusta causa alla base del suo recesso e rifiutarsi perciò di pagarle l’indennità sostitutiva del preavviso.

      La giusta causa viene ravvisata dai giudici in:  gravi inadempienze contrattuali e/o mancati pagamenti della retribuzione, comportamento ingiurioso da parte del datore di lavoro, mobbing  ecc. il lavoratore deve dimostrare in tribunale alcuni dei fatti di cui sopra.

      Da quanto lei scrive ritengo ci siano alcune cose non corrette; le consiglio di rivolgersi ad una struttura sindacale che la può supportare in questo frangente e può richiedere in fase di trattativa (a suo nome) arretrati per ore lavorate non retribuite, mancata indennità di reperibilità, inquadramento contrattuale non corretto, norme di sicurezza non adeguate ecc.

      Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città.

      Saluti, Gioia

      in risposta a: informazioni su contratto #6602
      Sindacato-Networkers.it
      Amministratore del forum

        Salve alessina92,

        il CCNL Agricolo e florovivaisti prevede per i contratti a termine un periodo di prova brevissimo e differenziato fra rapporti di lavoro entro i 100gg. e rapporti di lavoro che superano i 180gg. (il suo caso). Nel primo caso non c’è periodo di prova, nel secondo è di due giorni che presumo, lei abbia ampliamente superato. Il contratto a tempo determinato non prevede il recesso anticipato e di conseguenza non è previsto neppure il preavviso. Il rapporto di lavoro può concludersi prima della scadenza naturale solo in caso di accordo fra le parti. In mancanza di accordo, il datore di lavoro potrà richiedere un risarcimento pari al periodo mancante di lavoro.

        Spero di aver risposto alle sue domande, saluti

        Gioia

        in risposta a: premio obiettivo #6599
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        Amministratore del forum

          Salve veronica.88,

          se i termini dell’erogazione del premio sono codificati e scritti, la capo area non ha il potere di erogare/bloccare tale incentivo. Se altri reparti godono del premio suddetto, sempre legato agli obiettivi ed è stato erogato, potrebbe essere una ulteriore motivazione per dimostrare la malafede della vs. capo area. Consiglio di chiedere un incontro con rappresentante aziendale (non capo area), per avere spiegazioni sull’operato della suddetta signora.

          Saluti, Gioia

          Sindacato-Networkers.it
          Amministratore del forum

            Salve Luca,

            credo che il suo collega si debba rivolgere ad una struttura sindacale per farsi assistere nel contenzioso con l’azienda. Per quanto riguarda le domande che lei pone, posso dirle che molto dipende dal contratto di lavoro che le viene applicato, (settore di appartenenza) e dalla lettera di assunzione da lei firmata. Per migliorare lo stato attuale della cose dovete fare una trattativa con il vs. datore di lavoro, meglio, se vi fate rappresentare da struttura sindacale. Meglio ancora se siete in tanti.

            Noi siamo della Uil, se ci dice dove lavora e risiede potremmo indirizzarla ad una ns struttura, anche il suo collega può rivolgersi allo stesso indirizzo, possiamo fornirgli consulenza legale.

            Saluti, Gioia

            in risposta a: Avanzamento livello con jobs act #6595
            Sindacato-Networkers.it
            Amministratore del forum

              Buongiorno Dada87,

              il livello di inquadramento può restare sempre lo stesso durante tutto il periodo lavorativo se si svolgono sempre le mansioni previste nel suo livello di inquadramento.

              Aumentano gli scatti di anzianità (ogni 2-3 anni solitamente, a seconda del ccnl) e le retribuzioni dei livelli di inquadramento con i rinnovi dei contratti collettivi di categoria.

              Si può aumentare di livello se si svolgono mansioni lavorative di un livello superiore ma bisogna farsi riconoscere tali mansioni dal datore di lavoro in maniera automatica dal datore di lavoro, consensuale tra le parti o tramite vertenza.

              Con il Jobs Act si è solo definita una modifica dell’articolo 2103 del codice civile che oggi prevede un accordo tra azienda e lavoratore per demansionare il lavoratore in alcuni casi specifici.

              Infine, il mio consiglio è di provare innanzitutto a parlare col suo datore di lavoro per provare a capire se le sue mansioni di lavoro rientrano in un livello di inquadramento superiore.

              Qualora dovesse avere problemi, le consiglio di rivolgersi a un ufficio sindacale della sua città per valutare bene la sua situazione lavorativa e contrattuale e capire se ci sono gli estremi per poter agire tramite vertenza sindacale o legale.

              Cordiali saluti,

              Mario

              Sindacato-Networkers.it
              Amministratore del forum

                Buongiorno Mari18,

                sì, dovrebbe prendere la maternità aldilà della fusione societaria.

                Non possono licenziarla durante la maternità e fino al compimento di un anno di suo figlio. E’ possibile licenziare in caso di cessazione totale di attività non nel caso di fusione tra un’altra azienda e dell’azienda per cui lavora o per ragioni di ristrutturazione produttivo-organizzativa.

                La domanda del bonus bebè deve essere fatta entro 90 giorni dalla nascita del bambino e a condizione che il suo ISEE non superi i 25mila euro. Di seguito trova le informazioni sul sito dell’INPS: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51611

                Vista la situazione un po’ complessa e delicata, le consiglio tuttavia di rivolgersi a un sindacato di categoria della sua città, così da poterle offrire supporto per il suo rapporto di lavoro e la maternità e i servizi per il bonus bebè tramite il patronato o il caf.

                Se mi scrive quale CCNL le applicano (Contratto collettivo nazionale di lavoro) e in quale città lavora, le posso indicare l’ufficio più vicino a lei.

                Cordialmente,

                Mario

                in risposta a: dimissioni entro periodo formazione apprendistato #6589
                Sindacato-Networkers.it
                Amministratore del forum

                  Buongiorno Mattia,

                  sì, può farlo.

                  Facendo riferimento all’articolo 2118 del codice civile, deve calcolare i giorni di preavviso secondo quanto le ho scritto nel post precedente.

                  Attenzione che non potrà richiedere l’eventuale indennità di disoccupazione (Naspi)

                  Cordialmente,

                  Mario

                  in risposta a: Indennità di cassa #6586
                  Sindacato-Networkers.it
                  Amministratore del forum

                    Buongiorno Elis86,

                    l’articolo 62 – indennità di cassa – del CCNL Esercizi Cinematografici e cinema-teatrali rinnovato nel 2016 prevede che “senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale chiamato a espletare mansioni di cassa con responsabilità diretta degli errori anche finanziari, per l’effettivo tempo impiegato in tale funzione, e con l’obbligo di risarcimento delle eventuali differenze, verrà riconosciuta una indennità.

                    L’indennità non è dovuta in alcuna misura al dipendente, nel caso in cui sia l’azienda ad assumersi interamente la responsabilità economica dell’errore.

                    Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell’impiegato.”

                    Tuttavia, le consiglio di rivolgersi alla sede della UILCOM (il sindacato della sua categoria. Qui trova i contatti http://www.uilcom.it/index.php/segreterie-regionali ) della città dove lavora per farsi supportare al meglio perché potrebbero esserci dei margini qualora ci fosse l’obbligo del datore di lavoro di inviarle una comunicazione scritta e non solo verbale per questo tipo di problemi.

                    Cordialmente,

                    Mario

                    in risposta a: Privacy #6585
                    Sindacato-Networkers.it
                    Amministratore del forum

                      Buongiorno Nino,

                      l’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) relativa al divieto di indagini sulle opinioni recita così: “E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.”

                      A mio avviso, si tratta di una questione delicata che con le informazioni che lei mi ha dato mi farebbero propendere per dirle che non ci siano violazioni di diritti del lavoratore.

                      Tuttavia non mi sento di liquidare così facilmente il problema, in base a ciò che si vuole fare con quel tipo di informazioni.

                      Cordialmente,

                      Mario

                      in risposta a: Ore turno. #6584
                      Sindacato-Networkers.it
                      Amministratore del forum

                        Buongiorno Swanilda1990,

                        Il Decreto Legislativo n. 66 del 08.04.2003 “Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce” e in particolare l’articolo 4 recitano così sulla durata massima dell’orario di lavoro “E’ quella fissata volta per volta dalla contrattazione collettiva e che non può comunque superare mediamente le 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario.

                        Non viene stabilito un limite giornaliero di durata dell’orario di lavoro e, secondo la lettera circolare n. 5/27373/70 dell’11.09.03 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, non può darsi neanche una definizione rigida della settimana lavorativa; infatti si può considerare “settimana lavorativa” ogni periodo di sette giorni, con la conseguenza che i datori di lavoro possono far decorrere la settimana di riferimento a partire da qualsiasi giorno.

                        La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, che può essere dilatato (sempre con contrattazione collettiva) fino a sei o a dodici mesi, ma solo per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, che siano specificate negli stessi contratti collettivi.

                        Il periodo di riferimento può essere individuato o con il criterio fisso indicato dalla legge (il termine iniziale il 30.04.2003) o l’altro criterio; è necessaria solo la certezza dei termini iniziale e finale del periodo stesso e della collocazione dei sette giorni di riferimento.

                        Nel computo della “media” non sono presi in considerazione i periodi di ferie annuale e i periodi di assenza per malattia.

                        Quindi, dovrebbe guardare la parte relativa all’orario di lavoro del CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) che le applicano (il ccnl lo trova scritto nella lettera di assunzione o nel modello Unilav).

                        Cordialità,

                        Mario

                        in risposta a: Chiarimenti Contratto metalmeccanico industria #6583
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                        Amministratore del forum

                          Buongiorno Lorenzo,

                          nell’articolo 5, parte 2 del rinnovo del ccnl metalmeccanici relativo all’apprendistato si cita il terzo livello come livello convenzionale di partenza (condizioni, migliorative, possono essere applicate ma dipende anche dall’azienda).

                          Sì, è il 65% per le ore di lavoro in azienda.

                          Il primo livello, invece, che citi nella domanda è relativo al tipo di apprendistato (cioè di primo livello). Ci sono pure quelli di secondo e terzo livello anche detti di alta formazione e ricerca.

                          Ti consiglio infine di rivolgerti alla UILM (il sindacato dei metalmeccanici) della tua città, così da avere un supporto diretto dal sindacato di categoria.

                          Saluti,

                          Mario

                          in risposta a: dimissioni entro periodo formazione apprendistato #6582
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                            Buongiorno Matia,

                            il contratto di apprendistato è già formalmente un contratto a tempo indeterminato.

                            Il datore di lavoro può recedere una sola volta, al termine del periodo di apprendistato.

                            Quindi, dovrà dare il preavviso in base al suo livello di inquadramento di partenza dell’apprendistato.

                            Se si dimette prima, le sarà trattenuta un’indennità di preavviso per i giorni di preavviso non lavorati.

                            Cordialmente,

                            Mario

                            in risposta a: Giorno di riposo domenica 1 aprile Pasqua #6571
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                              Buongiorno Ale,

                              trattandosi di festivo il giorno di riposo deve essere recuperato.

                              Spero di aver risposto alla sua domanda.

                              Cordialità,

                              Mario

                              in risposta a: Permessi/ferie non retribuiti #6568
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                                Salve Ambra_28,

                                si lei può chiedere; i permessi retribuiti sono un suo diritto e li deve comunque concordare con azienda mentre, i permessi non retribuiti li può chiedere ma è l’azienda che ha la facoltà di erogarli. Non ci sono obblighi contrattuali.

                                Spero di esserle stata di aiuto, saluti

                                Gioia

                                in risposta a: Apprendistato ccnl metalmeccanico artigiano #6567
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                                  Buomgiorno sharkzex,

                                  si figuri, auguri e si armi di molta pazienza.

                                  Saluti, Gioia

                                  in risposta a: LIVELLO INADEGUATO #6566
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                                    Salve iricolo64,

                                    il CCNL metalmeccanici prevede nella 4° categoria come mansione specifica le funzioni di segretario/a e contabile, contabile clienti. Lei può rientrare in queste mansioni.

                                    Nell’ultimo CCNL gli straordinari non sono più facoltativi, per problemi di produttività generale del lavoro, è stato fissato un tetto massimo pari a 250h annue, che il datore di lavoro può richiedere.

                                    Le ferie ed i permessi, devono essere concordati. Il suo datore di lavoro non può rifiutarsi di concordarle.

                                    Per tutto quello che lei dichiara nella sua mail, consiglio di rivolgersi ad una struttura sindacale nella sua zona. Noi siamo della Uil e a Varese ci trova al seguente indirizzo:

                                    Uilm-Uil – Via Cairoli5/G – Varese; Tel.: 0332 232054

                                    Li contatti per appuntamento, spero di esserle stata utile,

                                    Saluti, Gioia

                                     

                                    in risposta a: Apprendistato ccnl metalmeccanico artigiano #6564
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                                    Amministratore del forum

                                      Salve sharkzex,

                                      nel CCNL metalmeccanici artigiani, nel 5° livello non ho trovato la mansione “Disegnatore Tecnico”. Da quanto lei dice, le consiglio di rivolgersi ad un sindacato nel suo territorio per far verificare:

                                      il suo attuale inquadramento; il percorso formativo che le hanno proposto (dovrebbe essere allegato alla lettera di assunzione, ed è li che si verifica che non le facciano una formazione da mulettista) ed inoltre la qualifica di operaio che non ritengo corretta.

                                      Se il percorso che le ha disegnato l’azienda è giusto la retribuzione che adesso le danno mi pare corretta. Nella sua lettera di assunzione dovrebbe avere anche scritto il percorso per arrivare al 5°liv., e cioè, tra un anno passaggio al 6°esempio o anche tra due anni per poi addivenire entro il quinto anno, al livello che le spetta. Lo stesso vale per la % di retribuzione che passerà, dal 70% all’80%, poi al 90% sino a raggiungere il 100%, com’è suo diritto.

                                      Insisto faccia verificare il tutto ad uno sportello sindacale, noi siamo della Uil ci dica dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.

                                      Saluti, Gioia

                                       

                                      in risposta a: Proroga contratto a tempo determinato #6563
                                      Sindacato-Networkers.it
                                      Amministratore del forum

                                        Salve Crimu84, buongiorno

                                        si ha diritto alla Naspi, quando si è perso involontariamente la propria occupazione e si dichiara al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

                                        Questa è la regola di fondo. Le consiglio di rivolgersi ad un Patronato o ad un sindacato, saranno in grado di aiutarla per risolvere il suo quesito.

                                        Ci dica il settore in cui lavora (quale contratto le viene applicato) e in quale città lavora, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nella sua città. Noi siamo della Uil, ci faccia sapere.

                                        Saluti, Gioia

                                        in risposta a: utilizzo propria auto al lavoro #6562
                                        Sindacato-Networkers.it
                                        Amministratore del forum

                                          Salve Valentina,

                                          mi scuso per ritardo, vorrei sapere il CCNL applicato dalla cooperativa per poterla indizzare ad un ns. ufficio sindacale. Ritengo ci siano i presupposti per richiedere quantomeno una assicurazione che vi tuteli. Noi siamo della Uil se ci dice quale CCNL viene applicato, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura nel suo territorio.

                                          Saluti Gioia

                                          in risposta a: aspettativa non retribuita #6561
                                          Sindacato-Networkers.it
                                          Amministratore del forum

                                            Buongiorno Carly,

                                            se ha già presentato le dimissioni non può richiedere una aspettativa non retribuita. Mi spiego, il periodo di preavviso che lei deve fare presentando le dimissioni, deve essere assolutamente lavorato; se non viene lavorato lo stesso sarà trattenuto.

                                            Nel caso invece che non abbia ancora presentato le sue dimissioni, lei può chiedere si ricordi che l’azienda non è obbligata a darle l’aspettativa suddetta.

                                            Mi scuso per ritardo, saluti

                                            Gioia

                                          Stai visualizzando 20 post - dal 1,201 a 1,220 (di 1,681 totali)