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Buongiorno,
sì, può essere normale.
Se nella lettera di assunzione non avete definito il tipo di superminimo, è da considerarsi assorbibile. Salvo si tratti di superminimo collettivo che non può essere peggiorativo. Ma va visto che tipo di Ccnl le applicano e se è previsto dallo stesso.
E’ sempre bene, in fase di assunzione, definire il tipo di superminimo. Perché poi dopo bisogna trovare l’accordo col datore di lavoro o contestarlo.
Saluti,
Mario
Salve Ciro,
la % che Inps le accredita secondo i miei calcoli, è giusta; se dovevano avvertirla, non sono in grado di stabilirlo. Può far verificare ad un ufficio sindacale, le sue buste paga. Noi siamo della Uil, se ci dice dove opera e quale CCNL le viene applicato, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Saluti, Gioia
Salve Gianluca7679,
dovrebbe rivolgersi a chi ha presentato il ricorso da lei vinto. Potrebbe avere delle ragioni.
Saluti, Gioia
Salve Salvo,
non sono in grado di aiutarla, la materia è veramente molto complessa (regole e interepretazioni) . Posso suggerire di rivolgersi a struttura sindacale del settore Scuola.
Noi siamo della Uil, se ritiene opportuno, potremmo indirizzarla ad un ns ufficio. Mi faccia sapere.
Saluti, Gioia
Salve Nanni,
il CCNL delle Coop Socio sanitarie prevede all’art. 67 dello stesso, il “Diritto allo studio” come in tutti i contratti.
Lo stesso articolo regolamenta le modalità di utilizzo di tale diritto e la documentazione necessaria perchè lo stesso venga riconosciuto dall’azienda.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.
Maternità – Il D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 all’art. 54 cito:
Art. 54 – Divieto di licenziamento – 1) Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Saluti, Gioia
11 Settembre 2019 alle 15:49 in risposta a: LABORATORIO CHIMICO, Inquadramento, sorveglianza sanitaria e orario lavoro #8443Salve kondalord,
non sono in grado di darle indicazioni precise riguardo alle tante domande da lei poste. Posso suggerirle un metodo di lavoro.
Il CCNL stabilisce dei parametri di riferimento per quanto riguarda i livelli di inquadramento professionale. I Rappresentanti sindacali debbono, secondo me, verificare con gruppi di lavoratori a campione, le varie professionalità che vengono espletate nell’ambito aziendale nei vari uffici. Con questa ricerca e sulla base dell’esperienza dei lavoratori, sarà più facile poter applicare i vari profili di cui lei fà l’esempio. Se questo non porta ad alcun chiarimento, bisogna rivolgersi alla legge per vedere rispettati i propri diritti (se riteniamo di averne), rivolgersi cioè agli uffici legali.
Anche i suoi dubbi sulla professionalità o imparzialità del medico aziendale, con la struttura sindacale dovete trovare accordo con azienda per avere una presenza sanitaria che garantisca e tuteli ambo le parti. (Azienda e lavoratori)
Saluti, Gioia
Salve tradego,
alcune precisazioni;
Trasferimento colletivo in che senso?
Quante persone sono coinvolte?
Non è stata fatta nessuna trattativa sindacale?
Con queste informazioni riesco meglio a darle qualche risposta, grazie.
Saluti, Gioia
Salve atonym07,
Con l’ordinanza n.19080 del 18/7/2018 la Cassazione afferma che la durata del periodo di preavviso può essere derogata dall’autonomia delle parti.
“Condicio sine qua non” per la validità di detta clausola, però, secondo i Giudici di legittimità è che il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l’attribuzione di benefici economici e di carriera. (Compensi economici e inquadramento)
Lei può perciò richiedere la messa in discussione del patto medesimo, per cui non rispettare il prolungamento concordato o, richiedere un corrispettivo economico per ribadire la validità dello stesso.
Saluti, Gioia
11 Settembre 2019 alle 14:27 in risposta a: Corso squadra d'emergenza durante giorno di riposo #8439Salve Luca Abazi,
il T.U. Sicurezza stabilisce per il datore di lavoro, l’obbligo di designazione e dispone che i lavoratori non possono rifiutare tali incarichi, se non per giustificato motivo.
Il lavoratore designato dovrà frequentare, a spese dell’azienda e in orario di lavoro, specifici corsi di formazione.
Saluti, Gioia
Salve boamauro,
le dimissioni per “Giusta causa” devono essere dimostrate;
lei deve dimostrare che è in atto, da parte del suo datore di lavoro, un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti lesivo della sua dignità. Le consiglio di farsi assistere da un ufficio sindacale nel suo territorio.
Il suo preavviso sarà calcolato in base all’inquadramento e all’anzianità di servizio e sarà lavorato come part-time.
Noi siamo della Uil, se vuole dirci in quale città lavora, potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Salve Dilepide,
con l’approvazione del decreto attuativo 81/2015 dallo stesso anno è possibile “per il datore di lavoro” spostare il lavoratore a mansioni di livello inferiore, purchè sia mantenuta al dipendente la stessa retribuzione.
Il suo caso è un pò diverso, credo che debba trovare un accordo con il suo titolare, suggerisco anche se le è possibile, di farsi assistere da ufficio sindacale del suo settore e nel suo territorio.
Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
Silvia88Zero17,
per poter accedere alle dimissioni per “giusta causa”, deve poter dimostrare che, il datore di lavoro fa pressioni ingiustificate per ottenere o le vs. dimissioni o la modifica consensuale del contratto individuale di lavoro. La modifica organizzativa dell’orario di lavoro, non può essere considerata come motivo di giusta causa. Posso suggerire di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio per farsi assistere in questo frangente.
Noi siamo della Uiltucs, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città.
Saluti, Gioia
Salve Alenji,
dalle informazioni da me raccolte, di norma i corsi avvengono la sera dopo le h.20 e sono a carico della regione di appartenenza.
Non credo che esista nei CCNL dei vari settori nulla che normi tale possibilità. Forse qualche contrattazione di secondo livello (Aziendale), può normare la frequentazione a tali corsi.
Saluti Gioia
Salve Chiara chiara,
lei deve rivolgersi assolutamente ad un sindacato per farsi assistere in questa situazione. Spero che abbia documentazione a supporto di quanto lei afferma.
Le consiglio in ogni caso di farsi assistere da struttura sindacale. Noi siamo della Uil, se vuole dirci dove lavora (città), potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nel suo territorio.
Mi scuso per ritardo, saluti
Gioia
Salve eve124,
mi scuso molto per il ritardo nel rispondere e spero di esserle ancora utile. Nel CCNL del Commercio (Terziario), non è contemplata la Reperibilità. Nel suddetto contratto è prevista l’apertura domenicale per gli esercizi commerciali (Supermercati, negozi di abbigliamento o alimentari, discount o negozi di primo prezzo ecc.).
In questo caso, il CCNL art. 141 dello stesso, prevede la possibilità per il datore di lavoro di richiedere a tutto il personale (quello che non ha l’obbligo del lavoro domenicale nella sua lettera di assunzione), fino ad un massimo del 30% delle aperture domenicali concesse dalla amministrazione comunale. L’inquadramento contrattuale non riguarda assolutamente questo capitolo.
Saluti, Gioia
Salve JacopoD,
mi scuso innanzitutto per il ritardo, nel merito di quanto da lei richiesto:
non ho capito quale sia il CCNL di appartenenza ma, se lei ha firmato un contratto per 30h settimanali e ne ha fatte meno, ritengo fondata la richiesta dell’azienda. In ogni caso bisogna vedere la lettera di assunzione e verificare se all’interno della stessa lei non abbia sottoscritto un contratto con “clausole elastiche”.
Consiglio di rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio e di far verificare sia il suo contratto che la liquidazione.
Noi siamo della Uil, se ci dice dove risiede ed in quale settore opera, potremmo indirizzarla ad un ns ufficio nel suo territorio.
Saluti, Gioia
Salve Alenji,
abbiamo riaperto recentemente il ns. ufficio dopo la pausa estiva, se ritiene di avere ancora bisogno di una consulenza ci faccia sapere, saremo lieti di poterla soddisfare.
Saluti
Sindacato Networkers
9 Settembre 2019 alle 13:13 in risposta a: contratto determinato: ferie e mancato preavviso in scadenza del contratto #8422Salve pec 167,
i ns uffici hanno riaperto in questi giorni dopo la pausa estiva; se ritiene di avere ancora necessità di una consulenza sindacale, la prego di ricontattarci.
Ci scusiamo per il disguido, saluti
Sindacato Networkers
Salve Gianluca,
i ns. uffici hanno riaperto in questi giorni, dopo la pausa estiva. Se ritiene di aver bisogno ancora di una consulenza sindacale ci faccia sapere, provvederemo con solerzia.
Saluti
Sindacato Networkers
Salve Maria Galizia,
il ns. ufficio ha riaperto in questi giorni dopo la pausa estiva, se ha ancora bisogno di una ns. consulenza sindacale, la preghiamo di ricontattarci.
Saluti,
Sindacato Networkers
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