Sindacato-Networkers.it
Risposte nei forum create
-
AutorePost
-
10 Gennaio 2019 alle 13:20 in risposta a: E' possibile essere inquadrati con due ruoli diversi? #7673
Salve Linda Pistelli,
lei non specifica l’effettivo CCNL applicato dalla Cooperativa, intuisco sia il CCNL Agidae. Il suddetto contratto all’art. 38 – Sistemea di classificazione del personale e categorie di inquadramento – sancisce al terzo capoverso, cito il primo paragrafo:
“La richiesta disponibilità all’integrazione e all’intercambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche nell’ambito di diverse posizioni lavorative, dovranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e di carriere”.
Per cui le suggerisco non tanto di contestare i due ruoli diversi ma, l’inquadramento contrattuale che secondo la mia interpretazione deve essere solo e soltanto quello di educatore D1 (non ho trovato nel contratto il D2).
Il mio consiglio è di rivolgersi ad una struttura sindacale nella sua città, per assisterla in questa richiesta. Noi siamo della Uiltucs-Uil, ci dica dove risiede e lavora potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti. Gioia
Salve muttly72,
deve rivolgersi immediatamente ad un sindacato e farsi aiutare. Non sono in grado di sapere se sarà possibile il mantenimento del posto di lavoro, ma le daranno comunque assistenza in questo frangente. Ci dica in quale città e settore lavora, quale tipo di CCNL (Contratto Collettivo di Lavoro) le viene applicato, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio. Noi siamo della Uil, saluti
Gioia
Salve Antonio,
come più volte suggerito, lei si deve far aiutare sul posto da una struttura sindacale ed avvalersi anche di un supporto legale che dovrebbe trovare con lo stesso ufficio sindacale. Non ci sono altre possibili soluzioni. Le abbiamo inviato link e indirizzi alla quale rivolgersi, non vedo alternative, un saluto
Gioia
Buongiorno,
posso dirle che la legge n.81 del 22 maggio 2017 prevede al comma 2 dell’articolo 18 che “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Mentre l’articolo 19 della suddetta legge (legge sul lavoro agile, per intenderci) prevede che l’accordo sia scritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Quindi, in conclusione, bisogna trovare un accordo scritto col suo datore per far sì che le sue richieste siano accolte.
Se nella sua azienda è presente anche la rappresentanza sindacale, sarà quest’ultima a firmare l’accordo per tutti i lavoratori.
Se vuole maggiori informazioni, può sentire anche i colleghi del sindacato di categoria presente nella sua città.
Se mi scrive quale Ccnl le applicano e in quale città lavora, sarò lieto di indicarle i riferimenti.
Saluti,
Mario
Buongiorno bub89,
Il CCNL Del Commercio, è il Contratto siglato dalla Confcommercio e dalle tre OO.SS più rappresentative e cioè, CGIL – CISL e UIL ed è il CCNL del Terziario il quale, ha un paragrafo relativo al preavviso (così si chiama), il tempo che il lavoratore deve dare al datore di lavoro prima di chiudere il rapporto di lavoro. I termini del preavviso variano a seconda dell’anzianità e dell’inquadramento contrattuale; nel suo caso deve consultare l’art. 174 del CCNL Cisal e seguire le indicazioni in esso contenute oppure, recarsi ad una struttura sindacale nel suo territorio e farsi assistere da loro. Noi siamo della Uiltucs-Uil se vuole indicarci dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns. Ufficio.
Saluti, Gioia
Buongiorno,
in primis, sarebbe stato obbligatorio segnalare subito la sua assenza dal lavoro per neve al datore di lavoro.
Poi alla luce di quanto successo, purtroppo può essere giusto avere un provvedimento disciplinare.
C’è da dire anche che – fermo restando quanto scritto sopra sulla comunicazione della sua assenza all’azienda e se il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) che le applicano non prevede congedi o permessi straordinari – ai sensi dell’articolo 1218 sulla responsabilità del debitore e dell’articolo 2104 sulla diligenza del prestatore di lavoro presenti sul codice civile, si può evitare l’assenza ingiustificata mostrando il documento redatto dai vigili urbani.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
credo che per avere una risposta più precisa e contestuale alla sua situazione lavorativa e a quella aziendale sia meglio sentire i colleghi della Uilm che hanno seguito la vertenza al ministero.
Qui trova i contatti per la sede piemontese della Uilm di Novi Ligure:
Piazza XXVII Aprile, 4
Telefono: 0143 2816/322457Saluti,
Mario
Buonasera,
per questo tipo di consulenza specifica, le consiglio di sentire i colleghi del patronato che trattano questi aspetti e possono assisterla direttamente per gestire la pratica di disoccupazione e darle supporto per la dichiarazione dei redditi in collaborazione col proprio Centro di assistenza fiscale.
Se mi scrive in quale città vive, posso indicarle i riferimenti utili per avere le informazioni che desidera.
Cordialmente,
Mario
3 Gennaio 2019 alle 12:56 in risposta a: Da tempo determinato a tempo indeterminato senza cambiamenti #7643Buongiorno,
lavorando in continuità nella stessa azienda, avrai diritto agli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva applicata dall’agenzia pubblicitaria in cui lavori. Gli scatti di anzianità si riferiscono anche ai periodi di lavoro con contratto a tempo determinato.
Per quanto riguarda il livello, dipende dal tipo di mansioni che svolgi. Per semplificare, potresti lavorare tutta la vita anche con lo stesso livello di inquadramento.
Per quanto riguarda gli aumenti di stipendio, al netto di eventuali premi di produzione/superminimi/welfare aziendale/altri premi individuali, si verificano con i rinnovi (triennali, di solito) dei contratti collettivi di categoria.
Per il resto, cambia il tipo di assunzione: da determinato a indeterminato, appunto.
Se vuoi comunque avere informazioni più specifiche, ti consiglio di sentire i colleghi della Uilcom (uilcom.it), che firmano il vostro contratto collettivo.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
abbiamo risposto nell’altro post che ha scritto.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno,
bisogna capire quale sia la data di conclusione indicata nel primo contratto e quella di inizio del secondo, se c’è o meno distanza temporale tra i due contratti.
Se c’è uno stacco, vale la sua seconda ipotesi.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
diciamo che non è semplice dare una risposta definitiva, poiché non è sempre chiaro quando le giustificazioni della riduzione oraria di lavoro sia oggettiva o pretestuosa da parte del datore di lavoro.
Sicuramente va fatto un accordo scritto tra le parti, come lei ha scritto bene.
Per quanto riguarda gli apprendisti, posso dirle che bisogna seguire le proporzioni numeriche dettate dalle norme sull’apprendistato.
Quindi, potrebbe essere anche lecito il comportamento del suo datore di lavoro.
Il mio consiglio finale è di rivolgersi al sindacato di categoria presente nella città dove lavora.
Se mi indica il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo trova scritto nella lettera di assunzione o nel modello Unilav) che le applicano e la città dove lavora, posso indicarle i riferimenti utili per un colloquio più specifico con i colleghi di competenza.
Saluti,
Mario
Buongiorno,
in linea generale, il lavoratore deve in prima battuta attenersi alle disposizioni del datore di lavoro.
Il tutor nel Ccnl Aninsei, come lei ha già scritto sopra, rientra nel IV livello di inquadramento con la seguente declaratoria: “Sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni. Sono impegnati in attività di assistenza e tutoraggio degli studenti nei momenti di verifica previsti dopo le attività didattiche in presenza, multimediali o in FAD, in attività di conversazione e pratica per consolidare le conoscenze linguistiche acquisite.”
Il mio consiglio è di provare a trovare un accordo col suo datore di lavoro.
Se non dovesse trovarlo, sarà necessario procedere tramite vertenza.
In ultimo, le consiglio di sentire i colleghi della Uil Scuola della sua città, che sono i firmatari del suo Ccnl.
Saluti,
Mario
Cesco88,
no, dei testi specifici non ci sono, c’è come già detto nella prima risposta, la declaratoria relativa al suo inquadramento contrattuale che delimita le sue responsabilità. Questa normativa la trova nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale) del Terziario Turismo e Servizi, alla voce “Classificazione”.
Saluti ancora, Gioia
Salve Cesco88,
certo che la responsabilità non può essere affidata ad un addetto/impiegato, in generale questa rientra in figure con più alte competenze (2°/1° livello/Quadro ecc.); lei può coadiuvare ma non essere il responsabile.
Saluti ancora, Gioia
Salve Leo88,
come già detto l’azienda può non confermare un contratto di apprendistato;
la magistratura ha però chiarito che, l’unica motivazione per cui il rapporto di lavoro viene rescisso è che l’apprendista non abbia raggiunto i requisiti richiesti durante il percorso formativo per cui era stato aperto un contratto di apprendistato.
Le consiglio perciò di accettare il futuro eventuale contratto a termine per poi impugnarlo facendosi assistere da un ufficio vertenze sindacale.
Noi siamo della Uil, se ci dice dove risiede e lavora e quale CCNL (Contratto Collettivo Nazionale) le viene applicato, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nel suo territorio.
Un saluto, Gioia
Salve Leo88,
1) nei vari decreti legge prodotti negli ultimi tempi, non ho trovato niente che impedisca al suo datore di lavoro di offrirle un contratto a termine.
2) Si, se è la stessa azienda che la assume con contratto a termine e comunque qualunque azienda che rientra nelle caratteristiche per cui ha fatto il periodo di apprendistato, devono assumere con la qualifica maturata nel suo percorso lavorativo (Apprendistato).
Saluti, Gioia
Salve saturno6,
essendo stata assunta con contratto a tempo indeterminato nel 2015, il suo scatto di anzianità è maturato quest’anno, il primo scatto. Per farsi riconoscere anche i periodi utilizzati con contratti co.co.co, deve farsi assistere da struttura sindacale e richiedere l’anzianità pregressa. In quel caso si, lei ha diritto agli scatti di anzianità non percepiti, probabilmente al pagamento delle ferie, 13 e 14, Rol e permessi non goduti oltre, all’accantonamento del T.F.R.. Deve poter dimostrare la continuità del rapporto di lavoro.
Si, l’iscrizione a fondo Est è un suo diritto, lo deve richiedere al datore di lavoro e pretenderlo, in quanto è una palese mancanza di applicazione contrattuale, per la quale ha diritto ad un recupero economico.
Noi siamo della Uiltucs, settore Terziario Commercio e Servizi, ci dica dove risiede e lavora potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Saluto, Gioia
Salve Cesco88,
nella declaratoria del suo inquadramento contrattuale del CCNL Terziario, le cito il capoverso di riferimento:
Al quarto livello appartengono lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè lavoratori adibiti ai lavori che richiedonospecifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Seguono esempi di lavori tipo.
Interpreto che lei non è obbligato a svolgere il lavoro che le ha affidato l’azienda, sta però sempre a lei capire, se può o non può rifiutare questo compito.
Saluti, Gioia
Salve Gianluca7679,
in effetti nell’ultimo capoverso del titolo Ferie, si ritrova quanto detto dalla sua collega. Mi scuso per il disguido, è un pò anomala l’associazione nel CCNL delle ferie con la riduzione dell’orario di lavoro. Detto ciò, lei ne ha diritto in proporzione al suo rapporto di lavoro; ha diritto ai ROL e alle Festività soppresse.
Saluti, Gioia
-
AutorePost
