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Salve Sara,
si, lei ha diritto al pagamento da parte dell’Inps del periodo di astensione obbligatoria, (2mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto) previsto dalla legge sulla maternità. E’ il D.M. del 12/7/2007 che ha esteso tale diritto, semprechè siano stati regolarmente versati i contributi alla Gestione Separata Inps.
Lei può anche chiedere al suo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs n. 276, la proroga della durata del rapporto di lavoro pari e uguale al periodo di astensione obbligatoria, ne ha diritto.
Spero di essere stata esaustiva e chiara, saluti e auguri
Gioia
Buongiorno ancora,
se non viene utilizzato parte del montante (ROL) per riduzione oraria giornaliera, lei ha un PT esattamente al 50% ed ha perciò diritto al 50% delle ore di ROL stabilite dal CCNL (72h annue). Le consiglio di verificare con una struttura sindacale nel suo territorio. Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città.
Saluti ancora, Gioia
Salve Giraffa72,
il CCNL Telecomunicazioni prevede al capitolo Permessi ROL – Ex festività il seguente trattamento:
per un rapporto di lavoro FT sono previste 72h annue di Rol che nel suo caso verranno rapportate al PT 50% e perciò dovrà maturare annualmente h36 di Rol; in aggiunta ci sono i permessi per ex festività che sono 4 giornate per ogni anno di servizio, che verranno godute e retribuite con la sua retribuzione PT. I Rol vanno goduti entro l’anno di maturazione, qualora ciò non accada, il CCNL prevede la possibilità di goderli entro ulteriori 24 mesi, superato il suddetto periodo, verranno retribuiti in busta paga.
Spero di essere stata chiara, saluti
Gioia
21 Maggio 2018 alle 13:43 in risposta a: Sospensione energia elettrica in azienda e permesso forzato #6761Buongiorno Lysianthus76,
non ho trovato molte regole a cui fare riferimento nel CCNL Grafici. Ho trovato art. 3 del CCNL suddetto nella parte relativa agli “Operai” – INTERRUZIONE LAVORO – RECUPERI – 4° capoverso cito: “E’ in facoltà dell’azienda di far recuperare le ore perdute per causa di forza maggiore”. Interpreto che l’azienda può stabilire se utilizzare ore di permesso o far recuperare le ore non lavorate. Se esiste una rappresentanza sindacale nella sua azienda, provi ad interpellarla.
Saluti, Gioia
Buongiorno Monia,
la ringrazio per averci aggiornato.
Ribadendo che noi siamo della UILTuCS nazionale, ci scusiamo profondamente per l’equivoco che si è creato con la funzionaria dell’ufficio di Roma che sicuramente non è ancora a conoscenza di questo forum.
Mi auguro che la sua vertenza possa finire nel migliore dei modi.
Restiamo comunque a completa disposizione per il futuro sia su questo forum, sia nei nostri uffici territoriali, certi che spiacevoli equivoci non si ripetano più.
Cordialmente,
Gioia
18 Maggio 2018 alle 10:47 in risposta a: Livello di inquadramento dell'apprendistato rispetto ad un lavoratore normale #6754Buongiorno memole90,
sarebbe opportuno capire il confronto col tipo di impiegata full time a tempo indeterminato lei intende.
Solitamente, l’apprendistato parte da due livelli inferiori rispetto al livello di inquadramento di arrivo al termine del periodo di apprendistato.
Inoltre, sarebbe utile sapere anche che tipo di mansioni dovrebbe svolgere la persona in apprendistato e in che settore lavora.
Bisogna in pratica sapere i requisiti del contratto di apprendistato per capire se al termine del periodo di apprendistato le due figure in questione (apprendista e personale full time indeterminato) abbiano lo stesso livello di inquadramento per le stesse mansioni.
Cordialmente,
Mario
Cordiali saluti,
Mario
Salva Fabiana,
sul piano strettamente sindacale, credo che ci sia poco da fare; forse, posso suggerire, un colloquio con il suo datore di lavoro, spiegando, che la sua professionalità è ben altra rispetto a quella effettivamente eseguita in azienda e che credeva di dover esprimere accettando il nuovo rapporto di lavoro.
In ogni caso, da quello che lei dice credo che o, riesce a inserirsi nel nuovo lavoro cercando di migliorare l’organizzazione dell’attuale azienda e ritagliarsi così il suo spazio professionale o, altrimenti, dovrà nuovamente cercare altro posto di lavoro più idoneo alla sua professionalità.
Mi tenga informata, saluti
Gioia
Buongiorno Katya,
in tutti i contratti per le festività godute e non lavorate, decorre la normale retribuzione cioè, non lavora ma la giornata è normalmente retribuita. Nella sua busta paga di norma vengono retribuiti 26gg. lavorativi mensili, se c’è festività lei lavorerà quel mese 25 gg. ma comunque le pagaranno 26gg. Per le festività che cadono di domenica, le dovranno pagare una giornata in più. (27gg. invece dei normali 26)
L’inquadramento contrattuale è materia difficoltosa, la sua categoria di appartenenza prevede che, esegua un lavoro qualificato; autonomia e responsabilità, nell’ambito di prescrizioni di massima e con procedure ben definite. Per una verifica più compiuta, dovrebbe rivolgersi a struttura sindacale nel suo territorio.
Noi siamo della Uil, ci faccia sapere dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns ufficio.
Saluti, Gioia
Salve troxy26,
consiglio di rivolgersi ad un sindacato per avere assistenza e consulenza; ci faccia sapere dove risiede, noi siamo della Uiltucs (Terziario, Turismo e servizi) potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua zona. I tempi sono largamente superati, è anche possibile fare una richiesta d’ingiunzione di pagamento.
Restiamo a sua disposizione, saluti
Gioia
Buongiorno sig. Toti,
le ho risposto ieri alla sua domanda. Controlli nelle sue mail, se dovesse avere ulteriori dubbi mi faccia sapere.
Saluti, Gioia
Salve Mancos,
posso suggerirle di rivolgersi a struttura sindacale nel suo territorio e con loro inoltrare richiesta ad azienda. Per la differenza, se viene riconosciuto da INPDAP quanto versato alla Gestione Separata, oppure per il pagamento ex-novo dei contributi suddetti.
Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città.
Saluti ancora, Gioia
Salve Toti,
la legge n. 99 del 9/8/2013 prevede la possibilità di cumulare sia proroghe che nuovi contratti a termine, per un massimo di 36 mesi (interpreto come effettivamente lavorati, le interruzioni secondo me vanno tolte; i 20gg. a cui lei fa riferimento). Superato il termine predetto, l’azienda puo derogare per ulteriori 30gg. sino ad un massimo di 50gg. (dipende dai casi) dopo questa ulteriore deroga, il contratto diventa a tempo indeterminato. Consiglio di rivolgersi ad un ufficio sindacale nel suo territorio per farsi assistere. Noi siamo della Uil; ci dica il settore nel quale opera e la città in cui risiede, potremmo indirizzarla ad un ns ufficio nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Salve mancos,
essendoci una sentenza esecutiva, bisogna capire che cosa è scritto nella sentenza stessa. Dovrebbe chiedere informazioni all’avvocato che per lei ha seguito il tutto in Tribunale. Può informarsi per far confluire presso INPDAP quanto depositato presso Gestione Separata (se si può fare), nel periodo individuato dalla Magistratura. Qualche incongruenza c’è, resto dell’ avviso che bisogna chiedere spiegazioni al suo avvocato, capire cosa è stato richiesto e come, ed inoltre, capire che cosa il magistrato ingiunge all’Amministrazione coinvolta.
Saluti, Gioia
Salve Vita2vita,
non deve richiedere una modifica del contratto, deve richiedere una modifica dell’inquadramento; cosa diversa. Dovrà fare richiesta di adeguare l’inquadramento contrattuale alla nuova professionalità acquisita. Se nella sua azienda ci sono rappresentanti sindacali, consiglio di farsi assistere da qualcuno della RSA, altrimenti può rivolgersi ad una struttura sindacale esterna che la può aiutare. Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede ed opera potremmo indirizzarla ad un ns ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Giada,
nel caso di “aspettativa non retribuita” e qualora il datore di lavoro la conceda, non esiste da parte sua alcun obbligo. Durante il periodo di astensione non si ha diritto a retribuzione e non vengono versati contributi dall’azienda. L’azienda ha l’obbligo del mantenimento del posto di lavoro. Il CCNL del Terziario all’art. 157 prevede tutte le norme che regolano la richiesta di aspettativa sia retribuita che non (retribuita).
Saluti, Gioia
Salve Luca,
immagino che lei faccia queste commissioni durante l’orario di lavoro, se si dovrebbe essere coperto e assicurato; in ogni caso può richiedere al datore di lavoro una lettera di autorizzazione all’utilizzo del mezzo e di delega per le commissioni da effettuare per conto dell’azienda o del titolare.
Saluti, Gioia
Salve AliceM87,
la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del Lavoro stabilisce all’art. 13. Pause, che il lavoratore ha diritto ad un intervallo di 10 minuti superate le 6h di lavoro continuativo. La contrattazione integrativa di 2°liv. può individuare modalità aggiuntive a quanto stabilito dalla legge e dal CCNL. Consiglio di trovare un accordo con il ve. datore di lavoro.
Saluti, Gioia
Salve Manuel,
lo stipendio lordo di un lavoratore dipendente terziario al 4°liv. è € 1.618,75; al 3°liv. € 1.793,12; le mensilità sono 14 più accantonamento T.F.R. (una ulteriore mensilità). A questi valori le aziende devono aggiungere il pagamento di ulteriori percentuali per Inps-Inail e altri oneri.
Saluti, Gioia
Salve Niscoveanu,
la nuova legge che riguarda i licenziamenti, prevede che i lavoratori impugnino entro 60gg. dalla avvenuta comunicazione della chiusura del rapporto di lavoro, inviando lettera raccomandata anche al datore di lavoro. Dovrà inoltre presentare ricorso entro 180gg presso la Cancelleria del Tribunale del Lavoro competente. Si può anche richiedere un tentativo di conciliazione direttamente con il datore di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro. La legge prevede delle sanzioni/indennità.
Consiglio di rivolgersi a struttura sindacale nel suo territorio. Noi siamo della Uil, se vuole dirci in quale settore opera e in quale città risiede, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città.
Saluti sinceri, Gioia
Buongiorno Remo,
il datore di lavoro non può assumere delle professionalità uguali alle sue per un anno, se l’ha licenziata per riduzione del personale.
La legge (nello specifico, l’articolo 15 della legge n. 264 del 1949) stabilisce che i lavoratori licenziati per riduzione del personale hanno la precedenza per la riassunzione presso l’azienda entro un anno.
Quindi, il nostro consiglio è di andare in un nostro ufficio UILTuCS della sua città, così da farsi assistere dai colleghi e capire come poter rivalersi sul suo licenziamento e chiedere una reintegra, visto che è stato assunto prima del Jobs Act.
Se mi scrive la città dove ha lavorato, le indico un nostro ufficio più vicino a lei. Se vuole, può consultare la mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Cordialmente,
Mario
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