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Buonasera Rporfy,
secondo l’articolo 2109 del codice civile, il datore può definire il periodo di ferie a seconda delle esigenze imprenditoriali.
Inoltre, le ferie vanno godute solitamente in determinati periodi dell’anno. Per esempio, il CCNL Commercio prevede come periodo quello che va da maggio a ottobre. I turni di ferie, sempre con riferimento al CCNL Commercio, non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Poi ci possono essere accordi individuali anche a seconda delle esigenze dei lavoratori o se esistono ferie da smaltire dell’anno lavorativo precedente.
Cordialmente,
Mario
Buonasera ElaineMarley,
ecco quanto previsto dal Fondo Mètasalute sull’adesione: http://www.fondometasalute.it/site/aderire/aderire
In breve, sì, la sua azienda è tenuta a iscriversi al suddetto fondo se le applica il ccnl di riferimento per il fondo.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Remo,
certo, la sua è una situazione un po’ particolare. Se posso darle un consiglio è di rivolgersi a un nostro ufficio sindacale e portare tutta la documentazione in suo possesso per valutare al meglio come procedere (ha tempo fino a 5 anni per fare ricorso) e su cosa fare ricorso (perché potrebbero esserci anche altri elementi in busta paga da valutare dal 2011 a oggi).
Se mi scrive in quale città ha lavorato, le indico un nostro ufficio più vicino a lei. Oppure può visitare la mappa blu dell’Italia che trova in questa pagina.
Cordiali saluti,
Mario
Buonasera Sara,
in linea generale il forfait straordinario non è vincolato alle ore effettivamente lavorate.
Quindi, può lavorare 10 o 50 ore di straordinario ma la somma rimane sempre quella. Tuttavia, tenga conto che c’è un tetto massimo di ore annuali da rispettare a seconda del ccnl applicato.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Ghirarf,
sì, la malattia interrompe le ferie e va stabilito di comune accordo quando recuperarle.
Le consiglio di rivolgersi ai colleghi del sindacato UILM dei metalmeccanici per farsi assistere al meglio nel riconoscimento del suo diritto alla malattia.
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Danko79,
sì, può farlo e saranno risarcite qualora si vinca la vertenza.
Può trovare i contatti del nostro sindacato della città in cui ha lavorato, nella mappa blu dell’Italia presente in questa pagina oppure se mi indica la città dove ha lavorato, le fornirò i contatti utili.
Cordialità,
Mario
Buongiorno Troxy26,
provo a risponderle per punti, così come li ha elencati lei.
– No, non può citarlo, salvo che abbia recato danni all’azienda ma non mi pare ci siano i presupposti. Anzi…
– Se vuole dare le dimissioni per giusta causa facendo emergere le ore di lavoro non conteggiato in busta paga, bisogna che lei le dimostri davanti al giudice tramite vertenza. Per questo, può farsi assistere da un nostro ufficio sindacale della sua città.
– Sì, il datore le dovrà pagare le competenze di fine rapporto nell’ultima busta paga (tfr incluso). Se questo non dovesse avvenire entro 60 giorni, può richiedere quanto dovuto prima tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e poi tramite vertenza sindacale.
– Per le ore in più, come scritto sopra, le consiglio infine di rivolgersi a un nostro sindacato, così da valutare tutte le “carte” a disposizione (testimonianze, email, sms, bonifici, ecc.) per richiedere quanto dovuto.
Cordialità,
Mario
Buonasera Elena,
per favore, mi sa dire che tipo di ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) le applicano?
Una volta definito, potrei darle qualche dritta in più.
Volendo fare un primo ragionamento, le direi che c’è qualcosa che non va dal punto di vista dell’assunzione. Non dovrebbe essere semmai un’unica assunzione per tutti e quattro i medici, visto che fate capo a un’unica cooperativa?
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Antonio,
mi può indicare meglio il ccnl che le applicano, per favore? E’ Multiservizi, per caso?
Cordiali saluti,
Mario
Buongiorno Marco88,
andiamo per punti.
– alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. Nel suo caso sarà il quinto.
– Sì, è così, a esclusione di ricoveri ospedalieri o malattie gravi.
– Sì, avrà diritto alla disoccupazione. L’importante è avere nei 4 anni precedenti almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giorni di lavoro “effettivo” negli ultimi 12 mesi.
Cordialmente,
Mario
Buongiorno Gianluca,
scusi per il ritardo nella risposta innanzitutto.
Può far verificare le sue busta paga a un sindacato, per esempio e vedere se tutte le voci presenti in busta paga sono corrette e per la cifra prevista dal ccnl.
Inoltre, le aziende possono prevedere un superminimo che può variare da azienda ad azienda, oltre agli scatti di anzianità, gli aumenti previsti nei rinnovi del ccnl che avvengono ogni 4 anni (salvo deroghe) e ad altri tipi di benefit di varia natura (monetari e non), come quelli che possono essere previsti proprio nel contratto integrativo aziendale.
Cordialmente,
Mario
Buonasera Adrita94,
il periodo di prova è previsto sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato (salvo che si tratti di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore e le stesse mansioni ma non mi sembra il suo caso).
Può svolgere un altro lavoro ma senza che sia concorrenziale alla sua azienda o se ha firmato un vincolo di esclusività per il lavoro che svolge con la sua azienda.
Tuttavia, può incorrere in una sanzione disciplinare del suo “primo” datore di lavoro, qualora non dovesse recuperare le energie psicofisiche previste dalla richiesta del periodo di ferie.
Cordialmente,
Mario
8 Febbraio 2018 alle 10:33 in risposta a: Reperibilità notturna sul posto di lavoro sovrapposta al turno pomeridiano #6410Buongiorno Maurizio,
il CCNL Terziario (se questo è il contratto collettivo che le applicano) non prevede un articolo che normi la reperibilità.
In tal senso, è demandata a un accordo individuale tra azienda e lavoratore o a una contrattazione di livello aziendale che definisce la gestione dei turni e della reperibilità dei lavoratori.
In linea generale, l’azienda deve tenere conto anche delle esigenze del personale e definire eventuali variazioni di orari settimanali di lavoro, secondo quanto scritto nell’articolo 124.
Tale articolo prevede che le eventuali variazioni dell’articolazione dell’orario deve essere realizzata in armonia tra le esigenze dei lavoratori e quelle dell’azienda e devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno dal datore di lavoro ai dipendenti interessati.
Provi comunque a chiedere ai suoi colleghi o all’ufficio del personale se esiste un accordo aziendale. In ogni caso, le consiglio di mettersi in contatto con il nostro funzionario che segue la sua azienda per approfondire meglio la sua situazione lavorativa.
Cordialmente,
Mario
7 Febbraio 2018 alle 10:39 in risposta a: Cosa fare se il tuo datore di lavoro ti nega i giorni di lutto? #6406Bene. L’importante che abbia avuto il riconoscimento del suo diritto.
Buona giornata!
Mario
Buongiorno Cristian,
se mi dice il CCNL che le applicano, posso essere più preciso nella risposta.
Tuttavia, qualora le applicassero il CCNL Commercio, le posso scrivere che l’articolo 181 (aspettativa non retribuita per malattia) prevede per i lavoratori ammalati la conservazione del posto per un massimo di 180 giorni (articolo 175 – periodo di comporto) e potrà essere prolungata, a richiesta del lavoratore, per un altro periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni a condizione che siano inviati al datore di lavoro regolari certificati medici.
Per usufruire di suddetta aspettativa avrebbe dovuto presentare richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia.
Al termine del periodo di aspettativa, se la malattia continua, il datore di lavoro potrà licenziare ai sensi dell’articolo 175 del CCNL Commercio.
Tuttavia, il suo caso è particolare poiché le ferie sospendono il periodo di malattia e il suo periodo di malattia rientra nei giorni previsti nel caso in cui le applicassero il CCNL Commercio, salvo che non ha comunicato con raccomandata il periodo di comporto. Ha per caso alcuni documenti (raccomandate, e-mail, sms, messaggi, ecc.) che possono attestare tutto ciò che ha scritto?
Le consiglio comunque di rivolgersi quanto prima a un ufficio sindacale. Se mi dice che CCNL le applicano e in quale città lavora, posso indicarle un ufficio più vicino a lei.
Cordialmente,
Mario
7 Febbraio 2018 alle 10:20 in risposta a: Cosa fare se il tuo datore di lavoro ti nega i giorni di lutto? #6403Buongiorno Nicole,
le riporto l’articolo 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 che regola in linea generale il congedo per lutto (consideri che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro possono integrare questa legge):
Art. 4 Congedi per eventi e cause particolari
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
Tuttavia, se mi scrive il CCNL che le applicano nella cooperativa dove lavora (lo trova scritto nella lettera di assunzione o sul modello UNILAV), posso fare un’altra verifica.
Cordialmente,
Mario
7 Febbraio 2018 alle 10:12 in risposta a: Ricongiungimento coniugi entrambi dipendenti ministero della difesa #6402Per informazioni più specifiche, provi a sentire i colleghi di categoria della UIL PA. Di seguito il link alla pagina con i contatti: https://www.uilpa.it/strutture/provinciali
Cordialità,
Mario
5 Febbraio 2018 alle 18:01 in risposta a: Ricongiungimento coniugi entrambi dipendenti ministero della difesa #6398Buonasera Giorgia,
credo che la legge sia la 104/92 relativa ai familiari con problemi di handicap possa rientrare nella sua richiesta di congiungimento tra coniugi.
Tuttavia, sarebbe da valutare la vostra situazione personale per capire bene se ci sono i margini di richiesta del trasferimento.
Cordialmente,
Mario
Buonasera SaraOlly,
la rimando a una discussione precedente dove denunciava più o meno lo stesso problema e la nostra risposta: https://sindacato-networkers.it/diritti-del-lavoro/topic/aumento-di-livello-e-maternita/
A disposizione per ulteriori informazioni.
Cordialmente,
Mario
Buonasera giacomo,
al suo livello di inquadramento dovrebbe essere previsto il pagamento degli straordinari, poiché, se ho capito bene, non è un quadro, e quindi non soggetto a un pagamento forfettario degli straordinari.
Senta per maggiori dettagli e capire come agire al meglio un collega della UILM della sua città o un rappresentante sindacale della sua azienda.
Cordiali saluti,
Mario -
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