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Salve Valentina87,
nel CCNL dei Pubblici esercizi all’articolo 190 comma 3b) cito:
“durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni di malattia(giorni di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni.”
Se ritiene che non sia corretto, faccia verificare la sua busta paga ad un ufficio sindacale. Noi siamo della Uiltucs, se ci dice dove risiede e lavora, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Saluti, Gioia
Salve sgamolla,
il rapporto di lavoro in somministrazione prevede che:
il lavoratore è assunto dalla azienda somministratrice la quale, trova il lavoro presso altre aziende utilizzatrici. L’azienda utilizzatrice ha l’obbligo di applicare anche per il lavoratore somministrato, il CCNL di riferimento dei suoi diretti dipendenti, ha l’obbligo di riconoscere al lavoratore anche la maternità, che sarà retribuita, secondo quanto prescrive la legge sulla maternità ed ha l’obbligo del mantenimento del posto di lavoro sino al compimento dell’anno del bambino.
Non ha l’obbligo dell’assunzione diretta.
Per dimostrare che c’è stata discriminazione, le consiglio di rivolgersi nel suo territorio ad una struttura sindacale che la potrà aiutare. Deve lei poter dimostrare che ha subito una discriminazione perchè è stata in maternità.
Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Saluti, Gioia
Salve giuseppe brasile,
si, come lei giustamente sottolineava, l’art. 146 del CCNL Terziario regolamenta i “Permessi Retribuiti”, che si dividono in “Permessi per ex Festività”, pari a 32h annue e permessi per “Riduzione Orario di Lavoro” pari a 72h annue. Il CCNL prevede che le stesse vengano usufruite in corso d’anno, in permessi di 4/8h e che qualora non vengano usufruite al massimo entro il giugno dell’anno successivo ad anno di maturazione, le stesse, vengano pagate. Nel suo caso sono trascorsi svariati anni. Lo stesso dicasi per le ferie, che il CCNL dichiara irrinunciabili.
Consiglio di trovare un accordo con azienda se riesce o se vuole, farsi assistere da una struttura sindacale nel suo territorio.
Noi siamo della Uiltucs, sindacato del settore Terziario, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Gwenyfer,
il CCNL del Terziario (Commercio), prevede un periodo di 18 mesi di permanenza nel 5liv. come appunto aiuto commessa, ed un passaggio al livello superiore (4liv.) dopo quel periodo. Cito dal CCNL stesso:
L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio. L’aiutante commesso permane al 5liv. per il periodo sopra riportato.
Saluti, Gioia
Salve giordino68,
l’art. 10 dell CCNL Metalmeccanici sancisce alcune regole:
fino a 10 anni di anzianità maturano per tutti i lavoratori, 4 settimane di ferie.
Le ferie collettive sono stabilite dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale e tenendo conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane, salvo diverse intese aziendali (accordo con azienda).
L’art. 5 dello stesso CCNL al paragrafo “Permessi Retribuiti Annui”:
sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi di 8h pari a complessive 104h, di cui 72h a titolo di riduzione orario di lavoro e 32h in sostituzione delle festività abolite.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive e organizzative, anche per gruppi di 4 ore.
Per cui la mia interpretazione è che, i permessi possono essere frazionati in periodi di 4 e otto ore, mentre le ferie sono calendarizzate in modo collettivo e devono rispettare il concetto di recupero pisco-fisico.
Spero di esserle stata di aiuto, saluti
Gioia
Salve Pierino,
bisogna sapere quale contratto (CCNL Contratto Collettivo Nazionale di categoria/settore) le viene applicato, cioè in quale settore lavora.
Ci faccia sapere, saluti
Gioia
Salve stefano cotozzolo,
non dovrebbe decadere, ma è possibile che non sia esattamente rapportato a 35h ma forse media. Le consiglio per una risposta certa di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio. Noi siamo della Uiltucs (Commercio, Turismo e Servizi), ci faccia sapere dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città.
Saluti, Gioia
Buongiorno,
provo a risponderle per punti, così da agevolare la lettura.
1) No, salvo che sia espressamente scritto nella lettera di assunzione o si trovi accordo tra le parti. In generale, se l’assunzione è stata fatta per coprire la maternità, si esaurisce al rientro della collega.
2) Potrebbe succedere. Bisogna trovare l’accordo con l’azienda.
3) Esiste proprio il diritto di precedenza che disciplina queste situazioni. Salvo che i Ccnl (cioè i contratti collettivi nazionali di lavoro) dispongano diversamente, se sua moglie ha lavorato per più di sei mesi con la stessa azienda (a prescindere dal numero di contratti di lavoro: potrebbe essere lo stesso o diversi contratti a termine reiterati), ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, sempre che si tratti di mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine precedenti.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
se ha firmato per 39 ore settimanali deve essere pagata per 39 ore settimanali.
La cosa più opportuna è che mandi una comunicazione di disponibilità magari facendosi assistere nella redazione della lettera dai nostri uffici sindacali, se le applicano il Ccnl terziario o altri cui noi siamo firmatari.
Mi faccia sapere la città dove lavora e quale Ccnl le applicano (lo trova scritto nella lettera di assunzione o sul modello Unilav), così da poterle dare i riferimenti utili.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
meglio farlo presente, a mio avviso. O quantomeno, credo sia opportuno far vedere questo bando a un collega della UIL Pa che segue il suo Ccnl e avere una risposta definitiva e precisa.
Qui trova i contatti territoriali dei loro uffici: https://www.uilpa.it/strutture/provinciali
Saluti,
Mario
Buongiorno,
bisognerà vedere cosa prevede in tal senso il contratto collettivo che sarà di riferimento per l’azienda utilizzatrice cui dovrà prestare servizio.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
a mio modo di vedere, dovrebbe essere uno solo con S, per intenderci.
Con la somministrazione, per ciò che le riguarda, il rapporto di lavoro è instaurato tra lavoratore e agenzia.
Se cambierà azienda utilizzatrice, dovrà essere retribuito in maniera adeguata in base al contratto collettivo applicato dall’azienda di arrivo.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
il consiglio che posso darle intanto è di fare una richiesta scritta di ferie e farsi rispondere sempre per iscritto e con una motivazione.
Questo può esserle d’aiuto per ottenere quanto richiesto.
Se dovesse avere un diniego, le consiglio di rivolgersi ai rappresentanti sindacali di categoria.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
no, le ferie vanno godute a giornate e, al netto di esigenze aziendali (seppur sentiti i pareri dei lavoratori), in determinati periodi dell’anno.
Sono i permessi che possono essere goduti a ore.
Le consiglio di rivolgersi a un sindacato e farsi assistere al meglio.
Se mi scrive in quale città lavora e quale Ccnl le applicano, posso fornirle i riferimenti utili.
Saluti,
Mario
3 Maggio 2019 alle 10:07 in risposta a: Ore retribuite non lavorate, come funziona? (contratto part time) #8071Buongiorno,
dal mio punto di vista, credo sia utile rileggere la lettera di assunzione e le buste paga dei mesi lavorati per capire come dovrebbero pagarla.
Il mio consiglio, dati i problemi con l’agenzia, è di fissare un appuntamento con i colleghi del sindacato per verificare i suddetti documenti e fare i calcoli corretti, così da far eventualmente intervenire il sindacato con una lettera di diffida all’agenzia.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
se lei sta lavorando e si dimette dall’agenzia indagata e poi comincia a lavorare con la nuova agenzia, ai fini dell’indennità di disoccupazione vale l’ultimo stato di disoccupazione involontaria. Valgono inoltre 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi e almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.
Al di là della questione tecnica suddetta per la Naspi, se sta comunque lavorando e percepisce lo stipendio, farei una valutazione più attenta prima di passare alla nuova agenzia data l’offerta di lavoro che le propongono.
Se vuole valutare bene la sua situazione lavorativa, le consiglio infine di rivolgersi ai colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora.
Cliccando sulla regione della mappa blu dell’Italia presente su questa pagina, trova la sede più vicina a lei.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
diciamo che la legge (l’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 66 del 2003) prevede un limite massimo di 250 ore annuali di lavoro straordinario.
L’articolo 4 del suddetto decreto legislativo prevede invece che “La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.
Ora, se il vostro Ccnl Aninsei prevede un totale inferiore e quindi una condizione di miglior favore come previsto in generale dalla norma, dovrebbe fare fede il monte ore previsto dal Ccnl (120).
In generale, sono previste sanzioni per i datori di lavoro che vanno oltre il limite massimo.
Per il resto, bisogna capire se esistono dei contratti aziendali che disciplinano diversamente la materia.
Le consiglio comunque di sentire i colleghi della UIL Scuola che firmano il suo Ccnl di riferimento, così da capire meglio il contesto lavorativo in cui opera.
Qui trova i contatti territoriali (scorra in fondo alla pagina): http://uilscuola.it/dove-siamo/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
sì deve avere il giorno di riposo settimanale. E’ previsto dal Ccnl metalmeccanici e dalla Costituzione (articolo 36) e il lavoratore non può rinunciarci. Solo in casi eccezionali, ripeto, eccezionali, si può saltare un turno di riposo e avrà diritto alla maggiorazione retributiva stabilita per il lavoro festivo.
Inoltre, sarebbe da verificare anche il limite massimo di ore settimanali di lavoro svolte.
Per quanto scritto sopra, comunque, le consiglio fortemente di rivolgersi ai colleghi sindacalisti della Uilm, se presenti, che operano nell’azienda per cui lavora.
In caso contrario, al seguente link può trovare i riferimenti utili territoriali: http://www.uilmnazionale.it/chi-siamo/contatti-territoriali/
Saluti,
Mario
Buongiorno,
grazie per la precisazione e scusi se rispondo solo ora.
Certo, questo quadro dettagliato forse complica un po’ le cose.
Sicuramente i colleghi dell’ufficio vertenze della UILTuCS presente nella sua città sapranno darle supporto anche su questo dettaglio.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
ecco il patronato/Caf Uil di Macomer per le dimissioni:
Via Dante, 40
Tel: 0785- 850548
E-mail: macomer@cafuilsrl.itLe scrivo pure i contatti dei colleghi della UILTuCS della provincia di Nuoro per farsi assistere e valutare insieme a loro come agire nei confronti del datore di lavoro:
UILTuCS Nuoro
Via Aosta, 1
Tel.0784-33590
E-mail: nuoro@uiltucs.itSaluti,
Mario
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